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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 10 luglio 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 897 del 09 luglio 2020

Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2021. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all'apertura del bando della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2021 del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, defininendo la dotazione finanziaria e le condizioni per l’accesso ai benefici, l’intensità dell’aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede la presentazione da parte di ogni Stato membro di programmi quinquennali di sostegno per finanziare misure specifiche per il settore vitivinicolo, mantenendo la disposizione anche per le annualità dalla 2019 alla 2023.

L’articolo 46 del predetto regolamento, riporta le linee quadro inerenti al regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino. Con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 la Commissione europea del 15/04/2016 ha integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15/04/2016, ha dato applicazione allo stesso per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Le modalità di attuazione nazionale del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo (PNS) sono state adottate con il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) n. 1411 del 03/03/2017, prevedendo l'attivazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e assegnando alle Regioni la predisposizione e attuazione dei relativi piani nei territori di competenza.

Deve essere considerato che il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), attualmente autorizzato dalla Commissione, ha una validità quinquennale relativamente agli esercizi finanziari 2019/2023, mentre la copertura finanziaria, definita dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014 - 2020, è prevista fino al 2020. In considerazione della discussione non ancora conclusa sul QFP 2021 - 2027, è stato necessario a livello Comunitario prevedere una riserva sui programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, relativamente la disponibilità di fondi a partire dal 2021. Tale riserva per le annualità 2021 - 2023 è stata formalizzata con la previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 256 del 14 febbraio 2017.

Con decreto dipartimentale n. 1355 del 05/03/2020 è stata ripartita la dotazione finanziaria nazionale tra le

Regioni e Province Autonome per l’anno 2021; con tale provvedimento è stata assegnata alla Regione del Veneto una dotazione di euro 40.377.505,84. Con riferimento alla riserva sulla disponibilità di fondi a partire dal 2021, formalizzata con la previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 256 del 14 febbraio 2017 nel decreto 1355/2020 viene puntualizzato che il riparto della dotazione finanziaria nazionale è subordinato alla definizione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e che pertanto il pagamento degli aiuti per la realizzazione delle misure è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito del quadro finanziario e che conseguentemente qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la

predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.

Risulta quindi per quanto descritto a proposito della copertura finanziaria del PNS, prevista attualmente fino al 2020 che dall'annualità 2020/2021 (fondi 2021), non essendo prevista la copertura finanziaria Comunitaria per l'intero quinquennio 2019/2023, di validità del PNS del settore vitivinicolo, la liquidazione dell'anticipo e del saldo avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 in poi, come previsto dal citato articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n 256 del 14 febbraio 2017.

Al fine pertanto, di rendere pienamente consapevoli della situazione finanziaria di cui sopra i potenziali beneficiari ed escludere ogni possibile loro rivalsa nei confronti delle Amministrazioni regionale e statale, relativamente il finanziamento del contributo ammesso, è indispensabile, che l'ammissibilità delle domande, presentate per la misura ristrutturazione riconversione per l'annualità 2020/2021, sia subordinata

• ad una presa d'atto della situazione finanziaria rappresentata dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto 1355 del 5 marzo 2020;

• ad una clausola di salvaguardia che sollevi l'amministrazione dalle conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n 256 del 14 febbraio 2017, per cui il finanziamento avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie, accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 e successivi, definite sulla base del QFP 2021 - 2027.

Con Delibera della Giunta Regionale 724 del 09 giugno 2020 la dotazione assegnata alla Regione del Veneto è stata ridefinita nelle singole componenti attribuendo alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti l’importo di euro 10.908.993,35.

Rileva in questo contesto come la gestione dei pagamenti degli interventi finanziati, avvenga riconoscendo al beneficiario un anticipo dell'80% del contributo ammesso a finanziamento e un saldo, del restante 20%, a rendicontazione. Secondo queste modalità di gestione tecnica-agronomica e finanziaria, ogni singolo bando è interessato da almeno due dotazioni finanziarie; più precisamente quella di riferimento all'annualità di presentazione della domanda, impiegata per il pagamento dell'anticipo e le successive per il pagamento del saldo.

Va infine precisato che la somma attribuita alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il 2021 dovrà, per quanto detto precedentemente, essere in parte impiegata per il pagamento dei saldi delle domande presentate ai sensi dei bandi approvati con DGR 765/2018, stimato complessivamente in euro 3.523.382,08; quindi, la disponibilità da porre a bando risulta pari a euro 7.385.611,27.

La disponibilità finanziaria a bando per l’annualità 2021, come sopra definita pari a euro 7.385.611,27, è impiegata, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 23 del Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016, per il pagamento dell’anticipo pari all’80% del contributo ammissibile delle domande ammesse alla selezione sulla base dei criteri di priorità di cui all’Allegato A alla presente deliberazione.

Il provvedimento Deliberazione/CR n. 58 del 16/06/2020 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 37, comma 2, Legge regionale n. 1/1991, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

La Terza Commissione consiliare permanente, nella seduta del 26 giugno 2020, si è espressa favorevolmente con l’integrazione nell'Allegato A dell’Allegato tecnico 1 – Azioni ammissibili e non ammissibili, omesso nel testo del provvedimento esaminato. Tale modifica è stata inserita nel presente provvedimento.

Viene quindi sottoposta all'approvazione, la proposta di deliberazione e dell'Allegato A in cui sono indicate le disposizioni e condizioni per l’accesso ai benefici, l’intensità dell’aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo, per quanto nelle more della definizione dell'importo complessivamente a disposizione.

Per quanto attiene alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento relativo all’attuazione del presente provvedimento, inclusa l’adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori, dovrà provvedere, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, l’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), in quanto organismo pagatore anche per gli aiuti alla ristrutturazione dei vigneti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Va infine ricordato che l’art. 9 del citato decreto del MIPAAFT n. 1411 del 3 marzo 2017, prevede le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari cui i produttori accedono a seguito di un’estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente (per la Regione del Veneto il Servizio fitosanitario regionale). Riguardo a ciò, c’è da evidenziare che in Veneto in questi ultimi anni non è stato adottato, dal competente Servizio fitosanitario regionale, alcun provvedimento di estirpazione obbligatoria. Tuttavia, in forma prudenziale, si ritiene nel caso si dovessero verificare eventuali necessità, di ammettere ai benefici le istanze di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria in via prioritaria, fermo restando il limite massimo previsto a vantaggio di tale priorità del 15% dei fondi assegnati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione, tra l’altro, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO la legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo trasmesso dal MIPAAFT alla Commissione europea in data 01/03/2018 per il quinquennio 2019/2023;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1355 del 5 marzo 2020 "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, in corso di registrazione, relativo a “Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 maggio 2020 "Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO la DGR n. 724 del 09 giugno 2020 "Rimodulazione dello stanziamento assegnato alla Regione del Veneto per l’attuazione del Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo per la campagna  2020-2021 (anno finanziario 2021). Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013- Sezione 4 – articolo 39."

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 1/1991;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 58 del 16/06/2020;

VISTO il parere n. 546 58/CR della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 26 giugno 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare attuazione, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, al bando annualità 2021 per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per un importo pari a euro 7.385.611,27;
  3. di approvare l’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, contenente i criteri e le disposizioni applicative e procedurali per l’attuazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
  4. di disporre che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento e fino al 30/08/2020 sono aperti i termini di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del PNS - annualità 2021;
  5. di stabilire che all’atto della presentazione della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell’Organismo pagatore AVEPA, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali per le eventuali conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione n. 256 del 14 febbraio 2017 secondo cui dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la dotazione nazionale accordata dall'Unione Europea, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;
  6. di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 31 del 09/11/2001, spetta ad AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti relativi all’attuazione del presente provvedimento, inclusa l’adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_897_20_AllegatoA_423843.pdf

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