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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 22 maggio 2020


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 19 maggio 2020

Modifica ed integrazione dei criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2019 approvati con DGR n. 1643 del 5/11/2019. Art. 11, legge n. 431/1998.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla modifica e integrazione dell’allegato B alla DGR n. 1643/2019 di approvazione dei criteri FSA anno 2019, per consentire la partecipazione al procedimento a tutti i cittadini residenti in Veneto e l’erogazione da parte dei Comuni dei contributi ai nuclei familiari che si trovano in maggiore difficoltà per gli effetti dell’emergenza COVID-19, anche anticipando risorse proprie dell’Ente. Si forniscono altresì alcune precisazioni in merito al premio spettante in caso di cofinanziamento superiore al minimo individuato nell’allegato A alla DGR n. 1643/2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1643 del 5 novembre 2019 sono stati approvati i criteri per la ripartizione delle somme disponibili per l’anno 2019 nell’ambito del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” istituito dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

In ragione della limitata entità delle risorse disponibili, il procedimento è stato riservato ai Comuni veneti con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti (dati ISTAT 2017), che abbiano ricevuto, in occasione del procedimento FSA 2015, domande idonee. Per partecipare al procedimento, i Comuni si sono impegnati a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo indicato, per ciascun Comune nell’Allegato A alla DGR n. 1643/2019. Tale provvedimento individua comunque l’importo massimo del cofinanziamento in euro 50.000,00 e dispone che le somme eccedenti gli importi di cui all’Allegato A partecipino ad un riparto premiale in sede di ripartizione finale dei fondi.

Nell’Allegato B alla DGR n. 1643/2019 sono state individuate le condizioni e le procedure per l’assegnazione delle risorse disponibili, nonché i criteri per l’erogazione dei contributi ai cittadini. In particolare il punto 2, dell’allegato B, prevedeva, tra i requisiti di ammissibilità, il seguente requisito: “lett. g) per i cittadini extra comunitari, in base all’art. 11, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente”.

Tuttavia, successivamente all’approvazione della DGR n. 1643/2019, è stata riscontrata l'esistenza di una dichiarazione di illegittimità  per violazione dell’art. 3 della Costituzione relativamente al comma 13, dell’art. 11 del D.L. n. 112/2008 nella parte in cui prevede che “Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione”.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale, si ritiene di procedere all' eliminazione del punto 2 lett. g), dell’Allegato B alla DGR n. 1643/2019, prevedendo, per tutti i richiedenti, il requisito di residenza nel Veneto di cui al punto 2) lett. a) del medesimo allegato.

Inoltre, a seguito dell’emergenza COVID-19, è emersa l’esigenza di far arrivare il più velocemente possibile le risorse disponibili ai nuclei familiari più bisognosi, anche in relazione alle difficoltà emerse nel pagamento del canone di locazione dell’abitazione principale.

Pertanto, col presente provvedimento, si procede anche all’introduzione di modifiche ed integrazioni all’Allegato B della DGR n. 1643/2019, al fine di consentire ai comuni di utilizzare le somme di cofinanziamento stanziate per erogare immediatamente contributi a favore dei nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione a seguito dell’emergenza COVID-19.

Infine, viene introdotta un’ulteriore modifica al citato Allegato B, DGR n. 1643/2019, per meglio definire l’importo premiale spettante ai comuni qualora l’importo del cofinanziamento stanziato risulti superiore all’importo minimo indicato nell’Allegato A della DGR n. 1643/2019.

Le modifiche ed integrazioni sopra riportate, introdotte con il presente provvedimento, sono indicate dettagliatamente nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

VISTO l'art. 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

VISTA la DGR n. 1643 del 5 novembre 2019;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche e integrazioni all’Allegato B della DGR n. 1643 del 5 novembre 2019, contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 26, comma 1;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_638_20_AllegatoA_420965.pdf

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