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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 01 settembre 2020


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 11 agosto 2020

Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze linguistiche friulanofone e venetofone presenti nelle aree di confine di entrambe le Regioni.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La tutela delle lingue minoritarie è un’esigenza da sempre fortemente sentita nel nostro ordinamento, figurando tra gli stessi principi costituzionali. Infatti, l’articolo 6 della Costituzione italiana dispone che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

Dando attuazione a tale disposizione, lo Stato ha introdotto nel proprio l'ordinamento la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle culture di minoranza riconosciute in Italia, favorendo l’uso delle lingue minoritarie nelle scuole e prevedendone l’utilizzo, sia in forma orale che scritta, nelle Amministrazioni locali.

Il Consiglio regionale, riconoscendo l’importanza del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico veneto, ha previsto all’articolo 8, c. 3 dello Statuto del Veneto l'impegno della Regione alla sua tutela, valorizzazione nonché alla diffusione della sua conoscenza nel mondo.

Tale intento è stato perseguito anche con la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73, “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”, con la quale l’Amministrazione regionale ha previsto l’erogazione di finanziamenti a sostegno delle iniziative volte alla conservazione, al recupero ed allo sviluppo dell’identità culturale e linguistica delle popolazioni ladine, cimbre, germanofone e friulanofone.

Per quanto riguarda nello specifico la minoranza friulana, nel 2006 il Consiglio Provinciale di Venezia ha riconosciuto che nei Comuni di San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore sono insediate minoranze linguistiche friulane ai sensi della legge n. 482/1999. Tale lingua minoritaria risulta essere di uso comune anche nei Comuni di Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro e Portogruaro determinando, conseguentemente, l’opportunità di estendere la tutela della stessa anche a tali aree.

Al fine di garantire maggiormente le minoranze linguistiche presenti nelle zone adiacenti al confine tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di favorire la cooperazione volta alla salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale di tali aree è stato redatto lo Schema di Accordo di collaborazione tra le due Regioni ai sensi dell’articolo 15 ex legge n. 241/1990, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con tale Accordo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna ad estendere taluni servizi erogati dall’Agenzia regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) anche agli organismi veneti riconosciuti ex L.R. n. 73/1994, nonché a consentire  l’accesso ai finanziamenti regionali per la promozione della cultura e della lingua friulana ai Comuni veneti interessati. La Regione del Veneto, a sua volta, si impegna a promuovere il finanziamento di progetti a sostegno della lingua friulana con i fondi previsti dalla L.R. n. 73/1994 e a favorire le iniziative culturali volte all’approfondimento del friulano nel portogruarese, anche con il coinvolgimento delle Università presenti nelle due Regioni. Tale Accordo, avente durata triennale, potrà essere prorogato o rinnovato qualora entrambe le parti ne manifestino l’interesse.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482;

VISTO l’articolo 8, comma 3, legge regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73;

VISTO l’articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i.;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di ritenere le premesse e l’Allegato A, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’Allegato A;
  3. di dare atto che l’Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 2., sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato;
  4. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni internazionali Comunicazione e SISTAR dell’esecuzione del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1159_20_AllegatoA_426453.pdf

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