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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1406 del 16 settembre 2020
Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020.
Il presente provvedimento individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2020, con i relativi pesi, assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 2, c. 2, del D.Lgs. n. 171/2016 prevede che le Regioni all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
La L.R. 56/1994, all'art. 13, c. 8 quinquies, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale e in relazione all'Azienda/Istituto specificamente gestito.
Nel 2020 gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale vengono determinati in un periodo dell’anno più avanzato rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, alla quale l’intero sistema sanitario regionale (strutture dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, Azienda Zero, Aziende ULSS e Ospedaliere e IOV) ha dovuto far fronte nei mesi scorsi, con un grande impegno di risorse umane e materiali. Va inoltre evidenziato che l’elaborazione di obiettivi significativi per il sistema della Aziende/Istituti del SSR ha potuto essere conclusa solo in una fase, successiva al periodo di maggiore emergenza, nella quale è possibile definire compiutamente e con coerenza tali obiettivi e il relativo peso, operando le opportune differenziazioni fra singole Aziende e Istituti del SSR.
La DGR n. 693 del 14/5/2013 ha determinato la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) e le modalità di raccordo di tali determinazioni; a seguito di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, la DGR n. 2172 del 23/12/2016 ha riformulato, a norma dei commi 8 sexies, 8 septies e 8 octies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'IRCCS IOV a partire dall'anno 2017.
Il peso degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali per la parte di competenza della Giunta regionale, come determinato dalla citata DGR 2172 del 2016, è pari al 60% della valutazione globale per le Aziende ULSS e all'80% della valutazione globale per le Aziende Ospedaliere e l’IRCCS IOV.
Si conferma che ognuno dei tre soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati e che l'Area Sanità e Sociale viene incaricata di operare il necessario raccordo.
L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha posto il Sistema Sanitario Regionale di fronte a una sfida estremamente complessa, aprendo scenari molto diversi da quelli degli anni precedenti. Nel 2020 vengono quindi proposti alcuni obiettivi direttamente correlati alle attività da porre in essere per fronteggiare tale emergenza e alle attività di programmazione finalizzate ad affrontare eventuali emergenze che potrebbero manifestarsi in futuro.
Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale sono rappresentati in dettaglio nell’Allegato A alla presente deliberazione.
Dato atto che il contratto sottoscritto tra ogni Direttore Generale e la Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2050/2015, prevede, all'art. 9, lett. f), come causa di decadenza dall'incarico, il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002, si ritiene che il rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all’emergenza Covid-19 rappresenti un obiettivo di “mantenimento”, con la previsione di una penalizzazione fino a un massimo di 5 punti in caso di non raggiungimento, ferme restando le motivazioni che determinano la decadenza dall’incarico del Direttore Generale.
Considerato che, nel sopracitato contratto, all'art. 8, lett. d), si prevede quale causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, c. 8, dell'Intesa del 23/3/2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si propone che il rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito ad altri obiettivi rappresenti un obiettivo di “mantenimento”, con la previsione di una penalizzazione fino a un massimo di 5 punti nel caso in cui non vengano garantiti il mantenimento della completezza e qualità previsti, ferme restando le motivazioni che determinano la risoluzione del contratto del Direttore Generale.
L'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 171/2016 richiede che all'atto della nomina di ciascun direttore generale le Regioni definiscano e assegnino anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.
Il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 19/2016 dispone inoltre che "L'obbiettivo di miglioramento dei tempi di attesa è inserito nella programmazione annuale e negli obbiettivi di mandato dei Direttori generali".
Nell’Allegato A alla presente deliberazione vengono indicati alcuni obiettivi di "mantenimento", i quali non prevedono l'attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le seguenti penalizzazioni:
L’Area Sanità e Sociale, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, realizzerà un apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi (“vademecum”), al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e/o integrazione.
Si ritiene di stabilire che, a norma dei cc. 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalle sopracitate DD.GG.RR. n. 693/2013 e n. 2172/2016.
Si conferma che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2020 determinati dalla presente deliberazione mantengono piena validità e rilevanza − anche ai fini della valutazione di cui alle DGR n. 693/2013 e n. 2172/2016 − per i Direttori Generali e, come disposto dall'art. 5 dello schema contrattuale di cui alla DGR n. 17/2013, per i Direttori di area di tutte le Aziende e Istituti del SSR.
Si ritiene inoltre di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, qualora opportuno, di definire in maniera dettagliata, ovvero aggiornare e integrare, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori di cui alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;
VISTO l'art. 52, comma 4, lett d), della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);
VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
VISTO l’art. 29 del D.-L. 104/2020;
VISTO l'articolo 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;
VISTO l'articolo 1, commi 865 e 866 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies e 8 octies, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 23/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;
VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio 2014, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio 2014);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 17 del 9/1/2013, n. 693 del 14/5/2013, n. 2050 del 30/12/2015, n. 2172 del 23/12/2016, n. 555 del 30/4/2018, n. 248 dell’8/3/2019 e n. 333 del 26/3/2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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