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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 165 del 06 novembre 2020


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1432 del 26 ottobre 2020

Proroga del termine di scadenza delle concessioni in essere di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina e dei provvedimenti autorizzativi dell'attività di acquacoltura nelle stesse aree ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, viene disposta la proroga sino al sesto mese successivo alla data di approvazione della Carta Ittica Regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, delle esistenti concessioni di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina, nonché la proroga sino alla stessa data dei provvedimenti autorizzativi dell’attività di acquacoltura ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 19/1998.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, recante “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” ha apportato significative modifiche alle norme regionali in materia di caccia e pesca, tra le quali la Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Il Regolamento attuativo per la pesca e l’acquacoltura (Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6) è stato approvato, ai sensi dell’articolo 7 della citata L.R. n. 19/1998, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1944 del 21 dicembre 2018, la quale al punto 2 del dispositivo specifica che il  Regolamento troverà applicazione a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1079 del 30 luglio 2019, ha stabilito che il regime transitorio previsto dall'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 30/2018, in forza del quale le province e la Città metropolitana di Venezia hanno continuato ad esercitare le funzioni già conferite agli stessi Enti fino alla conclusione del riordino normativo e organizzativo, trovasse applicazione sino alla data del 30 settembre 2019.

Le citate modifiche alla L.R. n. 19/1998, nonché il nuovo Regolamento Regionale n. 6/2018, hanno pertanto trovato concreta applicazione a far data dal 01 ottobre 2019.

In considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca e di quanto previsto all’articolo 5 della L.R. n. 19/1998, la Regione Veneto si sta dotando della prima Carta ittica regionale che costituisce un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale. Con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019 sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all’Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009.

Tra le principali azioni di piano e le linee guida pianificatorie generali che saranno sviluppate nella Carta Ittica Regionale in base a quanto definito dal Capitolo 4.2 del Documento preliminare approvato con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019, vi sono la localizzazione delle aree idonee alle attività di molluschicoltura e l’indirizzo di gestione delle aree produttive vocate all’acquacoltura.

L’articolo 22, comma 1, della L.R. n. 19/1998, così come modificato dall’articolo 1, comma 21, della L.R. n. 30/2018, prevede che “le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo” e che “le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale di cui all’articolo 7” della legge stessa.

Per le attività di acquacoltura svolte nelle aree del demanio marittimo, così come definite dall’articolo 28 del Codice della Navigazione, le modalità di rilascio delle autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono quelle previste dall’articolo 40, “Acquacoltura in aree demaniali”, del Regolamento Regionale n. 6/2018, che prevedono che la domanda di autorizzazione sia corredata dall’atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell’amministrazione pubblica a tal fine competente, ovvero altro atto equivalente dell’organo competente per l’assegnazione dello spazio acqueo.

Con l’eccezione della Laguna di Venezia, le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia sono state conferite alle Regioni in base all’articolo 105, comma 2, lettera l) del D. Lgs. n. 112/1998. Con l’articolo 100, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/2001 è stato stabilito che la Giunta Regionale svolge, tra le altre, anche le funzioni di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Infine, con D.G.R. n. 454 del 1 marzo 2002 la Giunta Regionale ha stabilito di demandare e confermare in capo alle Unità Periferiche del Genio Civile i compiti di ricevimento delle istanze di concessione, di istruttoria tecnico-amministrativa, di emanazione dei provvedimenti di concessione, di applicazione dei canoni concessori anche nel settore del demanio marittimo.

Naturalmente, nel caso delle attività di acquacoltura, anche il procedimento relativo alla concessione all’occupazione e all’uso dello spazio acqueo demaniale non può prescindere dai vincoli e dalle disposizioni poste dalla normativa e dagli strumenti di programmazione in materia di pesca e acquacoltura, essendo lo scopo della concessione del bene demaniale strettamente legato all’effettivo e reale svolgimento dell’attività di acquacoltura.

Le concessioni di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina sono state rilasciate con provvedimenti diversi ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione e sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati con D.G.R. n. 918 del 23 marzo 2010 e con D.G.R. n. 899 del 14 giugno 2016. La validità di tali concessioni è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2020 a seguito di quanto disposto con l’articolo 1, comma 291, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

In relazione a quanto sopra, risulta pertanto opportuno che l’adozione dei provvedimenti di rilascio di nuove concessioni di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina, inclusi gli eventuali provvedimenti di rinnovo delle concessioni esistenti nelle stesse lagune, sia posticipata in data successiva all’approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine dell’espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale, e alla definizione, nell’ambito di tale provvedimento di pianificazione, della puntuale localizzazione delle aree idonee alle attività di molluschicoltura, nonché alla definizione degli indirizzi di gestione delle aree produttive vocate all’acquacoltura.

Allo stesso tempo, si ritiene doveroso, sulla base del principio di continuità dell'azione amministrativa e dell’attività produttiva delle imprese interessate, che siano prorogate le concessioni in essere sino al sesto mese successivo alla data di approvazione della Carta Ittica Regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, periodo congruo per il completamento dell'elaborazione della Carta Ittica, per l'attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di selezione dei beneficiari e assegnazione delle nuove aree in concessione sulla base dei criteri e delle prescrizioni definiti dalla stessa Carta Ittica. Quanto sopra anche in considerazione del fatto che l’eventuale mancata proroga delle concessioni in argomento comporterebbe un grave danno all'economia dell'intera zona, con conseguenti problemi di occupazione di parte della popolazione che da anni vive di questo lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 454 del 1 marzo 2002;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere del Direttore della Direzione Avvocatura del 17 settembre 2020, acquisito agli atti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria; 

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che  il  Direttore di Area  ha  attestato  che il   Vicedirettore di Area Sviluppo  Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare sino al sesto mese successivo alla data di approvazione della Carta Ittica Regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il termine di scadenza delle concessioni in essere di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina, nonché di prorogare sino alla stessa data i provvedimenti autorizzativi dell’attività di acquacoltura nelle stesse aree ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 19/1998;
  3. di incaricare l’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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