Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 145 del 29 settembre 2020


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1377 del 16 settembre 2020

Approvazione delle Linee Guida per la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale delle azioni formative in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” e s.m.i., la Giunta regionale approva le nuove Linee guida per la composizione e il funzionamento delle commissioni d’esame di accertamento finale dei percorsi formativi che si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica, un diploma professionale, un’abilitazione all’esercizio autonomo di attività, una certificazione di idoneità per lo svolgimento di attività. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è impegnata da anni in un processo di innovazione del sistema di formazione e istruzione considerato tra le eccellenze italiane.

In tale ambito la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, approvata nel corso della presente legislatura, ha rappresentato l’elemento di maggior rilievo in termini di consolidamento ed organizzazione del sistema integrato di formazione ed istruzione, in precedenza disciplinato, per l’ordinamento del sistema di formazione professionale, dalla legge regionale n. 10/1990.

L’art. 14 della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i., in riferimento alle prove di valutazione conclusiva in uscita dai percorsi del sottosistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), ha previsto l’attuazione di un processo innovativo che, sulla scorta dei principi di oggettività, trasparenza ed equità di trattamento dei candidati, semplifichi il sistema di formazione e istruzione assicurando terzietà ed economicità alle prove conclusive.

Nei suoi contenuti il citato art. 14 della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i. ha confermato quanto già previsto dall’art. 18 della abrogata legge regionale n. 10/1990, prevedendo che gli esami si svolgano alla presenza di una commissione esaminatrice la cui composizione sia definita dalla Giunta regionale, precisando che la presidenza della commissione sia affidata a un componente di nomina regionale.

Attualmente, la regolamentazione e le specifiche di attuazione del previgente art. 18 della legge regionale n. 10/1990 sono disciplinate dalla circolare regionale n. 10 del 17 maggio 1991 “Prove di accertamento finale delle azioni formative”, come successivamente modificata ed integrata, che ha definito le modalità di costituzione e di composizione delle commissioni d'esame, disciplinando le attività e le condizioni di svolgimento delle prove di accertamento finale.

Nel corso di una prassi quasi trentennale la disciplina della citata circolare ha evidenziato un crescente grado di inadeguatezza rispetto alla costante evoluzione dei profili professionali e delle competenze oggetto di valutazione e la necessità di modificare i criteri di nomina della composizione in funzione di una maggiore terzietà dei soggetti, di economicità e di oggettività del processo di valutazione finale.

Si richiama quanto previsto dall’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (prot. 14/021/CR08/C9) che prevede la presenza di almeno un componente in posizione di terzietà (in qualità di presidente o di commissario esterno) e la garanzia del carattere collegiale della commissione con la presenza di almeno tre componenti.

Il quadro normativo nazionale e regionale fin qui descritto, richiede di definire nuove disposizioni in materia di composizione delle commissioni d’esame nel Veneto, seguendo la logica di semplificazione del procedimento di composizione a partire dalla riduzione numerica dei membri delle commissioni stesse.

Questa logica di semplificazione ha già fornito risultati soddisfacenti nel corso delle recenti esperienze maturate nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 durante il quale si è potuto constatare che, nel rispetto dei principi di terzietà e collegialità dell’organo di valutazione, anche una composizione più ristretta delle commissioni garantisce un adeguato livello di accuratezza nella fase valutativa.

A questo proposito si segnalano le linee guida allegate alla DGR n. 603 del 12 maggio 2020 e al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 472 del 28 maggio 2020 - assunte in via di necessità ed urgenza - che, nel regolamentare differenti modalità per lo svolgimento della didattica e la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, prevedono che nell’ambito della IeFP e dei percorsi a riconoscimento, gli esami vengano svolti in modalità semplificata in presenza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dall’ordinamento vigente alla data dell’esame. In particolare, con riferimento alla composizione delle commissioni di valutazione finale, è stata prevista la riduzione del numero di componenti della commissione esaminatrice confermando la presidenza a soggetto di nomina regionale e la presenza di 2 componenti interni, di cui un docente dell’area culturale di base ed uno dell’area professionalizzante, a garanzia della terzietà della valutazione e della collegialità dell’organo.

In considerazione di quanto premesso si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l’approvazione delle “Linee Guida per la composizione e per il funzionamento delle commissioni d’esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative”, Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di seguito denominate “Linee Guida”.

Si propone inoltre che a far data dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le eventuali sessioni suppletive di commissioni d’esame già calendarizzate, la composizione della generalità delle commissioni d’esame per l’accertamento finale dei percorsi formativi che si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica, un diploma professionale, un’abilitazione all’esercizio autonomo di attività, una certificazione di idoneità per lo svolgimento di attività, in attuazione dell’art. 14 della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i., incluso il conseguimento dei titoli di studio del sottosistema dell’IeFP, sia regolata dalle Linee Guida di cui all’Allegato A.

Le Linee guida si applicano a tutti i settori professionali e formativi anche se non segnatamente individuati dal presente provvedimento.

Per quanto non diversamente disposto dalle nuove Linee Guida, nell’ambito delle competenze attribuite alla Giunta regionale dall’art. 14 della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le istruzioni e le direttive riportate nella circolare del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 1991, n. 10 “Prove di accertamento finale delle azioni formative” come aggiornata dalla DGR n. 1121 del 7 aprile 1998.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 9;

VISTO il D.I. 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTO l’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (prot.14/021/CR08/C9);

VISTA la circolare del 17 maggio 1991, n. 10 “Prove di accertamento finale delle azioni formative” come aggiornata con la D.G.R. n. 1121 del 7 aprile 1998;

VISTA la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;

VISTO la DGR n. 2142 del 23 ottobre 2012 “Criteri per la nomina ed esercizio della funzione di presidente di commissioni d’esame di cui alla legge regionale n. 10/90 e relativo trattamento economico”, allegato A;

VISTA la DGR n. 603 del 12 maggio 2020 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell’anno formativo 2019/2020 a seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 472 del 28 maggio 2020 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. DGR 603/2020. Indicazioni regionali attuative per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19. Procedure per la conclusione delle attività formative di istruzione e formazione professionale e per gli esami finali per l’AF 2019/20;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di approvare le “Linee Guida per la composizione e per il funzionamento delle commissioni d’esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che la nuova disciplina prevista dalle “Linee Guida per la composizione e per il funzionamento delle commissioni d’esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative”, Allegato A, entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le eventuali sessioni suppletive di commissioni d’esame già calendarizzate, per tutte le commissioni d’esame a qualifica regionale per il conseguimento dei titoli di studio del sottosistema dell’istruzione e formazione professionale e per la generalità delle prove di accertamento finali volte al conseguimento di un attestato di qualifica, un diploma professionale, un’abilitazione all’esercizio autonomo di attività, una certificazione di idoneità per lo svolgimento di attività;
  4. di stabilire che, per quanto non diversamente disciplinato dalle “Linee Guida per la composizione e per il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative” di cui all’Allegato A, continuano a trovare applicazione le istruzioni e le direttive riportate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 17 maggio 1991, n. 10 “Prove di accertamento finale delle azioni formative” come aggiornata dalla D.G.R. n. 1121 del 7 aprile 1998, in quanto compatibili;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento che si rendesse necessario anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1377_20_AllegatoA_428715.pdf

Torna indietro