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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 02 febbraio 2021


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 12 gennaio 2021

Nomina del Commissario liquidatore della Comunità montana della Lessinia (L.R. 40/2012, art. 6 quinquies, comma 4). Conferimento dell'esercizio delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'art. 5, L.R. 40/2012 alla Provincia di Verona.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone  la nomina del Commissario liquidatore per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della disciolta Comunità montana della Lessinia mediante la predisposizione di un piano di successione (liquidazione).

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con L.R. 40/2012 e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

Con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia, con DGR 2006/2014, si è preso atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 6, L.R.  40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito con L.R. 12/1990.

Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha prorogato l’incarico di commissariamento straordinario a partire dalla prima delibera (DGR 2006/2014) fino all’attuale incarico di Commissario straordinario assegnato al dott. Simone Bertin, funzionario regionale, con scadenza al 31.12.2020 (DGR 747/2020).

All’attuale commissario straordinario competono esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente Comunità montana, nonché gli atti indifferibili ed urgenti necessari a garantire il funzionamento, senza interruzioni, della Comunità montana, in attesa del completamento delle procedure previste dalla L.R. 40/2012.

L’incarico dell’attuale Commissario straordinario non coinvolge la gestione del Parco Naturale Regionale della Lessinia in quanto, per effetto della L.R. 23/2018 la gestione dei parchi regionali è stata affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale ed amministrativa nel rispettivo territorio, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. L’insediamento degli organi del Parco della Lessinia è avvenuta nell’ottobre 2019.

Con  L.R. 2/2020, sono state apportate sostanziali modifiche alla L.R. 40/2012 ed alla L.R. 18/2012.

Le principali novità introdotte nella L.R. 40/2012 hanno riguardato:

  • la ridefinizione degli ambiti ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse,
  • la riformulazione della composizione degli organi adeguandola all’art. 32, comma 3, D.Lgs. 267/2000,
  • la modifica delle funzioni e della programmazione delle Unioni montane,
  • l’inserimento della possibilità di procedere allo scioglimento dell’ente Unione montana (o Comunità montana).

La L.R. 2/2020 ha inoltre previsto all’art. 20, comma 2, per le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia un termine di tre mesi, dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, per la loro costituzione in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, altrimenti vengono dichiarate sciolte con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Non essendo intervenuta nel corso del corrente anno la trasformazione della Comunità Montana in Unione Montana e vista la manifestazione di interesse presentata dai Comuni che ne fanno parte, nonchè la relazione del Commissario Straordinario in merito, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 174 del 29.12.2020, è stato disposto, a far data dal 01.01.2021, in attuazione del succitato art. 20, comma 2,  L.R. 2/2020, lo scioglimento della Comunità Montana.

E’necessario pertanto provvedere all’incarico di un Commissario liquidatore affinchè proceda  alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della disciolta Comunità montana (L.R. 40/2012, art. 6 quinques, comma 4), con particolare riferimento anche ai rapporti della stessa con l’Ente Parco naturale regionale della Lessinia, atteso il fatto che la Comunità Montana medesima ha svolto, sino all’entrata in vigore della succitata L.R.  23/2018, il ruolo di Soggetto gestore dell’Ente Parco.

Il commissario liquidatore deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico in questione. A tal proposito si ritiene di nominare quale commissario liquidatore il dott. Veronesi Fabrizio, libero professionista, che presenta i requisiti tecnico-giuridici adeguati per il ruolo da ricoprire, come da curriculum vitae agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali e preso atto, altresì, della sua disponibilità a ricoprire tale incarico.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il commissario si avvarrà operativamente delle strutture della Comunità montana e potrà percepire un compenso, a carico della gestione commissariale, salvo il caso in cui ciò sia incompatibile, anche ai sensi della L. 114/2014 con la sua attuale posizione contrattuale, oppure sia manifestata un'espressa rinuncia allo stesso. La misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali.

In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere, all'impegno ed alla professionalità richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento, all'indennità a suo tempo prevista dal Decreto del Ministro dell'Interno 04.04.2000, n. 119 per i Presidenti delle Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi (leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%).

Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di euro 3.460,26, con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate.

Il commissariamento avrà una durata fino al 31.12.2021, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico da parte del dott. Veronesi Fabrizio, eventualmente rinnovabile con deliberazione di Giunta regionale.

L'efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell'interessato, all'atto di accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.

A tal proposito il compito del commissario sarà finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana e si sostanzia nella predisposizione di un piano di successione (liquidazione) che deve prevedere:

  • il riparto tra i comuni della Comunità montana del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo sulla base della popolazione montana e della superficie montana dei comuni;
  • individua le pratiche amministrative già avviate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
  • dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente ai comuni (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:
    • i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione della popolazione montana e della superficie montana dei comuni;
    • i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento;
    • i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione della popolazione montana e della superficie montana dei comuni.

La proposta di piano di successione individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

  • diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
  • mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato;
  • altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
  • rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
  • oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • attività e passività derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

Il piano di successione deve infine prevedere il trasferimento dei dipendenti di ruolo della Comunità montana nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 165/2001, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

Il piano di successione dovrà essere approvato dai comuni della Comunità montana e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30.06.2021 per una presa d’atto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Con l’approvazione della presa d’atto da parte del Presidente della Giunta regionale, la Provincia di Verona è competente per le funzioni attinenti all’area montana di cui all’art. 5, L.R. 40/2012, nonché per l’applicazione delle L.R. 23/1996 e L.R. 14/1992. 

A tal proposito la Provincia di Verona è beneficiaria del contributo per il finanziamento delle spese di investimento di cui all’art. 6 quater, L.R. 40/2012 limitatamente all’ambito della Comunità montana della Lessinia.

Il commissario liquidatore dovrà provvedere alla formale consegna della documentazione attinente alle funzioni di cui all’art. 5, L.R. 40/2012 e delle LL.RR. 23/1996 e 14/1992 alla Provincia di Verona.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 5, comma 9,  D.L. 06.07.2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito in L. 07.08.2012, n. 135;

VISTO il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n. 190";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. 30.01.1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia";

VISTA la L.R.  31.03.1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”;

VISTA la L.R.  19.08.1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18  “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto"; 

VISTA la L.R. 26.06.2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”;

VISTA la L.R. 24.01.2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”;

VISTA la DGR 2006 del 28.10.2014 "Comunità montana della Lessinia. Nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 40/2012 e per la gestione ordinaria del Parco Naturale Regionale della Lessinia. L.R. 28.09.2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane". Legge regionale 30.01.1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia";

VISTA la DGR 376 del 31.03.2020 "Disposizioni esecutive e di attuazione ai sensi dell'articolo 20 del Capo II della L.R. 24.01.2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali". Deliberazione/CR n. 22 del 02.03.2020"";

VISTA la DGR 747 del 16.06.2020 "Proroga dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia assegnato con DGR 1988 del 30.12.2019. L.R. 28.09.2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane". Legge regionale 30.01.1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia"";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 174 del 29.12.2020.

delibera

  1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
  2. di nominare, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 40/2012, per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, eventualmente prorogabile con provvedimento della Giunta regionale, il dott. Veronesi Fabrizio, nell'incarico di Commissario liquidatore della disciolta Comunità montana della Lessinia;
  3. di dare atto che l’efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell’interessato, all’atto di accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
  4. di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che al commissario individuato - che si avvarrà operativamente delle strutture della Comunità Montana - potrà essere attribuita, ove non sia manifestata dallo stesso una espressa rinuncia, per l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - dell'importo di euro 3.460,26 con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili;
  5. di prevedere la trasmissione del piano di successione, comprensivo dei provvedimenti di approvazione da parte degli enti subentranti, entro il 31.12.2021;
  6. di individuare la Provincia di Verona quale soggetto competente per le funzioni attinenti all’ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia di cui all’art. 5, L.R. 40/2012, nonché per l’attuazione delle seguenti normative: L.R. 23/1996 e L.R. 14/1992;
  7.  di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
  8.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficale della Regione.

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