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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 202 del 29 dicembre 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1736 del 15 dicembre 2020

Concorso nella spesa sostenuta per l'anno 2020 dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia per l'attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà (articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50).

Note per la trasparenza

Si provvede al riparto, tra le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia, della somma complessiva di € 214.797,45.= a valere sul Capitolo di spesa n. 103848 e per l’esercizio 2020, per l’attività svolta dei medesimi enti in riferimento ad attività ed interventi finalizzati al recupero e la temporanea detenzione di singoli capi appartenenti alla fauna selvatica, la cura degli stessi e, ove possibile, la loro successiva liberazione e re-immissione in natura, a seguito di azioni di riabilitazione e recupero funzionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La generale e complessiva attività di tutela della fauna selvatica prevista dall’articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» si viene ad esercitare attraverso l’emanazione, da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla medesima L. n. 157/1992, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie in materia.

Tale attività trova realizzazione, ai vari livelli di competenza, attraverso tre linee direttrici di interventi:

  • la concreta attuazione di norme, direttive e convenzioni internazionali, attraverso le attività di pianificazione faunistico-venatoria e la istituzione di zone di protezione della fauna, che operano a partire dalla limitazione e/o il divieto dell’attività venatoria e di altre forme di prelievo o anche solo di disturbo delle componenti faunistiche, anche in coordinamento con specifiche disposizioni di settore (esempio, le attività previste per i siti della rete comunitaria Natura 2000);
  • le disposizioni e prescrizioni di ulteriore limitazione/divieto rispetto alla specifica attività di prelievo venatorio, che operano a partire dai calendari venatori e da limitazioni/divieti operanti a livello locale;
  • infine, le attività e gli interventi di tutela e protezione diretta su singoli esemplari appartenenti alla fauna selvatica.

Per quanto attiene a quest’ultima tipologia di intervento, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4 della medesima L. n. 157/1992, laddove si prevede che «6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.», con l’articolo 5 - Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà della legge regionale 9 dicembre 1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» si dispone quanto segue: «1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti: a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà; b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione; c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo; d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale. 2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi. 4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero competente per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.».

Tale formulazione del predetto articolo 5 fa seguito alla riforma complessiva a carico della L. R. n. 50/1993 operata, in attuazione della L. n. 56/2014 (c. d. «legge Delrio») con la L. R. n. 30/2018; la previgente formulazione del medesimo articolo disponeva che: «1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari. 2. Al fine di dare attuazione al comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992, le Province possono stipulare convenzioni con gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per operazioni di soccorso di animali in difficoltà. In caso di animali feriti, possono stipulare, sentito l'INFS, convenzioni con istituti scientifici, associazioni protezionistiche e venatorie, finalizzate alla cura degli animali stessi, alla loro temporanea detenzione e successiva liberazione e/o destinazione.».

In ordine a quanto prevede l’articolo 11 – Disposizioni transitorie della predetta L. R. n. 30/2018, con la DGR n. 1079/2019 si è disposto di individuare al 1 ottobre 2019 il termine temporale di avvio del regime di riordino complessivo, che si articola in una componente normativa a carico della L. R. n. 50/1993 e delle altre disposizioni di legge di settore ed una componente organizzativa e gestionale a carico delle competenti strutture operative (sia a livello centrale che a quello territoriale) facenti capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria.

Le Province e la Città metropolitana di Venezia hanno avviato la realizzazione di attività ed interventi finalizzati alla concreta attuazione di quanto prevedeva il comma 2 del previgente articolo 5 della medesima legge regionale, ossia il recupero e la temporanea detenzione di singoli capi appartenenti alla fauna selvatica, la cura degli stessi e, ove possibile, la loro successiva liberazione e re-immissione in natura, a seguito di azioni di riabilitazione e recupero funzionale.

Le modalità con cui tali interventi sono stati sin qui realizzati da Province e Città metropolitana di Venezia fa riferimento a regimi gestionali diversificati tra ente ed ente: in taluni casi, con la realizzazione, tramite recupero edilizio di strutture proprie, di un vero e proprio centro operativo di ricovero, cura e riabilitazione veterinaria, in altri invece con l’avvio di collaborazioni con Ambiti Territoriali di Caccia e/o Comprensori Alpini di Caccia oppure con Associazioni che rendono disponibili propri spazi e/o locali da adibire all’attività in parola oltre ad attività svolte da propri associati oppure ancora con affidamenti di incarichi di servizio a veterinari che rendevano disponibili, nell’ambito dell’incarico, idonei locali da destinare alla detenzione ed alla cura; analoga diversificazione di approccio da ente ad ente per quanto riguarda le modalità di presa in carico e successivo trasporto del capo dal luogo di segnalazione o di rinvenimento sino alla struttura di detenzione e cura, con un ruolo specifico ma non esclusivo di intervento da parte dei comandi e servizi di Vigilanza venatoria, a tutt’oggi ancora incardinati a livello di Province e Città metropolitana di Venezia.

Si evidenzia come le attività dei centri in parola - ed in generale – tutte le attività riferibili al previgente comma 2 dell’articolo 5 della L. R. n. 50/1993 sin qui realizzate da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia, si caratterizzano anche per ampi e rilevanti contenuti, in termini generali e nei confronti dell’opinione pubblica, legati all’educazione e divulgazione in materia ambientale in genere ed in materia faunistica nello specifico: militano in tale direzione, a mero titolo di esempio, le numerose e periodiche iniziative di liberazione e re-immissione in natura di varie specie ornitiche, con un forte coinvolgimento del mondo della scuola quale momenti di informazione e consapevolezza rispetto all’importanza delle azioni di protezione e tutela della fauna selvatica così come i numerosi affidamenti temporanei di singoli esemplari a scuole ed associazioni presenti nel territorio di riferimento di ciascun centro.

In tal senso, è evidente che le attività realizzate da Province e Città metropolitana di Venezia hanno avuto un ulteriore esito positivo da individuare nella individuazione e caratterizzazione del ruolo affidato alla Pubblica Amministrazione in riferimento alla tutela della fauna selvatica.

E’ altresì altrettanto evidente il ruolo e la rilevanza di tali azioni ed attività realizzate da Province e Città metropolitana di Venezia ed è proprio alla luce di tale ruolo - quale principio informatore - che si dovrà fondare l’azione di ri-organizzazione a livello territoriale di tali strutture, puntualmente previsto dalla nuova formulazione del predetto articolo 5, laddove si assegna alla Giunta regionale l’onere di adottare provvedimenti finalizzati alla costruzione di un sistema regionale di centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà.

Tutto ciò detto, a completamento dell’attività già avviate e sin qui realizzate da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia nella gestione dei Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà, con il presente provvedimento si dispone il relativo finanziamento.

A valere sul Bilancio regionale per l’esercizio 2020, è stato istituito uno specifico capitolo di spesa – n. 103848 – Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50) –  con la finalità di concorrere alle spese sostenute dai predetti Enti nel corso del corrente anno.

Da parte della competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, è stata acquisita - presso le Province e la Città metropolitana di Venezia - la quantificazione della spesa sostenuta, per la complessiva attività di cui trattasi per l’esercizio 2020, come indicato nella colonna 1 della tabella che si riporta – quale Allegato A – alla presente deliberazione, da cui si ricava una spesa complessiva di € 237.789,60.=.

Sulla base dei riscontri da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia, per un importo complessivo di € 237.789,60.= si ritiene di poter provvedere al riparto, per le motivazioni dianzi-esposte e tra i medesimi soggetti, dello stanziamento complessivo disponibile sul predetto Capitolo di spesa n. 103848, pari a complessivi € 214.797,45.=, applicando a ciascuno degli importi esposti una riduzione proporzionale del contributo che può essere riconosciuto a fronte delle effettive disponibilità di bilancio, contributo che viene indicato nella colonna 2 della medesima tabella riportata quale Allegato A al presente provvedimento.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti indicati nell’Allegato A e alle relative liquidazioni, a valere sul Capitolo n. 103848 che presenta sufficiente disponibilità sul Bilancio per l’esercizio 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

RICHIAMATA la DGR n. 1079/2019;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

RITENUTO, pertanto, di far proprie le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, il riparto delle risorse, in favore delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia in riferimento alle spese sostenute dai medesimi Enti per attività ed interventi finalizzati al recupero e la temporanea detenzione di singoli capi appartenenti alla fauna selvatica, la cura degli stessi e, ove possibile, la loro successiva liberazione e re-immissione in natura, a seguito di azioni di riabilitazione e recupero funzionale, secondo quanto indicato nel prospetto che si riporta quale Allegato A - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si ritiene di approvare, per una spesa complessiva di € 214.797,45.=;

3. di determinare in € 214.797,45.= l’importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, come specificato in premessa, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 103848 denominato «Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)» per l’esercizio 2020 del Bilancio di previsione 2020-2022;

4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di demandare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria l’esecuzione del presente provvedimento, relativamente all’assunzione degli atti di impegno ed alla liquidazione delle risorse;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1736_20_AllegatoA_436794.pdf

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