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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 139 del 15 settembre 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 01 settembre 2020

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Approvazione della modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2 terzo comma del Regolamento (UE) n. 808/2014 per garantire il contributo da parte del FEASR alla gestione dell'emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 14 luglio 2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 proposta il 30 giugno 2020 e volta garantire il contributo da parte del FEASR alla gestione dell’emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30/12/2019.

La modifica che si propone è motivata dalla necessità di garantire il possibile contributo da parte del FEASR alla gestione dell’emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto.

Ciò avviene applicando quanto consentito dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e dal Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19.

In particolare, visto l’attuale avanzamento del PSR 2014-2020 per il Veneto, la modifica riguarda quanto segue.

  1. Al fine di trasferire un aiuto alla liquidità necessaria per la prosecuzione delle attività delle imprese operanti nei comparti maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dell’epidemia, viene attivata la nuova Misura 21 di cui all’art. 39b del REG (UE) 1305/2013, come emendato dal Regolamento (UE) 2020/872 “che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19”, destinando al suo finanziamento il 2% delle risorse del Programma;
  2. Al fine di consentire idoneo supporto alle esigenze di liquidità e di sostegno alle attività delle imprese agroalimentari beneficiarie dello strumento finanziario Fondo di Garanzia attivato dal tipo di intervento 4.2.1, si propone di rendere ammissibile ai costi il capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro, come previsto dall’articolo 25 bis del regolamento UE n. 1303/2013, come introdotto dall’articolo 2 del regolamento UE n. 2020/558;
  3. Si introduce il nuovo tipo di intervento 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” al fine di sostenere una maggiore resilienza delle aziende agricole soggette ad altre concomitanti calamità o eventi eccezionali (es. lotta alla cimice asiatica) e limitarne per quanto possibile gli effetti cumulati sulla vitalità di tali aziende;
  4. A seguito degli effetti dell’emergenza epidemiologica e per sostenere l’occupazione nel settore agricolo è importante continuare a sostenere le aziende agricole impegnate in sistemi di produzione sostenibili con buon collocamento nel mercato; per questo è necessario rafforzare la Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”.
  5. Per reagire agli effetti della epidemia viene rafforzata anche l’azione dello sviluppo locale di tipo partecipativo e perciò si trasferiscono alla sottomisura 19.2 alcune risorse non utilizzate per il supporto alla preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SM19.1) e per le attività di cooperazione dei GAL (SM19.3);
  6. Gli effetti della epidemia hanno accentuato la necessità di sostegno alla formazione relativa al contributo dell’agricoltura e delle tecniche agricole compatibili alla transizione ecologica (ad esempio in applicazione al PAN fitofarmaci), pertanto vengono trasferite risorse al tipo di intervento 1.1.1 nella Priorità 4.

Al fine di realizzare quanto esposto nei punti precedenti, considerato lo stato di avanzamento delle risorse impegnate attraverso il PSR, si propone di stornare le risorse necessarie dai Tipi di intervento dove vi sono maggiori risorse rispetto all’attuazione del piano pluriennale dei bandi o dovute a economie o a un utilizzo delle risorse stanziate inferiore alle attese per cause esterne al PSR.

Come conseguenza dell’introduzione di due nuovi tipi di intervento e dell’aggiornamento del piano finanziario, si rende necessario aggiornare anche alcune altri capitoli del PSR ed in particolare:

  1. Il capitolo 5, ove si indica la ripartizione delle dotazioni finanziarie per focus area;
  2. Il capitolo 11 relativo al piano degli indicatori del programma;
  3. Il capitolo 7 che espone il quadro di riferimento dei risultati (performance framework). In questo caso la modifica riguarda esclusivamente gli indicatori finali del  performance framework (riferiti al 2023), essendo già avvenuta la verifica di efficacia dell’attuazione rispetto al 2018 e l’assegnazione definitiva della riserva di performance. Per la stessa ragione si propone di mantenere inalterata la tabella 7.3 del PSR relativa alla riserva di efficacia;
  4. Il capitolo 13 ove si indicano gli elementi necessari per la valutazione del rispetto delle regole sugli  aiuti di stato per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta nell’Allegato A al presente provvedimento. Il testo è redatto secondo le modalità espressamente indicate dagli uffici della DG AGRI della Commissione Europea, riportando in carattere barrato il testo eliminato ed evidenziando in colore giallo il testo aggiunto.

L'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all'impatto delle modifiche proposte al testo del Programma, la procedura di esame ed approvazione del PSR da parte della Commissione europea segue quanto disposto all’articolo 11, lettera a): “nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la Commissione approva con decisione le modifiche proposte”.

In base a quanto stabilito all'articolo 4 paragrafo 2 terzo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 “qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati” si applica una deroga al numero massimo di modifiche che è possibile presentare nel corso del periodo di programmazione ai sensi dell’articolo 11 lettera a) del regolamento UE n. 1305/2013, stabilito in numero di tre.

A riguardo si dà atto che la modifica del regolamento UE n. 808/2014 introdotta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione del 10 luglio 2020 rafforza e chiarisce che le modifiche al PSR giustificate dalla risposta all’emergenza COVID-19, anche proposte in combinazione con altre modifiche non legate a questa crisi, vanno in deroga al numero massimo di modifiche che è possibile presentare nel corso del periodo di programmazione.

Le modifiche proposte prevedono l’introduzione di due nuovi Tipi di intervento interessando nuovi criteri di ammissibilità e impegni a carico dei beneficiari. Pertanto l’Autorità di Gestione del PSR ha avviato l’esame congiunto con l’Organismo Pagatore AVEPA delle condizioni di verificabilità e controllabilità così come previsto dall’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Come disposto dall’articolo 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di modifica è stata trasmessa al Consiglio regionale, che l’ha approvata con deliberazione amministrativa n. 76 del 14 luglio 2020.

In base a quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 13 luglio 2020, mediante convocazione ordinaria, l'Autorità di Gestione del Programma ha presentato al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020, ed ha acquisito il parere positivo.

Le modifiche al PSR sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 7 agosto 2020.

A seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione europea già in sede di Comitato di Sorveglianza si è reso necessario aggiornare la Scheda di Notifica (Allegato A) con una più chiara descrizione dei settori verso cui il nuovo Tipo di Intervento 21.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19” è rivolto, specificando meglio gli importi del sostegno. Inoltre, sempre su richiesta della Commissione europea, la Scheda di Notifica di cui all’Allegato A è stata aggiornata con una più chiara descrizione delle ragioni della modifica al PSR e delle variazioni degli indicatori conseguenti agli spostamenti finanziari. Sono stati corretti inoltre alcuni refusi.

Infine, nel corso del negoziato è stato chiarito da parte della Commissione europea che la modifica proposta segue la procedura prevista all’articolo 11 lettera b) del regolamento UE 1305/2013 e confermato che non entra nel computo del numero massimo di modifiche che è possibile notificare alla Commissione europea.

La notifica alla Commissione europea ha tenuto conto anche dell’esito dell’esame congiunto con l’Organismo Pagatore regionale AVEPA delle condizioni di verificabilità e controllabilità che ha portato allo stralcio dal Tipo di Intervento 21.1.1 del principio di selezione “Incidenza delle produzioni /attività colpite dalla crisi sulla produzione aziendale complessiva” in quanto non controllabile.

Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l’approvazione avvenuta con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2020) 5832 del 20 agosto 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.

1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 74 del 26 giugno 2018, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTA la decisione di esecuzione C(2019) 9226 final del 16 dicembre 2019 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30/12/2019 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

RITENUTO necessario predisporre le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 volte a introdurre misure di sostegno alle imprese agricole in difficoltà per effetto della grave perturbazione economica dovuta alla diffusione mondiale del virus COVID-19;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 30 giugno 2020 con la quale la Giunta regionale ha adottato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 76 del 14 luglio 2020, di approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso il 13 luglio 2020 dal Comitato di Sorveglianza sulla proposta di modifica del PSR;

PRESO ATTO delle modifiche e integrazioni alla proposta di modifica del Programma approvata con la DGR 71/CR del 30 giugno 2020 prescritte dalla Commissione europea;

VISTA la decisione di esecuzione C(2020) 5832 del 20 agosto 2020 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il documento Allegato A al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto, corredato con le informazioni specifiche richieste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 808/2014;

3. di dare atto che le modifiche sono state approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 5832 del 20 agosto 2020;

4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR e Foreste;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1233_20_AllegatoA_427644.pdf

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