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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 206 del 31 dicembre 2020


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1897 del 29 dicembre 2020

Differimento dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021 del termine per il versamento del contributo esonerativo dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità, di cui all'art. 5 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Note per la trasparenza

In considerazione della difficile situazione in cui versa il sistema produttivo veneto a causa delle conseguenze dell'epidemia di Covid-19, con il presente provvedimento si differisce di tre mesi (dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021) il prossimo termine entro cui le aziende sono tenute al versamento alla Regione del Veneto del contributo esonerativo dall’assunzione di personale con disabilità (art. 5, Legge n. 68/99).

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1002 del 21 marzo 2000 la Giunta regionale del Veneto ha dettato i criteri di concessione degli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione e le modalità di pagamento, riscossione e versamento del contributo esonerativo ex art. 5 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

La Giunta, nella succitata Deliberazione, ha stabilito, in particolare, che tale contributo sia versato, posticipato, in due rate semestrali con scadenza il 16 luglio per gli esoneri relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ed il 16 gennaio per quelli relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Tali termini sono stati stabiliti con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, che può, pertanto, disporne il differimento, qualora lo ritenga opportuno.

Le aziende possono richiedere di utilizzare l'istituto dell’esonero parziale dall’assunzione quando l’attività lavorativa risulti essere particolarmente faticosa o pericolosa, a causa delle condizioni ambientali nelle quali essa si svolge o per sue le modalità di svolgimento.

Il contributo previsto è pari ad euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non assunto o per il quale è stato autorizzato l’esonero, per un ammontare di circa 7.500,00 euro annui per persona esonerata. Qualora l’autorizzazione ottenuta sia per più di una posizione lavorativa, l'ammontare complessivo del contributo diventa, pertanto, considerevole e, nel presente momento di sostanziale blocco dell’economia, alcune aziende potrebbero essere in gravi difficoltà nel provvedere al versamento.

 Va, inoltre, considerato che le risorse che la Regione riceve dai versamenti dei datori di lavoro sono utilizzabili, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 68/99, unicamente per interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e confluiscono, come stabilito dalla L.R. n. 16/2001, in un Fondo dedicato che viene impiegato dopo aver consultato le Parti sociali e i rappresentanti del mondo associativo delle persone disabili. La Regione adotta quindi, annualmente, un programma che troverà la propria piena realizzazione nell’anno successivo. Per tale ragione, un breve differimento dei versamenti non può produrre alcun ritardo all'attuazione delle politiche del lavoro a favore delle persone con disabilità.

Nel corso della riunione della Commissione regionale di gestione del Fondo regionale per l'occupazione, in data 21 dicembre 2020, il rappresentante di Confindustria Veneto ha chiesto alla Regione il differimento del termine per il prossimo versamento del contributo esonerativo dall'assunzione delle persone con disabilità. Tale istanza è stata riproposta anche in una nota pervenuta agli uffici regionali il 22 dicembre 2020 da parte del Direttore generale di Confindustria Veneto - a nome e per conto anche di Confartigianato Veneto, CNA Veneto, Confcommercio Veneto e Confprofessioni Veneto, in particolare richiedendo che il termine per il versamento del contributo esonerativo sia differito di sei mesi con riguardo alla scadenza del 16 gennaio 2021 e anche per quella del 16 luglio 2021.

Appare pertanto opportuno, per quanto sopra illustrato e in considerazione delle istanze delle Parti sociali, differire di tre mesi i termini per il  pagamento del contributo esonerativo, per dar modo alle aziende venete di affrontare tale onere in auspicabili condizioni di maggiore stabilità economica e, pertanto, posticipare la prossima scadenza - prevista per il 16 gennaio 2021 - al 16 aprile 2021, nell’attesa che l’attuale emergenza sanitaria sia superata e l’economia possa iniziare a riprendersi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • Vista la DGR n. 1002 del 21 marzo 2000;
  • Vista la L.R. 3 agosto 2001 n. 16, come modificata dalla L.R. 27 luglio 2020 n. 31;
  • Visti il D.L. 23.02.2020 n.6, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, D.L. 8 aprile 2020 n. 23, D.L. 30 luglio 2020 n. 83, D.L. 20 ottobre 2020 n. 129 e il D.L. 23 novembre 2020 n. 154.

delibera

  1.  di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
  2. di disporre il differimento del prossimo termine per il versamento del contributo esonerativo dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità, di cui all’art. 5 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021;

  3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente provvedimento;

  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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