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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 14 luglio 2020


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 30 giugno 2020

Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva di cui alla Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17. Disciplina dei criteri e delle modalità di ammissione delle ulteriori spese per i progetti presentati nel corso del 2020, ai sensi delle leggi regionali di riferimento, dai soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva. Art. 2, comma 2, L. R. n. 17/2020. Deliberazione n. 54/CR del 4/06/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale prende atto del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare il 17/06/2020 in merito alla Deliberazione/CR n. 54 del 4.06.2020 e approva la disciplina dei criteri e delle modalità di ammissione delle ulteriori spese per i progetti presentati nel corso del 2020, ai sensi delle leggi regionali di riferimento, dai soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proclamato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia da COVID -19 e il 31 gennaio 2020 è intervenuta la delibera del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Tali dichiarazioni e le successive misure statali per il contenimento dell’epidemia da COVID -19 hanno inciso pesantemente anche sui servizi culturali, sulle attività ed iniziative dei settori “cultura” e “attività motoria e sportiva”.

In tutto il territorio della Regione del Veneto sono stati chiusi musei, biblioteche, archivi, teatri e sono stati cancellati spettacoli, mostre, eventi, iniziative ed è stata vietata qualsiasi rappresentazione e manifestazione. 

Ne deriva che gran parte dei soggetti giuridici di questi settori, non operanti in regime di impresa, stante l’emergenza sanitaria in atto, non saranno in grado di realizzare in tutto o in parte i progetti per i quali hanno presentato le relative istanze di finanziamento nel corso del 2020, in base alle leggi regionali di riferimento, o potranno operare solo con modalità diverse rispetto a quelle originariamente previste.

A ciò si aggiungano le gravi ripercussioni sui lavoratori dei settori in argomento, che talora, per l’atipicità dei rapporti di lavoro instaurati, non beneficiano di alcun ammortizzatore sociale o di altra forma di tutela, nel quadro degli strumenti ed interventi predisposti dal legislatore statale e regionale.

La situazione di criticità sopra delineata, è stata e continua ad essere oggetto di accorati ed innumerevoli appelli e istanze provenienti dai rappresentanti e dagli operatori dei settori e, più in generale, da autorevoli esponenti delle comunità della cultura e dello sport, che hanno chiesto e chiedono misure urgenti di sostegno.

La  recentissima Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative  a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”, a seguito dei provvedimenti statali per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19, intende fornire una risposta adeguata alla grave crisi in atto per i due settori in argomento, perseguendo l’obiettivo di garantire, in aderenza al principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, un sostegno reale ai soggetti giuridici che svolgono la loro attività nei settori in argomento e di consentire agli stessi di continuare ad operare adesso e nel futuro, pur in un contesto gravemente compromesso dall’emergenza sanitaria in atto.

Sotto il profilo dei beneficiari, ai sensi dell’art. 1 della LR n. 17/2020, il sostegno è rivolto ai soggetti giuridici, con sede legale o sede operativa nel Veneto, che operano nei settori della cultura e dell’attività motoria e sportiva che hanno presentato nel corso del 2020 istanze di finanziamento di progetti che rientrano nella previsione delle seguenti leggi regionali e articoli di legge regionale: legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”, legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”, legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”, legge regionale 5 settembre 1984, n. 52, “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”, articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7,”Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”, articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”, articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”, legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25, “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”, legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

Si richiede inoltre, quale presupposto necessario, che le istanze di finanziamento presentate dai summenzionati soggetti, siano riferite a progetti che, a causa dell’emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste. 

Per quanto concerne la tipologia di sostegno, l’art. 2, comma 1, della LR n. 17/2020 stabilisce che, per sostenere i sopra indicati soggetti, ricorrendo il presupposto sopra indicato, la Giunta regionale è  autorizzata ad ammettere a contributo, anche spese altrimenti non coperte da finanziamento regionale dalle leggi regionali di riferimento, ovvero: spese di funzionamento, spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere, spese di continuità dei servizi offerti, spese preliminari di realizzazione e spese finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati  nel corso del 2020, ai sensi delle summenzionate leggi regionali.

Al riguardo, l’art. 2, comma 2, della LR n. 17/2020 stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, disciplini con proprio provvedimento i criteri e le modalità con cui ammettere le ulteriori spese di cui sopra, anche disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell’ammontare del contributo, previsione quest’ultima dettata dalla volontà di venire incontro alle esigenze di liquidità che verosimilmente hanno i soggetti giuridici dei settori in argomento.

Considerata l’emergenza sanitaria ancora in atto e la gravità in cui versano il settore e della cultura e dell’attività motoria e sportiva, con il rischio che talune situazioni di “sofferenza” diventino endemiche, in conformità alle indicazioni del legislatore regionale, al principio costituzionale di solidarietà e al principio di ragionevolezza che deve guidare l’azione amministrativa, si propone pertanto l’approvazione della disciplina di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui:

  • vengono declinate le seguenti spese ammissibili a contributo/finanziamento previste dall’art.2, comma 1, della LR n.17/2020: le spese di funzionamento, comprese quelle connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi delle succitate leggi regionali;
  • vengono indicate le modalità e i criteri di ammissibilità delle spese di cui sopra, nonché l’iter procedurale;
  • viene indicata la modalità di erogazione ai soggetti beneficiari degli anticipi sino al 70 per cento dell’ammontare del contributo/finanziamento concesso.

Le disposizioni di cui all’Allegato A, in base all’art. 2, comma 2, della citata LR n. 17/2020 sono state sottoposte all’esame della competente Commissione consiliare.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 17/06/2020, ha espresso in merito il proprio parere favorevole (parere n. 543).

Con la presente deliberazione si propone pertanto di prendere atto del sopracitato parere favorevole e di approvare le disposizioni, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

Viste le seguenti Leggi regionali dei settori cultura e attività motoria e sportiva: n. 70/1975, n. 50/1984, n. 51/1984, n. 52/1984, n. 7/1999 (art. 51), n. 3/2003 (art. 22), n. 2/2007 (art. 66), n. 25/2009, n. 8/2015, n. 45/2017 (art. 7);

Viste le D.G.R. nn. 1235/2011, 1236/2011, 464/2017, 516/2017, 464/2018, 2018/2019, 2019/2019, 2021/2019 e 219/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 13/2019 “"Programma triennale 2019-2021 di promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica”;

Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

Vista la Legge regionale 20 maggio 2020, n.17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”, pubblicata nel B.U.R.V. n. 74 del 22 maggio 2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione Consiliare in data 17/06/2020 (parere n. 543);

Visto l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di prendere atto del parere favorevole della competente Commissione consiliare, richiesto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 17/2020 ed espresso nella seduta del 17/06/2020 sulla Deliberazione n. 54/CR del 4/06/2020, approvando, sulla base di quanto specificato in premessa, la disciplina dei criteri e delle modalità di ammissione delle ulteriori spese relative ai progetti presentati nel corso del 2020 dai soggetti giuridici, con sede legale o sede operativa nel Veneto, dei settori della cultura e dell’attività motoria e sportiva, in base alle leggi regionali di riferimento, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_872_20_AllegatoA_423466.pdf

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