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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 23 giugno 2020
Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.
Approvazione di criteri, termini, modalità di assegnazione di contributi per il pagamento delle rette, sostenute nel corso dell’anno 2019, relativamente all’inserimento di minori in unità d’offerta residenziali, di cui alle DGR n. 84/2007 e n. 242/2012 ad essi dedicate, da assegnare a Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ad Aziende ULSS e ad Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge n. 184/1983 recante “Diritto del minore ad una famiglia” afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, delineando, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, misure di protezione quali l’affidamento familiare e ove ciò non sia possibile, l’inserimento in comunità di tipo familiare.
La Regione del Veneto con Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”, in sostituzione di apposito Fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio – assistenziali (articolo 15 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55), ha istituito all’articolo 133, il Fondo Regionale per le Politiche Sociali individuando alla lettera i), quale criterio per la ripartizione dello stesso, il “sostegno di iniziative a tutela dei minori”.
Alla luce di ciò è stato possibile prevedere tra le forme di intervento appartenenti a quest’ambito, l’assegnazione di contributi economici a Comuni, Aziende ULSS e Unioni di Comuni, volti a sostenere e promuovere l’erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari.
I Comuni sono per legge individuati quali titolari delle funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali (art. 130, Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11), degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23) nonché, ai sensi della normativa sia regionale che nazionale, quali Enti tenuti al pagamento della retta per i minori inseriti in strutture residenziali. L’art. 13 bis della Legge Regionale del 3 febbraio 1996, n. 5 e l’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, sono infatti concordi nell’indicare il Comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura quale Ente tenuto ad assolvere “[…] le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali […]”.
A far data dall’anno 2011 (DGR n. 2043/2011), in un’ottica di potenziamento dell’affido familiare, considerato anche ai sensi della L. 184/1983, quale risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia d’origine, le risorse disponibili hanno visto l’allocazione prevalente nel sostegno di tale strumento di protezione, con ciò determinandosi una contrazione delle risorse destinate al sostegno dei Comuni tenuti al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture di accoglienza ad essi dedicate.
In virtù di quanto premesso, l’inserimento di minori in struttura e il conseguente pagamento delle rette determinano per i Comuni, in particolare per i Comuni di piccole dimensioni, un’assunzione di spesa obbligatoria e non dilazionabile, la quale incide fortemente sugli equilibri di bilancio, con il rischio concreto non solo di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma anche di difficoltà nel rendere operativi ed efficaci gli interventi di protezione a favore di minori in situazione di difficoltà e disagio.
Alla luce di ciò, al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, con il presente provvedimento si intende prevedere l’assegnazione di contributi per le spese sostenute nell’anno 2019 per il pagamento delle rette relative all’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 4 settembre 2019 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l’anno 2019, assegnando alla Regione del Veneto l’importo complessivo di euro 28.987.738,95.
Il citato Decreto, all’allegato B, dispone che le Regioni programmino la ripartizione delle risorse del FNPS per Macroattività ed Aree di specifica destinazione. Con nota del 4 novembre 2019, al n. 473878 di protocollo, la Regione del Veneto ha destinato alla Macroattività “Strutture comunitarie e residenziali” , Area 1 “Famiglia e minori” l’importo di euro 2.500.000,00”.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di sostenere i Comuni, Aziende ULSS e Unioni di Comuni, volti a sostenere e promuovere l’erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari, mediante l’approvazione e l’emanazione del bando per l’assegnazione di contributi. Tale bando è costituito dai seguenti documenti quali parti integranti del presente provvedimento:
Ciò premesso, con il presente provvedimento si determina in euro 2.500.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102039 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, del bilancio di previsione 2020-2022. La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022.
Inoltre, le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
L’ammontare di euro 2.500.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall’accertamento in entrata n. 1527/2020 di complessivi euro 28.987.738,95, disposto con DDR n. 27 del 2 aprile 2020, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 – art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”.
In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2019, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse a beneficio dei destinatari sul territorio, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l'anno 2019. Ad Azienda Zero competono altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.
Ciò premesso, si incarica il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.P.R. n. 616/1977;
VISTE la L. n. 184/1983 e n. 328/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Decreto interministeriale del 4 settembre 2019;
VISTA la L.R. n. 5/1996; n. 11/2001; n. 39/2001; n. 22/2002; n. 19/2016 e n. 46/2019;
VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE la DGR n. 84/2007; n. 569/2008; n. 2416/2008 e n. 242/2012;
delibera
(seguono allegati)
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