Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 998 del 21 luglio 2020
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2020-2021. (L.R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).
Con il presente provvedimento si approvano:
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Come stabilito dall’articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.
Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione all’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2020-2021 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.
Infatti, esso si colloca all’interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. 18/06/1996, n. 15, dalla L.R. n. 07/04/1998, n. 8, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 sull’uniformità di trattamento nel DSU.
Il contenuto del Piano.
Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l’altro, i seguenti oggetti:
In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando le eventuali innovazioni che sono state introdotte, descritte all’interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:
si confermano i criteri e le modalità previste dal D.P.C.M. 09/04/2001:
si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva del 5% (limite massimo) delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già introdotta a partire dall’A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005;
in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 - D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 – D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2019, n. 26), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU (ISEEU) e la consegna della relativa certificazione. Tenuto conto della mutata situazione economica delle famiglie, a causa della situazione di emergenza sanitaria, è corretto tenere conto della possibilità per le stesse di ricorrere all’ISEE corrente e alla sua componente reddituale ISRE che possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si siano verificati i presupposti di cui all’art.10, comma 5, del D.Lgs. n. 147/2017 come modificato dall’art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34;
nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
La gestione degli interventi in capo alle Università.
Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (Allegato B), alle Università del Veneto, anche per l’A.A. 2020-2021, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2020-2021, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. n. 15/1996.
Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.
Valutata l’esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2020-2021 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l’A.A. 2020-2021, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell’accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.
Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2021 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:
Studente fuori sede:
€ 1.500,00
in caso di solo alloggio;
€ 2.100,00
in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
€ 600,00
in caso di 1 pasto giornaliero.
Studente pendolare:
€ 400,00
o l’eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.
Sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2020 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:
La gestione degli interventi in capo agli ESU.
Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.
Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.
Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:
Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.
Anche gli ESU, al pari delle Università:
Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A.
Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).
La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:
Indicazioni operative per gli studenti che nell’A.A. 2020-2021 si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole A.A. 2019-2020).
Considerata l’eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria verificatasi nel corso dell’A.A. 2019/2020, si differisce al 28/02/2021 la verifica del conseguimento di almeno 20 crediti per gli studenti iscritti al I° anno dei corsi di studio dell’A.A. 2019-2020, come previsto dall’art. 6, comma 3, del DPCM 09/04/2001. A seguito della verifica, in caso di mancato conseguimento dei crediti, si potrà operare la revoca della prima rata della borsa di studio erogata alle matricole dell’A.A. 2019-2020.
L’aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
La Giunta regionale aggiorna l’importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’Anno Accademico.
Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2020 è pari allo 0,80%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2020-2021 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario
A.A. 2020-2021
Fasce
della Tassa
Limite minimo
della Fascia
Limiti massimo
I
€ 130,00
€ 149,99
II
€ 150,00
€ 171,99
III
€ 172,00
Le poste finanziarie destinate ammontano a € 32.300.000,00, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. 25/11/2019, n. 46 “, e sul bilancio regionale di previsione 2021-2023, previa approvazione, nei seguenti termini:
Si propone infine all’approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del DSU per l’Anno Accademico 2020-2021, Allegato A e lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l’affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l’Anno Accademico 2020-2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
delibera
per gli studenti iscritti alle Università stesse;
per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;
Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
(seguono allegati)
Torna indietro