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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1168 del 11 agosto 2020
Disciplina delle modalità di iscrizione all'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".
Con il presente atto, si provvede alla definizione della disciplina delle modalità di iscrizione all’elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 19).
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.
La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, della disciplina inerente alle modalità di iscrizione all’elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali (articolo 19).
Con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, lo Stato ha operato un riordino organico della disciplina in materia di enti del “Terzo settore”, stabilendo varie misure a sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona nonché la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione).
Il “Codice del Terzo settore” appare l’appropriata cornice normativa nella quale inquadrare gli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, stabilendo che i medesimi organismi operino, a favore della famiglia, continuativamente da almeno da 2 anni nel territorio regionale.
Al riguardo, si ritiene possibile che, nelle more dell’attuazione del “Registro unico nazionale del Terzo settore” di cui all’articolo 45 del “Codice del Terzo settore”, possano essere inseriti movimenti ed organizzazioni non iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti, purché siano impegnate nelle varie azioni di politica, solidarietà, formazione e cultura per la famiglia, da almeno cinque anni e nel territorio regionale.
L’elenco viene istituito dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, che dispone l’iscrizione all’elenco regionale, da rinnovarsi ogni 3 anni, pena la decadenza della medesima.
La disciplina della modalità di iscrizione all’elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale è contenuta nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.
Si incarica il Direttore regionale della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, compresa la pubblicazione dell’elenco regionale nelle forme che riterrà più opportune.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);
VISTA la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare l’articolo 19;
delibera
(seguono allegati)
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