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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 02 febbraio 2021


Materia: Acque

Decreto n. 26 del 19 gennaio 2021

Concessione sul demanio idrico per la concessione idraulica inerente l'attraversamento del torrente Avesa con ponte carrabile a servizio della strada comunale in Via Santini in Comune di Verona. Ditta: Comune di Verona. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 80.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 464019 del 02/11/2020. Decreto n. 613 del 08/09//2010 e disciplinare n. 472175 del 08/09/2010. Disciplinare n. 5127 del 08/01/2021. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

PREMESSO che con decreto n. 613 del 08/09/2010 il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Verona la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Avesa con ponte carrabile a servizio della strada comunale in Via Santini in Comune di Verona;

PREMESSO che con nota prot. n. 464019 del 02/11/2020, il Comune di Verona ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Avesa con ponte carrabile a servizio della strada comunale in Via Santini in Comune di Verona;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;

PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di notorietà in data 08/07/2020 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54/2012, art. 18”;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2 - Di rilasciare al Comune di Verona omissis, la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Avesa con ponte carrabile a servizio della strada comunale in Via Santini in Comune di Verona.

3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n. 5427 del 08/01/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020 di 215,60 (euro duecentoquindici/60) come previsto dall’art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Allegati (omissis)

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