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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 138 del 11 settembre 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 08 settembre 2020

Interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11, 13 e 14).

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si stabiliscono gli interventi economici a favore delle “famiglie fragili”, come definite dalla legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13); le famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, all’articolo 16 - Priorità, la definizione delle priorità tra gli “aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare”, stabilito secondo i seguenti elementi:

  1. reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;
  2. presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992;
  3. presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;
  4. possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

Gli “aventi titolo” sono individuati nelle fattispecie seguenti previste dalla stessa legge regionale:

  • famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);
  • famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11);
  • famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
  • famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

I beneficiari così individuati accedono a fondi differenziati per finalità, principalmente:

  • le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10), ad un fondo a favore dei comuni che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali;
  • le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11), ad un fondo per l'accesso al credito finalizzato ai bisogni primari, le spese di locazione e l'erogazione di servizi educativi e scolastici;
  • le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13), ad un fondo destinato alla riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento.

La norma stabilisce che la Giunta regionale adotti il provvedimento previo parere della Commissione Consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere (articolo 16, comma 2).

La Commissione Consiliare competente, ai sensi della deliberazione numero 101/CR dell’11 agosto 2020, ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del giorno 1 settembre 2020.

Si dà atto che, in data odierna, la Giunta Regionale, tenuto conto del parere del giorno 1 settembre 2020 della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16).

Con la deliberazione n. 816 del 23 giugno 2020, la Giunta Regionale ha istituito la “Cabina di regia per la famiglia” che, il 5 agosto scorso, si è riunita ed ha approvato la proposta inerente alle famiglie fragili individuate agli articoli 10, 11, 13 e 14.

Con il presente atto, si intende procedere, ora, con la definizione degli interventi economici a favore delle predette categorie di beneficiari, secondo quanto riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

Al riguardo, si specifica che la Regione del Veneto individua negli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla deliberazione n. 1191 del 18 agosto 2020) la forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione, per il 2020, del programma di interventi economici in oggetto. Agli “Ambiti” vengono assegnate le risorse con vincolo di destinazione ai nuclei familiari di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020

A seguito dell’introduzione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, e con riferimento alla spesa complessiva di euro 4.180.000,00 prevista per gli interventi economici a favore delle categorie di beneficiari in oggetto, si evidenzia che la Direzione Servizi Sociali ha provveduto a richiedere alla Direzione Bilancio, con nota del 13 agosto 2020 prot. n. 322513, l’istituzione dei nuovi capitoli di spesa con le dotazioni in termini di stanziamento derivanti:

  • per euro 2.780.000,00 dal Fondo nazionale per le politiche sociali dell’annualità 2019 (capitolo di spesa n. 103383);
  • per euro 800.000,00 da risorse regionali (capitolo di spesa n. 103237);
  • per euro 600.000,00 da risorse regionali (capitolo di spesa n. 101782).

I beneficiari finali, persone fisiche, del contributo sono individuabili come da Allegato A al presente provvedimento e il riparto e l’assegnazione, con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, delle risorse avviene fra gli “Ambiti Territoriali Sociali”.

Ciò premesso, si determina in euro 4.180.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per l’attuazione degli interventi economici in oggetto, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa di nuova istituzione, come da richiesta del 13 agosto 2020 prot. n. 322513 sopra citata, dell’esercizio 2020, del bilancio di previsione 2020-2022;

La Direzione Servizi Sociali, a cui saranno assegnati i capitoli di spesa di nuova istituzione, attesta la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 derivanti come sopra riportato e che tale spesa trova copertura, per euro 2.780.000,00, con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nell’accertamento in entrata n. 1597/2020, disposto con DDR n. 27 del 02/04/2020 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali – Risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 –art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”. Inoltre, si dà atto che le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciali, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

Qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato, l’Amministrazione Regionale si riserva la valutazione dell’opportunità del reperimento di ulteriori risorse necessarie agli interventi economici in oggetto.

Si incarica il Direttore regionale della struttura competente, o suo delegato, ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, compresa l’adozione dell’impegno di spesa a favore degli “Ambiti territoriali sociali”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e il successivo Decreto legislativo 10 agosto 2014, numero 126;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2019;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTO gli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” che prevede l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare;

VISTA la deliberazione della data odierna della Giunta Regionale che, tenuto conto del parere del giorno 1 settembre 2020 della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16).

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare gli interventi economici indicati nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, a favore delle “famiglie fragili”, come definite dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13); le famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14);
  3. di determinare in euro 4.180.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per l’attuazione degli interventi economici in oggetto, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa di nuova istituzione, come da richiesta del 13 agosto 2020 prot. n. 322513 citata nelle premesse, dell’esercizio 2020, del bilancio di previsione 2020-2022;
  4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui saranno assegnati i capitoli di spesa di nuova istituzione, attesta la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 derivanti:

    - per euro 2.780.000,00 dal Fondo nazionale per le politiche sociali dell’annualità 2019 (capitolo di spesa n. 103383);
    - per euro 800.000,00 da risorse regionali (capitolo di spesa n. 103237);
    - per euro 600.000,00 da risorse regionali (capitolo di spesa n. 101782).

  5. di dare atto che tale spesa trova copertura, per euro 2.780.000,00, con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’accertamento in entrata n. 1597/2020, disposto con DDR n. 27 del 02/04/2020 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali – Risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 –art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, ad adottare tutti gli atti necessari all'applicazione del presente provvedimento, compresa l’adozione dell’impegno di spesa a favore degli “Ambiti territoriali sociali”;
  7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1309_20_AllegatoA_427985.pdf

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