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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 14 luglio 2020


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 30 giugno 2020

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso avanti la Corte Costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 14 aprile 2020, n. 10, con riferimento all'art. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 17.04.2020.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 14 aprile 2020, n. 10, con riferimento all’art. 1.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 19.06.2020 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 14 aprile 2020, n. 10, con riferimento all’art. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 17.04.2020.

La legge regionale n. 10 del 14 aprile 2020, è intitolata: “Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni”.

In particolare, l’art. 1 della legge regionale 10/2020 dispone: “Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

1. Ai fini dell'incremento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione di durata quindicennale con l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l'attivazione, da parte dell'Università medesima, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda ULSS 2 a Treviso, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.570.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.”:

La legge regionale in parola, a giudizio della Presidenza del Consiglio, lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione della Repubblica italiana, violando altresì principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica art. 117, comma 3, Cost..

Invero la legge regionale n. 10/2020, con riferimento all’art. 1, risulta rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 10, a tutela degli interessi regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Franco Botteon dell’Avvocatura regionale, all’avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 10, affidando il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Franco Botteon dell’Avvocatura regionale, all’avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  2. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocatura regionale;
  3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  4. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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