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Materia: Venezia, salvaguardia
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1608 del 24 novembre 2020
Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 28 luglio 2020. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri, Comando Regionale CC. Forestale Veneto, regolante l'esecuzione di attività finalizzate alla Salvaguardia di Venezia, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed al disinquinamento del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.
Con il presente provvedimento, si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Arma dei Carabinieri, per la regolamentazione e per l’esecuzione di specifiche attività mirate alla tutela ambientale della Laguna di Venezia. Detta convenzione è finanziata con fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia, nell'ambito del Piano di Riparto approvato con DGR 1033/2020.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legislazione Speciale per Venezia ha, tra le principali finalità, la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della Laguna di Venezia e definisce gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le principali attribuzioni di competenza ai diversi soggetti istituzionali: lo Stato, la Regione del Veneto e gli Enti Locali; alla Regione del Veneto sono demandati principalmente i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Nel complesso contesto delle normative ambientali, si è nel tempo consolidato un quadro di riferimento, ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche, in cui devono inserirsi le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, con l’entrata in vigore delle Direttive 2000/60/CE, 2008/105/CE e 2013/39/CE e il loro recepimento a livello nazionale con il D. Lgs. n. 152/2006, il D.M. 260/2010, il D. Lgs. n. 219/2010 e il D. Lgs. n. 172/2015.
Si ricorda che tra le responsabilità affidate alla Regione del Veneto, ai sensi del D.M. 17/07/2009, è ricompresa l’attuazione dei monitoraggi ambientali previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, nonché la trasmissione al MATTM delle informazioni relative alle reti di monitoraggio, allo stato dei corpi idrici ed alla loro classificazione.
Si precisa inoltre che, nell'ambito del c.d. “Federalismo Demaniale”, di cui al D. Lgs. n. 85/2010, la Regione del Veneto ha recentemente acquisito la proprietà di un compendio territoriale di circa 1.100 ha di superficie, ricadente nei territori comunali di Mira e di Venezia e corrispondente alle Casse di Colmata B e D/E; tale compendio è ricompreso all’interno della Zona di Protezione Speciale IT3250046 “Laguna di Venezia” (Direttiva n. 2009/147/CE “Uccelli”) e nel Sito di Interesse Comunitario IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”).
E’ in tale contesto che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020, nell'approvare il piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti, ha approvato contestualmente la scheda A/5 che prevede un finanziamento di euro 100.000,00 a favore dell’Arma dei Carabinieri, Comando Regionale CC. Forestale Veneto, per un Accordo di collaborazione relativo ad attività finalizzate alla tutela ambientale della Laguna di Venezia.
La scelta di avvalersi della collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per l’esecuzione di specifiche attività di tutela ambientale rientra nel contesto normativo inquadrato primariamente dalla Legge 6 febbraio 2004, n. 36, art. 4, comma 1, in base alla quale le Regioni hanno la possibilità di stipulare convenzioni per l'affidamento di funzioni e compiti di propria competenza al Corpo forestale dello Stato, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale; in tale ambito, in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l’Accordo Quadro Nazionale (AQN) recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni, che disciplina l’ambito giuridico delle convenzioni con cui le Regioni interessate intendono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.
Con D. Lgs. n. 177 del 2016, è stata riconosciuta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l’affidamento di compiti propri delle Regioni stesse, sulla base dell'AQN approvato in data 15 dicembre 2015. Successivamente, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione del Veneto hanno sottoscritto una apposita convenzione, rispettivamente in data 09 maggio 2018 e 05 aprile 2018, per l’impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito della materie di competenza regionale, individuando, tra gli altri compiti, l’espletamento di attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale), nonché attività di collaborazione nell'ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia ambientale.
Con la presente deliberazione, si propone alla Giunta l’approvazione dello Schema di convenzione (Allegato A) che ha per finalità l’esecuzione, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di specifiche attività finalizzate alla tutela ambientale nell’ambito della Laguna di Venezia, da attuarsi di concerto con le competenti Strutture della Regione del Veneto, ed in particolare:
La durata della presente Convenzione è fissata in un anno, con decorrenza dalla data della sottoscrizione, e potrà essere prorogata, d’intesa tra le parti, per due ulteriori annualità.
La copertura delle attività previste dalla presente Convenzione, dell’importo complessivo di euro 100.000,00 (ogni onere compreso), è garantita a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti, così come disposto dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020 di approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili da precedenti assegnazioni, già approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150, datata 10 dicembre 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, la Direttiva n. 2000/60/CE “Acque”, la Direttiva n. 2008/105/CE, la Direttiva n. 2009/147/CE “Uccelli” e la Direttiva n. 2013/39/CE;
VISTI il D. Lgs. n. 152/2006, il D.M. 17/07/2009, il D. Lgs. n. 85/2010, il D.M. 260/2010, il D. Lgs. n. 219/2010, il D. Lgs. n. 172/2015;
VISTI la Legge 6 febbraio 2004, n. 36 e il D. Lgs. n. 177 del 2016;
VISTA la Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17;
VISTA la DCR n. 150 del 10 dicembre 2019;
VISTA la DGR n. 1033 del 28 luglio 2020;
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.;
delibera
(seguono allegati)
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