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Materia: Appalti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1822 del 29 dicembre 2020
Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020. L. 190/2012, L.R. 48/2012
Il presente provvedimento, al fine di attuare le Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020, dispone l’approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l’applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché per l’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti e dell’istituto del c.d. “pantouflage”.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il paragrafo 10 della 1^ Sezione (Prevenzione della corruzione) del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020 individua l’elenco delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio 2020-2022, tra le quali le Misure n. 29 e n. 32 da realizzare entro il 31/12/2020.
Nello specifico:
In riferimento alla Misura n. 29, la base normativa è rappresentata dal citato art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, che, come noto, vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
In merito, si sottolinea che con nota n. 530339 del 30 dicembre 2015 a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., sono state fornite indicazioni operative per l’applicazione della citata disposizione, rispetto alle quali la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha introdotto rilevanti novità.
Da un lato, infatti, l’assenza di tale motivo di esclusione è dichiarata dagli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE) il cui utilizzo è stato introdotto nel nostro ordinamento in fase di recepimento delle Direttive europee appalti e concessioni del 2014, al fine di uniformare su scala europea e nazionale la modulistica utilizzata nelle procedure di aggiudicazione.
Dall’altro lato il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, sul rilevo che l’art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 2013 attribuisce ad ANAC il generale compito di vigilare “sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi” e che, a sua volta, l’art. 21 del medesimo decreto richiama esplicitamente la disciplina di cui al summenzionato art. 53, comma16- ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 al fine specifico di estenderne in tale contesto il campo di applicazione, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage.
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, spettano ad ANAC i previsti poteri sanzionatori e assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.
Per altro verso, l’istituto in argomento, introdotto dalla L. 190/2012, la cui finalità è scongiurare il prodursi degli “evidenti affetti antigiuridici che potrebbero derivare da una potenziale situazione di conflitto di interessi, in primo luogo quelli di natura corruttiva”, appare condividere detto obiettivo con l’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici alle procedure di affidamento.
Per tali ragioni si propone attuare la Misura di prevenzione n. 29 prevedendo anche l’applicazione di clausole-tipo da inserire nella lex specialis e nella documentazione di gara inerenti l’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Le relative indicazioni e clausole-tipo sono contenute nell’Allegato A al presente provvedimento recante “Clausole – tipo per l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) e del codice di comportamento dei dipendenti nei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”.
Per quanto attiene all’attuazione della Misura di prevenzione n. 32, allo scopo di agevolare la concreta applicazione dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, si propone l’approvazione delle “Clausole – tipo per l’attuazione del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019” contenute nell’Allegato B alla presente deliberazione, recante altresì le note esplicative intese ad assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione con speciale riferimento all’adeguamento in senso conforme dei bandi di gara/lettere d’invito e dei contratti/capitolati.
Con l’approvazione delle clausole-tipo attuative del Protocollo di legalità l’Amministrazione regionale ottempera inoltre all’impegno assunto con il Protocollo d’intesa in materia di appalti tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANCPI, UPI, CGIL, CISL e UIL, sottoscritto il 10 dicembre 2020, il cui art. 4 prevede l’implementazione del Protocollo di legalità in argomento con l’adozione di strumenti di supporto e specifiche clausole applicative, parimenti nell’ottica di tutelare la legalità nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Atteso inoltre che all’iniziativa hanno altresì aderito ANCI Veneto e URPV, si conferma che le suddette clausole tipo possono inoltre rappresentare un valido strumento di supporto anche per gli Enti locali del Veneto, utilizzabile ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. b), della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, che affida all’Osservatorio Regionale Appalti il compito di elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti.
Avuto riguardo infine all’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del Protocollo di legalità, si ritiene opportuno incaricare il Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione di organizzare, in collaborazione con le competenti Strutture Regionali, specifiche iniziative rivolte agli Enti Strumentali per la divulgazione dei contenuti delle clausole tipo approvate con il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 190/2012 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
VISTO l’art. 4 della L.R. 48/2012 e s.m.i.;
VISTO l’art. 56, comma 1, lett. b), della L.R. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R n. 72/2020;
delibera
(seguono allegati)
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