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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 26 maggio 2020


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 12 maggio 2020

Contributo regionale a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane per le spese di investimento. Riparto dei finanziamenti. Esercizio finanziario 2020. Primo semestre Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, articolo 6 quater

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede, sulla base dei criteri stabiliti dell’articolo 6quater della L.R. n. 40/2012, come modificata dalla 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali” ad approvare il piano di riparto per la concessione dei contributi annuali a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per le spese di investimento relative all'esercizio finanziario 2020, primo semestre

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" ora abrogata dalla legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”, la Regione del Veneto aveva provveduto alla delimitazione delle aree omogenee e all'istituzione delle Comunità montane, disponendo all’art.16 la concessione alle predette Comunità di un contributo annuo per le spese di funzionamento e prevedendo all’art.17 che :

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, è istituito il “fondo regionale per la montagna” alimentato da:

a) trasferimenti dal “fondo nazionale per la montagna” di cui all’articolo 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo n. 3109;

b) finanziamenti a carico del bilancio regionale da determinarsi annualmente con il provvedimento di rifinanziamento di cui all’articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, da allocarsi al capitolo n. 3110;

c) altri trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici destinati allo sviluppo della montagna, da allocarsi al capitolo n. 3117.

2. La dotazione del fondo regionale per la montagna è ripartita fra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana;

b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano;

c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;

d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo biennio;

e) venti per cento in base all’altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.

3. Le Comunità montane possono utilizzare lo stanziamento del fondo di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per cento per la copertura degli oneri connessi all’attuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 1 della legge n. 97/1994, ivi compresa la quota parte relativa al personale.

4. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata tra tutte le Comunità montane; la erogazione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione dei programmi annuali nei termini previsti dall’articolo 14.

Successivamente la legge regionale 28 settembre 2012 n. 40, che ha disciplinato l’istituzione delle Unioni Montane quali entità giuridiche in luogo delle Comunità Montane, ha ribadito la previsione circa il fondo per la montagna finanziato a carico del bilancio regionale.

La suddetta Legge regionale 40/2012 è stata interessata dalle modifiche dettate dalla legge regionale n. 2/2020: per l’effetto si prevede, ora, agli articoli 6ter e 6quater la concessione di contributi rispettivamente per le spese correnti e per le spese di investimento, da ripartirsi annualmente con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie montane.

Per quanto qui interessa l’art.6quater relativo alle spese di investimento, ha ridisciplinato il Fondo regionale della Montagna, già istituito con l’abrogata legge regionale 19/1992, alimentato dai trasferimenti previsti dal Fondo nazionale per la Montagna e da finanziamento a carico del bilancio regionale.

Il richiamato articolo 6quater ripartisce, i contributi da esso previsti in base ai seguenti criteri:

a) in proporzione alla superficie montana del territorio dell’unione montana;

b) in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall’ultimo censimento generale della popolazione;

c) in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo decennio risultante dai dati degli ultimi due censimenti generali della popolazione;

d) in base all’altimetria media del territorio dell’unione montana.

Dal punto di vista dei soggetti che possono partecipare al riparto, va evidenziato come attualmente, ai sensi della legge regionale n. 40/2012 e preso atto del passaggio del comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia, risultano costituite le seguenti Unioni montane, risultanti dalla trasformazione  delle Comunità montane preesistenti:

U.M. Agordina

U.M. Alpago

U.M. Cadore Longaronese Zoldo

U.M. Val Belluna

U.M. Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi

U.M. Centro Cadore

U.M. Comelico

U.M. Feltrina

U.M. Valle del Boite

U.M. del Grappa

U.M. Prealpi Trevigiane

U.M. Baldo-Garda

U.M. Alto Astico

U.M. Astico

U.M. Valbrenta

U.M. Pasubio Alto Vicentino

U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

U.M. Marosticense

U.M. Monfenera-Piave-Cesen

Con riferimento alle Comunità montane della Lessinia e Agno-Chiampo è da ricordare che la legge regionale n. 2/2020, all’art. 20, comma 2, prevede che le due succitate Comunità Montane, ove entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, non provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, siano dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale. A riguardo occorre ricordare, che, ad oggi, le Comunità montane della Lessinia e Agno-Chiampo non hanno ancora provveduto alla loro trasformazione in Unioni montane: conseguentemente i relativi organi sono stati commissariati dalla Amministrazione regionale, commissariamenti da ultimo prorogati al 30 Giugno 2020, con deliberazioni di Giunta regionale n. 1987 e n. 1988 assunte in data 30 Dicembre 2019.

L'Unione montana del Monfenera Piave Cesen, costituitasi il 01/09/2015, alla data odierna non ha posto in essere gli adempimenti amministrativi necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente comunitario. Non sussistono pertanto i presupposti amministrativi per ammettere la stessa al predetto piano annuale di riparto dei contributi per spese di funzionamento.

Si tratta ora con il presente provvedimento di provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di investimento disposte dal bilancio regionale per l’esercizio in corso a favore delle Unioni montane e Comunità montane e pari ad € 500.000,00.

Viene previsto un primo riparto parziale pari al 50% della somma complessiva, riservando l’attribuzione della rimanente quota all’esito del completamento degli effetti della succitata norma transitoria di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 2/2020, riferita alle due Comunità montane commissariate.

Quanto alla ponderazione e specificazione dei criteri di cui al succitato art.6quater della legge regionale 40/2012, tale operazione viene rappresentata nell’allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla tabella di conseguente ripartizione delle somme spettanti a ciascun ente legittimato.

Si precisa sin d’ora che i criteri di riparto illustrati nell’allegato A) sono validi anche per il riparto regionale del Fondo nazionale montagna (Legge 97/1994) - annualità 2016-2017-2018-2019 – di cui alla Delibera CIPE del 15/10/2019 (GU serie generale n. 48 del 26/02/2020) qualora la somma spettante alla Regione del Veneto venisse introitata nel corrente esercizio finanziario.

In merito alla suddetta ripartizione, Il Consiglio delle autonomie montane riunitosi nella seduta del 06 Maggio 2020 ha espresso parere favorevole al provvedimento, parere conservato agli atti della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”.

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Montane in data 06.05.2020

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 ;

VISTA la legge reginale 25/11/2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 25/11/2019, n. 45 Legge di stabilità regionale 2020”

VISTA la legge regionale 25/11/2019 n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la DGR n. 1716 del 17/11/2019, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, ai sensi dell’art. 6quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" il riparto dei contributi regionali a favore delle Unioni montane e Comunità Montane del Veneto, per le spese di investimento per l'esercizio 2020 primo semestre;
  2. di approvare, pertanto, la ponderazione e specificazione dei criteri di riparto di cui al succitato art. 6quater della legge regionale 40/2012, come da allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla tabella riportante l’indicazione delle quote spettanti ai singoli soggetti ammessi alla ripartizione;
  3. di determinare in € 250.00,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.  104114"Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di investimento" (ex art. 17 L.R.03/07/1992, n. 19 - art. 6 quater, L.R. 24/01/2020, n. 2) del Bilancio di previsione 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
  4. di rinviare a proprio successivo provvedimento il riparto della quota residua del contributo regionale anno 2020, all’esito del completamento degli effetti della norma transitoria di cui all’art. 20 della legge n. 2/2020, riferita alle Comunità montane Agno Chiampo e Lessinia, attualmente commissariate.
  5. di considerare i criteri di riparto illustrati nell’allegato A validi anche per l’eventuale riparto regionale del Fondo nazionale montagna (L. 97/1994) - annualità 2016-2017-2018-2019 – di cui alla Delibera CIPE del 15/10/2019 (GU serie generale n. 48 del 26/02/2020) qualora la somma spettante alla Regione del Veneto venisse introitata nel corrente esercizio finanziario;
  6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
  7. di dare atto che le attività non rientrano negli obiettivi del DEFR 2020/2022;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_574_20_AllegatoA_420345.pdf

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