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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 16 giugno 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 700 del 04 giugno 2020

Ammissibilità delle spese relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19 riferite alla programmazione regionale degli interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne di cui alla DGR n. 361 del 24 marzo 2020. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. DPCM 4 dicembre 2019. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si approva l’ammissibilità delle spese sostenute dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio A e B per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente alla programmazione regionale degli interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne di cui alla DGR n. 361 del 24 marzo 2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 24 marzo 2020 è stata approvata la programmazione degli interventi in materia di contrasto alla violenza contro le donne per l’anno 2020, nell’ambito del quadro normativo della Legge regionale 23 aprile 2013 n. 5 e del Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nel dettaglio la citata DGR n. 361/2020 individua, ai sensi della predetta normativa di riferimento, le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie dedicate a valere sugli stanziamenti statali e regionali cosi come di seguito evidenziato.

Per quanto concerne le risorse a valere sul bilancio regionale, pari a complessivi Euro 700.000,00, queste sono state destinate al finanziamento di specifici “progetti individuali di autonomia per le donne prese in carico dalla struttura”, i cosiddetti “percorsi di uscita dalla violenza”, realizzati nel periodo gennaio–novembre 2020. Beneficiari del contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013, sono i Centri antiviolenza e le Case rifugio A e B iscritti negli elenchi regionali e di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 28 aprile 2020 di approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza.

Per quanto concerne invece le risorse statali, pari ad Euro 2.317.128,29, complessivamente assegnate alla Regione del Veneto con DPCM 4 dicembre 2019 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano”, la ripartizione prevista dalla DGR n. 361/2020 è la seguente:

  • Euro 1.589.128,29, da suddividere in ugual misura tra i 24 Centri antiviolenza e le 23 Case rifugio A e B     operanti sul territorio regionale per il sostegno delle loro attività e servizi, ai sensi dell’articolo 2 del citato   DPCM;
  • Euro 728.000,00 per le finalità previste dall’articolo 3 del citato DPCM  da suddividere nelle voci sotto        riportate:
  1. Euro 125.000,00 per il finanziamento, in egual misura, degli sportelli dei Centri antiviolenza già esistenti e operanti iscritti negli elenchi regionali censiti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 521/2020 (art. 3 linea di intervento a);
  2. Euro 193.000,00 da destinare ai Comuni, per il tramite dei Comitati dei Sindaci, per il finanziamento della retta di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli minori (art. 3 linea di intervento a);
  3. Euro 200.000,00 per il finanziamento dello strumento del Voucher educativo per la realizzazione di percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto (art. 3 linea di intervento e);
  4. Euro 210.000,00 per il finanziamento delle attività dei centri per il trattamento di uomini autori di violenza (art. 3 linea di intervento f).

L’adozione di misure urgenti al fine di contrastare, contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, avvenuta con il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ha avuto significative ripercussioni nel contesto regionale della “Rete antiviolenza” costituita dai Centri antiviolenza e loro sportelli e dalle Case rifugio. Tra le novità introdotte a livello nazionale vi è stata infatti la modifica dell’art. 3 del menzionato DPCM 4 dicembre 2019 che ha consentito l’utilizzo dei fondi statali in materia di antiviolenza, per le linee di intervento in esso previste, “[…] nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall’epidemia da Covid-19.

L’entità delle spese necessarie a garantire la continuità dei servizi in modo adeguato ha portato, successivamente, alcuni Centri a chiedere anche l’utilizzo di parte dei fondi regionali per far fronte all’emergenza Covid-19. Per questo, la Struttura regionale competente con nota prot. n. 142975 del 2 aprile 2020 ha attivato nei confronti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio una ricognizione volta a verificare le modalità operative adottate in questo periodo emergenziale a garanzia delle attività di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza. Sono stati monitorati in particolare i giorni e orari di apertura, le modalità di apertura al pubblico, le modalità di accoglienza nelle case rifugio, le tipologie di spesa (già sostenute o che si prevede di sostenere) connesse alla gestione dell’emergenza, con particolare riferimento a dispositivi personali di sicurezza, alla sanificazione degli ambienti e all’individuazione di nuove soluzioni alloggiative di carattere temporaneo per offrire ospitalità alle donne che per motivi sanitari non possono accedere alle strutture.

Acquisite le informazioni richieste, l’Assessore alla Sanità, servizi sociali, programmazione socio-sanitaria, attuazione programma, rapporti con il Consiglio regionale, in qualità di presidente del “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne” di cui all’articolo 8 della L.R. n. 5/2013, ha avviato, con nota prot. n. 175343 del 1 maggio 2020, una consultazione dei componenti dell’organismo in parola al fine di acquisire un parere nel merito della predetta ipotesi di estensione alle risorse regionali delle voci di spesa relative all’emergenza Covid-19.

Acquisito il parere favorevole del Tavolo, con il presente provvedimento si propone, in analogia a quanto già previsto per le risorse statali dal rinnovato art. 3 del DPCM 4 dicembre 2019, di estendere le modalità di impiego delle risorse regionali di cui alla DGR n. 361/2020, già destinate ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio A e B mappate con DGR n. 521/2020, anche per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate dalla diffusione del Covid-19. Queste integrazioni consentiranno di garantire l’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza e loro figli minori anche durante il periodo di emergenza epidemiologica.

Le spese ammissibili connesse all’emergenza Covid-19 dovranno rientrare nelle seguenti macro-voci:

  • sanificazione degli ambienti;
  • dispositivi di sicurezza personali;
  • misure adottate per garantire il distanziamento sociale;
  • individuazione di soluzioni alloggiative alternative e temporanee per l’isolamento e la quarantena delle donne vittime di violenza e delle loro figlie e dei loro figli;
  • dispositivi informatici per i minori accolti nelle case rifugio,
  • costi di personale e di gestione straordinari, strettamente connessi al periodo di emergenza

ed essere state sostenute a decorrere dal 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore delle misure di cui al Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6) e fino al termine dell’emergenza sanitaria e comunque, come già previsto dalla DGR n. 361/2020, entro e non oltre il mese di novembre 2020.

Si propone infine, di demandare al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di ammissione e rendicontazione delle tipologie di spesa riconducibili alle predette macro-voci ammissibili, a valere, sia sulle risorse regionali sia su quelle statali per le linee di intervento di cui alle lettere a) ed f) dell’art. 3 del DPCM 4 dicembre 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2019;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTA la DGR n. 361 del 24 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2020;

VISTA la L.R. 29 novembre 2011, n. 39 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 e ss.mm. e ii;

VISTA la L.R. 25 novembre 2019, n. 45;

VISTA la L.R. 25 novembre 2019, n. 46;

VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 - 2022”;

VISTO l’articolo, 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;

delibera

  1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare l’estensione delle modalità di impiego delle risorse regionali di cui alla DGR n. 361/2020 destinate a favore di Centri antiviolenza e Case rifugio A e B, mappate con DGR n. 521/2020, alle spese sostenute dagli stessi per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate dalla diffusione del Covid-19, al fine di garantire l’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza e delle loro figlie e figli minori anche durante il periodo di emergenza epidemiologica;
  3. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell’esecuzione del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di ammissione e rendicontazione delle tipologie di spesa riconducibili alle predette macro-voci ammissibili, a valere, sia sulle risorse regionali sia su quelle statali per le linee di intervento di cui alle lettere a) ed f) dell’art 3 del DPCM 4 dicembre 2019;
  4. di dare altresì incarico al predetto Direttore di trasmettere il presente provvedimento alla V Commissione Consiliare e al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del Bilancio regionale rispetto a quelle previste dalla DGR n. 361 del 24 marzo 2020;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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