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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 02 febbraio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1873 del 29 dicembre 2020

Determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie: aggiornamento a seguito di variazioni intervenute. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

con questo provvedimento si procede all’aggiornamento di titolarità dell’accreditamento istituzionale a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi che hanno interessato soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201 del 6/11/2012 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell’accreditamento istituzionale, temperando la regola generale del divieto di automatismi nei subentri.

Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell’art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR 1231 del 14/08/2018.

Con DGR n. 1363 sono state approvate le determinazioni attuative della L.R 22/02 sui procedimenti riferiti all’anno 2020, stabilendo che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante anche per le prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della relativa attività per tutto il 2020.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di variazione di titolarità è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Sono stati acquisiti, inoltre, i pareri rilasciati dalle competenti Aziende ULSS ed il parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nel corso della seduta del 10 dicembre u.s, sentiti ulteriormente i Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015, prorogato con DGR 2029 del 30/12/2019.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, è stato predisposto l’elenco di sintesi delle singole strutture afferenti all’aerea anziani non autosufficienti e disabili (Allegato A).

Alla luce di quanto esposto, si propone di aggiornare la titolarità dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento con parere favorevole della Commissione regionale CRITE nella seduta del 10/12/2020, esplicitato nell’Allegato A.

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la L.R. n. 1 del 24/01/2020;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 2201 del 6/11/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2020;

Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di aggiornare la titolarità dell’accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento esplicitato nell’Allegato A;
  3. di dare atto che nelle more del procedimento aggiornamento della titolarità di accreditamento istituzionale le unità di offerta individuate nell’Allegato A hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
  4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
  7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  8. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci e ai Comuni;
  9. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  10. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda ULSS di riferimento;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1873_20_AllegatoA_437927.pdf

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