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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 21 luglio 2020


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 900 del 09 luglio 2020

Disposizioni per la costituzione del Fascicolo Aziendale e l'iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario di cui al D.P.R. n. 503/1999 per le imprese di pesca e di acquacoltura.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene stabilito, per le imprese di pesca e di acquacoltura che intendono rivolgersi all’Amministrazione Regionale per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi o per l’ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, o che comunque intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o periferica inerenti il settore primario, la necessità di iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le procedure di cui alle D.G.R. n. 3758/2004 e n. 4098/2005, a partire dal 01 novembre 2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’Anagrafe delle Aziende Agricole è stata istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

L’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999 prevede che l'anagrafe delle aziende agricole è istituita all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, e raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

L’articolo 9, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 503/1999 prevede che, per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3 dello stesso D.P.R. n. 503/1999.

Tra i contenuti dell’anagrafe delle aziende agricole, oltre ai dati identificativi dell’azienda e altri dati comuni sia per le imprese agricole sia per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999, prevede esplicitamente anche i dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio (lettera m) e agli impianti acquicoli per la produzione ittica (lettera n).

La piena equiparazione tra imprese agricole, imprese della pesca professionale e dell’acquacoltura, è stata definita anche dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, in base al quale è stato stabilito che, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. Tale previsione normativa è stata poi abrogata dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con il quale, comunque sono state confermate disposizioni del tutto analoghe. Infatti, l’articolo 4, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 4/2012 prevede che, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. Il comma 5 dell’articolo 4, inoltre, prevede che, ai fini dell'effettivo esercizio delle attività dell’imprenditore ittico, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

Per quanto riguarda il sistema informativo della Regione del Veneto, l’articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, prevede che, in connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell’agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all’attività amministrativa di settore, nell’ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 3758 del 26 novembre 2004, ha approvato le “Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l’anagrafe del settore primario” ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 40/2003.

Le linee guida approvate con D.G.R. n. 3758/2004, tra gli altri punti, stabiliscono che:

  • l’Anagrafe del Settore Primario ed il Fascicolo Aziendale costituiscono gli elementi portanti del Sistema Informativo del Settore Primario (di seguito SISP), e rappresentano, ai sensi delle richiamate disposizioni, il riferimento obbligatorio per l’attività amministrativa di settore (paragrafo 2);
  • l’Anagrafe è costituita all’interno del SISP al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di semplificare le relazioni tra i soggetti che operano nell’ambito del settore primario e la pubblica amministrazione (paragrafo 5);
  • l’Anagrafe raccoglie le notizie relative a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o periferica inerenti il settore primario (paragrafo 5);
  • i soggetti di cui al precedente paragrafo che intendono intrattenere a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione, inerenti le attività indicate, devono essere preventivamente iscritti all’Anagrafe (paragrafo 5);
  • il Fascicolo Aziendale è parte integrante dell’Anagrafe del Settore Primario ed è unico per ciascun soggetto registrato nell’Anagrafe (paragrafo 7);
  • i soggetti esercenti attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca che intendono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, per la concessione di aiuti, contributi, prestiti, agevolazioni concessioni o autorizzazioni, inerenti le attività sopra indicate, devono essere preventivamente iscritti all’Anagrafe (paragrafo 11);
  • l’iscrizione all’anagrafe comporta la costituzione del Fascicolo, sia cartaceo che informatico (paragrafo 11).

La funzione di gestione dei fascicoli aziendali secondo le disposizioni delle “Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l’anagrafe del settore primario” approvate con D.G.R. n. 3758/2004 è stata affidata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura con deliberazione della Giunta Regionale n. 4098 del 30 dicembre 2005.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura è opportuno richiamare i passaggi normativi che hanno portato alla loro completa riallocazione in capo alla Regione del Veneto a far data dal 01 ottobre 2019:

  • la Legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. “Delrio”, ha dettato disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
  • la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato le prime conseguenti disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali;
  • la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", che ha definito le linee per il riordino normativo delle funzioni già provinciali con riallocazione in capo alla Regione quelle non fondamentali, tra le quali figurano quelle in materia di caccia e pesca;
  • la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha disposto il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30/2016 nonché il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25;
  • in applicazione di quanto sopra, con deliberazione di Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 è stato definito il modello organizzativo delle funzioni di caccia e pesca in capo alla Regione, la cui decorrenza è stata fissata alla data del 1 ottobre 2019.

In particolare, nell’Allegato A della L.R. n. 30/2016 sono elencate nel dettaglio le funzioni in materia di pesca di cui alla L.R. n. 19/1998 e le funzioni in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo di cui alla L.R. n. 28/2012, oggetto di riallocazione in capo alla Regione.

Ai fini della gestione dei procedimenti amministrativi connessi alle funzioni sopra richiamate, coerentemente con le indicazioni dell’Agenda Digitale del Veneto, è stato dato avvio alla realizzazione di un apposito software a supporto delle attività degli uffici regionali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che entrerà in fase operativa a far data dal prossimo novembre 2020 e che costituirà, nel contempo, una effettiva maggiore semplificazione per i cacciatori, i pescatori e le imprese di pesca e acquacoltura che necessitano di ottenere provvedimenti amministrativi dalle strutture regionali, essendo basato interamente su procedure informatiche interconnesse.

Per quanto riguarda in particolare le imprese di pesca e acquacoltura risulta necessario prevedere fin dalle fasi iniziali di avvio una stretta connessione tra il software regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi in corso di realizzazione, l’Anagrafe Regionale del Settore Primario di cui alla D.G.R. n. 3758/2004 e il Sistema Italiano Pesca ed Acquacoltura (SIPA), a sua volta interconnesso con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e con il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Tale interconnessione può essere garantita prevedendo, per le imprese di pesca e di acquacoltura che intendono rivolgersi all’Amministrazione Regionale per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi o per l’ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale.

Risulta opportuno richiamare quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, il quale prevede che “al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome”. A tale proposito, l’utilizzo del software regionale, grazie all’integrazione con l’Anagrafe del Settore Primario e con le banche dati regionali alfanumeriche e cartografiche, alla precompilazione automatica delle domande con i dati presenti nei fascicoli aziendali e nelle altre banche dati, alla completa dematerializzazione dei procedimenti e dei documenti amministrativi, alla verifica preventiva dei dati inseriti dall’utenza, costituisce a tutti gli effetti una forma di semplificazione più avanzata.

Di conseguenza, si rende necessario che le imprese di pesca e acquacoltura, tenute all'obbligo di iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale, che intendano rivolgersi all’Amministrazione Regionale per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi o per l’ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, siano esentate dall’obbligo di transitare attraverso il SUAP territorialmente competente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Le valutazioni e le prescrizioni sopra richiamate sono state poste alla valutazione della “Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura”, di cui all’art. 27 bis della L.R. 28 aprile 1998 n.19, nella seduta del 02 luglio 2020, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole all’adozione di un provvedimento di tale natura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;

VISTA la D.G.R. n. 3758 del 26 novembre 2004;

VISTA la D.G.R. n. 4098 del 30 dicembre 2005;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che  il  Direttore di Area  ha  attestato  che il   Vicedirettore di Area Sviluppo  Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, per le imprese di pesca e di acquacoltura che intendono rivolgersi all’Amministrazione Regionale per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi o per l’ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, o che comunque intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o periferica inerenti il settore primario, l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005, a partire dal 01 novembre 2020;
  3. di stabilire che le imprese di pesca e acquacoltura, tenute all'iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al precedente punto 2), siano esentate dall’obbligo di transitare attraverso il SUAP territorialmente competente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
  4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale per l’anno 2020;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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