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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 03 luglio 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 846 del 30 giugno 2020

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Note per la trasparenza

il provvedimento adegua i termini e le scadenze per l’esecuzione degli interventi 19.2 e 19.3, attualmente stabilito per la Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader al 31.12.2021, al fine di rendere coerenti i tempi di attuazione dei PSL rispetto alla rideterminazione delle scadenze operative prevista dalle disposizioni regionali di proroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in vista della transizione alla programmazione 2021-2027.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il correlato sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019.

Nell’ambito del PSR, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP), sostenuto dal FEASR ed attuato attraverso i Gruppi di azione locale (di seguito “GAL”), è denominato “Sviluppo locale Leader” e rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44 Reg. UE 1305/2013), in funzione del conseguimento:

- dell’obiettivo generale di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art. 4 Reg. UE 1305/2013)

- delle correlate priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5 Reg. UE 1305/2013)

- degli obiettivi trasversali dell’innovazione e dell’ambiente (art. 5 Reg. UE 1305/2013).

Ai fini dell’attuazione dello Sviluppo locale Leader, la Scheda Misura 19 del PSR definisce il quadro di applicazione nell’ambito del sistema regionale, con esplicito riferimento a: area eleggibile, ambito territoriale, partenariato (GAL), strategia di sviluppo e piano di azione, criteri e procedure di selezione, ruoli e funzioni del sistema regionale, aspetti procedurali e flussi finanziari.

Il quadro di riferimento per la gestione dello Sviluppo locale Leader, comprese le funzioni e le procedure amministrative e finanziarie, è completato dagli Indirizzi procedurali generali del PSR, approvati con DGR n.1937 del 23/12/2015 (e s.m.i.), in relazione ai compiti assegnati ai GAL dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 e alle modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 ed in coerenza con il consolidato assetto della governance regionale per la gestione degli interventi relativi al settore agricolo e sviluppo rurale, descritto nel capitolo 15 del PSR. In questo modo viene assicurata la necessaria sostenibilità gestionale, semplificazione ed efficacia della gestione dello Sviluppo locale Leader, limitando i possibili elementi di sovrapposizione e ridondanza operativa.

Il bando e le disposizioni per l’attuazione alla Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader sono stati approvati con DGR n. 1214 del 15/09/2015 (e s.m.i.), che ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative ai seguenti tipi di intervento:

19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia (allegato C)

19.2.1 - Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo    (allegato D)

19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL (allegato E)

19.4.1 - Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL (allegato B)

In esito all’iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato tecnico regionale Leader, con la DGR n. 1547 del 10/10/2016 sono stati approvati: la graduatoria dei GAL e delle relative strategie ammesse al sostegno del PSR, il quadro dei tipi di intervento attivati e il quadro delle dotazioni finanziarie a sostegno della spesa programmata nell’ambito dei PSL.

La medesima deliberazione autorizza il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste ad adottare ogni ulteriore prescrizione tecnico operativa necessaria ai fini della corretta attuazione delle disposizioni previste dai bandi relativi ai tipi di intervento 19.4.1, 19.2.1 e 19.3.1.

La DGR n. 162 del 22/02/2019 ha approvato il quadro finanziario aggiornato relativo alla dotazione assegnata ai PSL, in esito alla verifica degli obiettivi di spesa intermedi previsti dal bando (DGR n. 1214/2015), alla conseguente applicazione della procedura di “premialità” sulla base delle risorse disponibili nell’ambito del PSR e alla riallocazione delle risorse previste a supporto del tipo di intervento 19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL non utilizzate nell’ambito di alcuni PSL.

Successivamente, il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 58 del 15/07/2019 ha assegnato al PSL del GAL Baldo Lessinia la quota di risorse indicata quale “importo soggetto a riserva di efficacia” di cui all’allegato C della DGR 1547/2016, secondo quanto stabilito con DGR 162/2019, e ha preso atto, all’Allegato A, del quadro di riepilogo delle risorse assegnate ai Programmi di sviluppo locale (PSL) selezionati ai sensi della Misura 19 del PSR.

Per quanto riguarda il tipo di intervento 19.2.1, che rappresenta lo strumento di sostegno al piano di azione previsto dal GAL per l’attuazione concreta della strategia, attraverso l’apposito set di misure/tipo interventi, il relativo budget è stato reso disponibile con l’approvazione del PSL, mentre le conseguenti domande di aiuto sono presentate da parte dei singoli beneficiari a seguito dell’attivazione di bandi da parte dei singoli GAL, secondo le formule operative applicabili allo Sviluppo locale Leader (bando pubblico GAL, bando regia GAL, bando gestione diretta GAL) e le scadenze approvate dagli stessi bandi.

Analogamente, le risorse relative al tipo di intervento 19.3.1 sono state rese disponibili, nei confronti dei singoli GAL che hanno previsto l’attivazione della “cooperazione interterritoriale e transnazionale” nell’ambito del PSL, mentre le relative domande di aiuto sono state presentate dai GAL, unitamente ai progetti di cooperazione, entro il 31/12/2018, termine definito dal bando regionale (allegato E DGR 1214/2016).

La domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1, ha rappresentato, invece, la domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader, sulla base della quale è avvenuta la selezione dei GAL e dei relativi territori e strategie, secondo i requisiti, le condizioni ed i criteri di priorità specificati ai fini dell’intervento medesimo.

Di conseguenza, il bando relativo al tipo di intervento 19.4.1 (Allegato B, DGR 1214/205) disciplina, al paragrafo 4.7, anche i termini e le scadenze per l’esecuzione degli interventi relativi alla Misura 19 del PSR, prevedendo che “Il termine per la conclusione delle operazioni relative al tipo di intervento 19.4.1 è stabilito nella data del 31.12.2022. Sono conseguentemente definiti al 31.12.2021 i correlati termini relativi all’esecuzione dei tipo di interventi 19.2.1 e 19.3.1”

Per quanto riguarda i diversi tipi di intervento con i quali viene attuata la Strategia di sviluppo locale e i progetti di cooperazione, lo stesso paragrafo rinvia, invece, a quanto stabilito dal documento “Indirizzi procedurali del PSR”, approvato con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii. in relazione ai termini generali per la loro esecuzione.

Le finalità sottese all’articolazione delle tempistiche sopra indicata sono plurime: garantire un sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL (TI 19.4.1) anche per il periodo successivo alla chiusura dell’attuazione della strategia di sviluppo locale (TI 19.2.1 e 19.3.1), al fine di supportare le conseguenti attività di valutazione, reportistica, comunicazione, animazione; garantire la massima coerenza e la non sovrapposizione tra la conclusione  di tali attività e l’avvio della programmazione 2021-2027 e relativa selezione delle strategie di sviluppo locale 2021-27 (e relativi partenariati locali); garantire la corretta gestione della M19 nell’ambito complessivo delle procedure e dell’utilizzazione delle risorse del PSR Veneto.

Gli Indirizzi Procedurali Generali del PSR prevedono termini diversificati per la realizzazione delle operazioni finanziate e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto:

  • 7 mesi per l’acquisto di attrezzature;
  • 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura e per la realizzazione dei progetti formativi;
  • 24 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

Il mancato rispetto del termine massimo per la realizzazione delle operazioni e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto determina l’applicazione di specifiche sanzioni e riduzioni.

Nel caso specifico dell’approvazione e pubblicazione dei bandi funzionali all’attuazione delle strategie di sviluppo locale nell’ambito dei tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1, i GAL hanno dovuto tenere conto anche del termine ultimo relativo all’esecuzione delle operazioni finanziate fissato al 31.12.2021, indipendentemente dalla tipologia di operazione finanziata.

Tale termine generale ha determinato la necessità di scadenze intermedie delle fasi operative di “Gestione dei bandi” attuativi del PSL, così come delineato al paragrafo 3.1 degli Indirizzi Procedurali Generali.

Le scadenze intermedie sono state quindi identificate dall’Autorità di Gestione (AdG) del PSR con le istruzioni operative n. 1/2019 (prot. n. 0184190 del 10/05/2019), attraverso le quali, al fine di garantire ai beneficiari interessati i tempi necessari per la conclusione dell’intervento finanziato, è stato previsto che la pubblicazione sul BUR dei bandi attuativi dei PSL deve avvenire entro il 31 ottobre 2020, mentre il termine ultimo per la scadenza della presentazione delle domande di aiuto da parte di potenziali beneficiari dei bandi PSL resta fissata al 31 dicembre 2020.

Tale quadro di riferimento temporale, fondato sui suddetti presupposti normativi, ha visto la sopravvenienza di alcuni elementi normativi e fattuali.

Innanzitutto, alla luce del prolungarsi del procedimento legislativo e dei negoziati tra gli Stati membri sulle proposte legislative per la nuova politica agricola comune (PAC) 2021-2027, che ne ritarderà l'approvazione e l'avvio dell'applicazione, la Commissione europea ha deciso di adottare un pacchetto di misure volto a definire il regime da applicare per un periodo transitorio, in attesa della definitiva approvazione della riforma della PAC 2021-2027, nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea.

In particolare, il 31 ottobre 2019, la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento n. COM(2019) 581 final, che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021.

La proposta di regolamento non è ancora stata approvata in via definitiva.

In secondo luogo, a seguito dell’emergenza COVID-2019, a partire dal 23 febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno emanato una serie di provvedimenti che prevedono misure allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio, disponendo in particolare: il divieto di accesso e di allontanamento delle persone, la sospensione delle attività degli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, la sospensione delle attività lavorative per le imprese e per le persone residenti ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità.).

Considerato che tali limiti, così come la prevedibile inerzia nella ripresa delle attività una volta terminate le misure di contenimento dell’epidemia, interferiscono o impediscono lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, ritardando la loro conclusione entro i tempi stabiliti dai relativi bandi, con la DGR 319/2020 la Giunta regionale ha stabilito la proroga di sei mesi dei termini di realizzazione e di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei provvedimenti emergenziali, finanziate dai bandi regionali del PSR 2014-2020.

Con lo stesso atto, un’analoga proroga di sei mesi viene disposta per le operazioni finanziate dai bandi approvati, a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020, dai GAL selezionati con la DGR n. 1547/2016, che risultano essere ancora in corso di realizzazione alla data dei provvedimenti emergenziali.

Le operazioni finanziate a seguito di bandi GAL, che rientrano nel suddetto ambito di applicazione, pertanto, sono già legittimate a essere concluse, con la conseguente presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto, anche oltre il 31.12.2021.

Allo stesso tempo, per i medesimi motivi legati all’emergenza COVID-2019, gli organi decisionali di alcuni GAL hanno previsto proroghe ai bandi aperti nel periodo emergenziale.

Al fine di rendere omogenei e coerenti i termini ultimi di esecuzione delle operazioni finanziate, si rende pertanto necessario individuare nel 31.12.2022 il nuovo termine relativo all’esecuzione dei tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1.

Tale termine non modifica il termine ultimo di esecuzione dei singoli interventi previsto dai singoli decreti di concessione dell’aiuto alle operazioni già finanziate, sulla base di quanto stabilito dai relativi bandi.

Alla luce di tale nuovo termine viene prevista la possibilità di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un ulteriore cronoprogramma annuale dei bandi per l’annualità 2021, secondo quanto previsto dal par. 2.3. delle Prescrizioni operative generali (Allegato B, DGR 1214/2015), a parziale rettifica di quanto disposto con le citate Istruzioni operative 1/2019 dell’Autorità di gestione.

L’eventuale adeguamento dei termini attualmente previsti per il Tipo di intervento 19.4.1 (Allegato B della DGR 1214/2015) sarà possibile non appena definito il quadro legislativo unionale per la transizione al periodo di programmazione 2021-2027.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015, con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019che approva l’ultima modifica del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 e ss.mm.ii, con cui la Giunta regionale ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la Deliberazione n. 1547 del 11 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 19;

VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento “Indirizzi Procedurali Generali” del PSR 2014-2020, e ss.mm.ii;

VISTA la DGR 162/2019 che ha approvato il quadro finanziario aggiornato relativo alla dotazione assegnata ai PSL, in esito alla verifica degli obiettivi di spesa intermedi previsti dal bando (DGR n. 1214/2015);

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 58/2019 che ha preso atto, all’Allegato A del quadro di riepilogo delle risorse assegnate ai Programmi di sviluppo locale (PSL) selezionati ai sensi della Misura 19 del PSR.

VISTA la proposta di regolamento n. COM(2019) 581 final, che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021;

VISTA la DGR 319/2020 con la quale la Giunta regionale ha stabilito la proroga di sei mesi dei termini di realizzazione e di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei provvedimenti emergenziali, finanziate dai bandi regionali del PSR 2014-2020 e dai approvati, a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020, dai GAL selezionati con la DGR n. 1547/2016, che risultano essere ancora in corso di realizzazione alla data dei provvedimenti emergenziali;

CONSIDERATO che tale proroga autorizza di fatto la chiusura delle operazioni già finanziate con i bandi GAL nell’ambito del sostegno dei TI 19.2.1 e 19.3.1 oltre il termine del 31/12/2021, stabilito dal par. 4.7 del bando relativo al TI 19.4.1 (Allegato B DGR 1214/205);

PRESO ATTO della necessità di rendere omogenei e coerenti i termini ultimi di esecuzione delle operazioni finanziate nell’ambito dei PSL dei GAL approvati con DGR 1547/2016, individuando nel 31.12.2022 il nuovo termine relativo all’esecuzione dei tipo di interventi 19.2.1 e 19.3.1.

CONSIDERATO che alla luce di tale nuovo termine viene prevista la possibilità di presentare, entro il 31 dicembre 2020, il cronoprogramma annuale dei bandi relativo all’annualità 2021, secondo quanto previsto dal par. 2.3. delle Prescrizioni operative generali (Allegato B, DGR 1214/2015).

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo economico n.1 del 19 gennaio 2017 relativo alla ricognizione organizzativa delle strutture dell’Area, per quanto riguarda le competenze della Direzione AdG FEASR Foreste;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire il nuovo termine relativo all’esecuzione dei tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR del Veneto alla data del 31.12.2022;
  3. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR, e Foreste, anche per quanto riguarda l’adozione di ogni ulteriore prescrizione tecnico operativa necessaria ai fini della corretta attuazione delle disposizioni previste dai bandi relativi ai tipi di intervento 19.4.1, 19.2.1 e 19.3.1;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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