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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 873 del 30 giugno 2020
Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Primo provvedimento di concessione contributi - Esercizio finanziario 2020. L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22
Con il presente provvedimento si assegnano, sulla base della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 art. 22, alcuni contributi a sostegno dei progetti presentati da Enti e da Associazioni per la realizzazione di iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale su cui trova fondamento l’identità veneta.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’art. 22 della legge regionale n. 3 del 14 gennaio 2003 autorizza la Giunta regionale a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l’identità veneta. Le azioni previste dalla norma sono la promozione e il sostegno all’organizzazione di iniziative di ricerca, seminari, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l’espressione e i segni dell’identità veneta.
Con deliberazione n. 4087 del 30 dicembre 2005, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90, per l’anno 2006 e seguenti i criteri e le modalità di attuazione della norma succitata. I criteri applicativi prevedono che la Giunta regionale possa agire con una doppia modalità di intervento, che si concretizza sostenendo iniziative attivate direttamente dalla Giunta stessa oppure erogando contributi ad Enti Locali, istituzioni pubbliche o private ed Associazioni che propongano attività finalizzate a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si riconoscono i segni e l’espressione dell’identità veneta.
La succitata deliberazione stabilisce altresì che le domande di contributo possano essere presentate da Enti Locali, Istituzioni pubbliche di studio e ricerca, Istituzioni private ed Associazioni senza fine di lucro e debbano essere inviate all’Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della data dell’evento per il quale vengono formulate. Si prevede poi che l’eventuale contributo assegnato non possa essere superiore al 70% della spesa complessiva del progetto.
Alla data del 5 giugno 2020 le istanze pervenute a valere sull’art. 22 della Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 sono complessivamente 56 di cui 49 domande di contributo e 7 presentate per proposte di iniziative dirette, per una spesa preventivata complessiva di Euro 1.014.663,52 =.
Alla luce delle valutazioni istruttorie effettuate sulle istanze di contributo presentate, tra le quali quattro sono state ritirate dai soggetti proponenti con note pervenute al protocollo regionale n.90738 del 26.02.2020, n.94001 del 27.02.2020, n.141550 del 01.04.2020, e n.176158 del 04.05.2020, tra le istanze ammissibili con il presente provvedimento si ammettono a contributo n.26 iniziative, elencate in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che risultano, sulla base dei loro contenuti, pienamente rispondenti a quanto previsto dai criteri applicativi della citata legge regionale, e che si connotano per una precisa capacità di mettere in risalto il patrimonio culturale veneto potenziando al contempo l’identità veneta, intesa nella sua più ampia accezione. In particolare, le iniziative sostenute riguardano alcune azioni di approfondimento storico realizzato sia attraverso attività di ricerca che di diffusione delle tradizioni, l’organizzazione di eventi rievocativi, lo studio e la riproposizione di testi in lingua veneta, l’allestimento di rappresentazioni teatrali e musicali tese a valorizzare il patrimonio artistico veneto, nonché momenti dedicati alla tradizione locale e di promozione dell’identità e del territorio, aventi come esito la diffusione di elementi significativi del portato storico e culturale regionale.
L’ammissione a contributo delle iniziative riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’importo a fianco di ciascuna indicato, comporta un importo massimo di spesa di Euro 95.100,00=, somma che verrà resa disponibile sul cap. 100626 ad oggetto “Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell’identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)”, per effetto di una variazione di bilancio, richiesta con nota prot.n. 248338 del 24.06.2020 dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
All’impegno della somma complessiva di Euro 95.100,00= provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su detto capitolo del bilancio di previsione 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020.
L’erogazione del contributo avviene ad attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione delle varie attività proposte, il livello di raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell’iniziativa nel territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non realizzi l’iniziativa o la realizzi solo parzialmente e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori all’importo minimo necessario per procedere alla liquidazione del contributo concesso, secondo quanto previsto dai criteri applicativi, si provvederà rispettivamente – con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport – alla revoca o alla riduzione del contributo, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e valutata ammissibile dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Per l'esercizio finanziario in corso viene comunque fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza COVID – 19, compresa la L.R. n. 17/2020 ed i provvedimenti che ne danno attuazione. Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta progettuale, purché coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale e comunque fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza COVID – 19. Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull’immagine coordinata e sull’apposizione del logo regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull’immagine coordinata e sull’apposizione del logo regionale
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 22, comma 2 della legge regionale 14.1.2003, n. 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4087 del 30.12.2005;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 “Legge di stabilità regionale 2020
VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 –
2022;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19 dicembre 2019 di approvazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione n. 1716 del 29 novembre 2019 che approva il Documento Tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n.10 del 16.12.2019 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2020/2022;
VISTA la nota prot.n. 248338 del 24.06.2020 di richiesta di variazione di bilancio;
VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale 14 del 17.05.2016;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
(seguono allegati)
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