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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 14 luglio 2020


Materia: Elezioni amministrative

Deliberazione della Giunta Regionale n. 834 del 30 giugno 2020

Attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 28 maggio 2020. Determinazioni conseguenti alla pubblicazione della Legge 19 giugno 2020, n. 59, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Note per la trasparenza

Con Deliberazione n. 54 del 28 maggio 2020, il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno con cui impegna la Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla normativa statale in merito alle consultazioni elettorali del 2020 (D.L. n. 26/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 59/2020). Con la presente deliberazione si intende dare attuazione a detto ordine del giorno.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Come noto, quest’anno è in scadenza il mandato degli organi elettivi della Regione del Veneto.

L’ordinaria scadenza del mandato sarebbe stata il 31 maggio 2020 e, a norma di quanto previsto dalla legge elettorale regionale, le elezioni si sarebbero dovute tenere questa primavera.

L’art. 11, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, prevede infatti che “Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.”.

La grave situazione di emergenza pandemica che ha investito il nostro Paese ha determinato l’impossibilità di indire le elezioni regionali, così come le altre consultazioni elettorali e referendarie previste, nel periodo prestabilito.

Con nota del 14 aprile 2020, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha comunicato al Presidente Zaia che, nell’adottare “provvedimenti mediante i quali bilanciare con prudente attenzione il diritto alla salute con gli altri diritti costituzionalmente garantiti”, il Governo aveva già provveduto, con D.L. n. 18/2020, a far slittare lo svolgimento delle consultazioni referendarie, e che “analogo intento, sebbene non ancora formalizzato” sussisteva per le elezioni regionali, nei limiti della competenza statale, e per le elezioni comunali, “tenuto conto della necessità di evitare il sovraffollamento e l’assembramento di persone nel corso delle diverse fasi del procedimento elettorale”.

Con D.L. 20 aprile 2020, n. 26 (pubblicato in GU serie generale n. 103 del 20 aprile 2020), lo Stato, cui spetta in base all’articolo 122 della Costituzione stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni, ha previsto, all’at.1, comma1, lettera d), che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi”: in forza di tale disposizione, il mandato scade quindi il 31 agosto 2020.

Con Deliberazione n. 54 del 28 maggio 2020, il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che “impegna la Giunta regionale a conformare, in funzione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale, la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, a quanto previsto dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, come definitivamente convertito”.

Con Legge 19 giugno 2020, n. 59 (pubblicata in GU serie generale n. 154 del 19 giugno 2020), il Parlamento ha convertito con modificazioni il Decreto legge sopra citato, prevedendo una serie di disposizioni in ordine:

  • alla finestra temporale utile per l’indizione delle diverse consultazioni elettorali (politiche suppletive, regionali, comunali e provinciali); in particolare per le elezioni regionali è previsto che possano svolgersi “esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato, o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori” (art. 1);
  • alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione: tra le molte disposizioni, si cita al riguardo la previsione dello svolgimento delle operazioni di voto in due giornate ( domenica dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì dalle ore 7 alle ore 15) (art. 1 bis);
  • alla necessità di rispettare appositi Protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19 (art. 1 ter).  

In relazione alle novità normative di interesse regionale introdotte in sede di conversione del Decreto legge in parola, è stato richiesto alla Direzione Affari Legislativi, con nota dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico prot. n. 247377 del 23 giugno 2020, il parere in ordine alla diretta applicabilità delle stesse.

Con nota prot. n. 248401 del 24 giugno 2020, integrata successivamente con nota prot. n. 255814 del 30 giugno 2020, è pervenuto il parere richiesto: oltre ad affermarsi che la norma dell’art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. n. 26/2020, come convertito dalla L. n. 59/2020, è immediatamente operante nell'ordinamento regionale, si comunica che, relativamente al numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature, la disposizione dell'art. 1 bis, comma 5, D.L. n. 26/2020 è immediatamente applicabile anche in Regione del Veneto in quanto volta a tutelare, testualmente, i diritti civili e politici, materia attinente all'ordinamento civile e ai livelli delle prestazioni essenziali, di competenza esclusiva dello Stato, e relativamente agli orari dell'apertura dei seggi, alla tutela della salute, materia nella quale spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, quale quello in questione.

Premesso quanto sopra, si propone di dare attuazione alla deliberazione consiliare sopra citata, per quanto di competenza della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 122 della Costituzione;

Vista la legge l2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”;

VISTO lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51 che dispongono, rispettivamente, sull’elezione e la composizione del Consiglio regionale e sull’elezione del Presidente della Giunta;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione n. 54 approvata dal Consiglio regionale il 28 maggio 2020, in occasione della 250° seduta pubblica;

Visto il D.L. 20 aprile 2020, n. 26, come convertito dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”;

Visto l’articolo 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Visto il parere della Direzione Affari Legislativi, acquisito agli atti;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, in attuazione della Deliberazione n. 54 approvata dal Consiglio regionale il 28 maggio 2020 e per quanto di competenza della Giunta regionale, delle previsioni di cui al Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 26, come convertito dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59;
  3. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale, per quanto di competenza;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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