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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 19 maggio 2020


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 05 maggio 2020

Definizione criteri, parametri e standard minimi per la redazione degli studi di fattibilità di fusione tra comuni. Art.10 comma 3bis Legge regionale 27 aprile 2012 n.18 come modificato dalla L.R. 30 gennaio 2020 n.3. Deliberazione/CR n. 33 del 24 marzo 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, si provvede ad approvare i criteri, parametri e standard minimi per la redazione degli studi di fattibilità di fusione tra comuni.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- Legge regionale n. 18 del 27.04.2012
- Legge regionale n. 25 del 24.12.1992
- Legge regionale n. 3 del 30.01.2020
- Deliberazione/CR n.33 del  24.03.2020
- Parere Prima Commissione del Consiglio Regionale del Veneto del 22 aprile 2020

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 gennaio n. 3 "Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25" "norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, la Regione del Veneto ha dettato, a distanza di molti anni ed all’esito dei numerosi procedimenti referendari tenutisi in materia, una nuova disciplina in tema di fusioni tra Comuni.

La nuova disciplina, che interviene in novellazione della L.R. n. 25/1992, ha inteso responsabilizzare le collettività e gli Enti locali interessati sull’importanza del processo di fusione e sui suoi esiti.

Si è inteso, in primo luogo, ribadire e rafforzare l’importanza del processo di comunicazione che gli Enti locali interessati devono fornire alla collettività circa il significato del percorso di fusione che essi stanno portando avanti, nonché gli effetti organizzativi, economici e sociali che dallo stesso deriverebbero.

E’ stato introdotto l’art. 7 bis alla L.R. n. 25/1992, in forza del quale “Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi. Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati”.

A rafforzare la ratio legislativa di responsabilizzazione sull’importanza e significato del processo di fusione, sta poi la reintroduzione del quorum di partecipazione alla consultazione referendaria, e la definizione compartecipazione, secondo una quota stabilita dall'Amministrazione regionale, dei Comuni proponenti, alle spese della consultazione referendaria.

E’ stato, inoltre, introdotto un giudizio semplificato di meritevolezza per quei processi di fusione che vengano a riguardare Comuni interessati già da tempo da fenomeni associativi sotto forma di Unione di Comuni o gestione associata di funzioni mediante convenzione.

L’intervento di novellazione ha poi riguardato un atto sovente prodromico all’avvio dell’iter di fusione, ovverosia lo studio di fattibilità predisposto dai Comuni interessati. Tali studi sono un importante strumento di supporto e conoscitivo ai fini della predisposizione della relazione al disegno di legge della Amministrazione regionale che introduce la fase istruttoria del procedimento, nonché ai fini del giudizio di meritevolezza da parte della commissione consiliare regionale competente, la quale ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 25/1992 “ deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinchè questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta”.

La disciplina relativa agli studi di fattibilità rientra tra gli strumenti di incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali che la Regione del Veneto ha dettato con la Legge regionale n. 18/2012.

Ai sensi dell’art.10 della succitata legge, la Giunta Regionale può prevedere l’assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra Comuni o a concorso delle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei Comuni interessati ad avviare forme di gestione associata. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Nel corso degli anni, in sede di erogazione dei contributi ai Comuni richiedenti, si sono potuti analizzare i vari studi di fattibilità presentati, riscontrando come gli stessi si sono via via caratterizzati per una eterogeneità di contenuti, che ha richiesto spesso la loro integrazione e non ha consentito di poterli validamente utilizzare quali efficaci strumenti di supporto al decisore regionale nel determinarsi sulla valutazione della richiesta di fusione.

Ecco che la succitata L.R. n. 3/2020 ha introdotto nel corpo dell’art.10 della L.R. n. 18/2012 il comma 3 bis, in forza del quale  "La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni”.

Con deliberazione/CR n. 33 del 24.03.2020 è stato chiesto il parere della Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell’art.10 comma 3 bis Legge regionale 27 aprile 2012 n.18, in merito alla definizione dei criteri, parametri e standard minimi per la redazione degli studi di fattibilità di fusione tra Comuni.

In data 22 aprile 2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui succitati criteri, di cui all’All. A al provvedimento.

Con il presente provvedimento si intendono, quindi, approvare i suddetti elementi che dovranno ritenersi posti alla base della redazione di ogni studio di fattibilità finalizzato a processi di fusione tra Comuni ed il cui rispetto sarà essenziale per la rituale prosecuzione del procedimento legislativo di fusione.

Il rispetto di tali elementi, a pena di inammissibilità, verrà poi richiesto in sede di predisposizione dei bandi dell’Amministazione regionale relativi alla eventuale richiesta di contributo regionale avanzata, ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 18/2012, dai soggetti interessati

I suddetti elementi costituiscono attuazione ed implementazione di quanto sopra evidenziato circa la ratio della novella legislativa in tema di processo di fusione tra Comuni.

Ne consegue l’approvazione dello schema tipo di studio di fattibilità, Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art 2, comma 2 lett. f) della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 1992 n. 25;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2012 n.18;

VISTE le L.R. nn. 45 e  46 del 25 novembre 2019;

VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019 “Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16.12.2019;

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020;

VISTA la Deliberazione/CR n. 33  del 24.03.2020;

VISTO il parere della Prima Commissione consiliare in data 22 aprile 2020;

VISTA la legge Regionale 30 gennaio 2020 n.3;

VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

delibera

  1. di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 3 bis della L.R. 27 aprile 2012 n.18, come introdotto dalla legge regionale 30 gennaio 2020 n.3,  i criteri, parametri e standard minimi per la redazione degli studi di fattibilità di fusione tra Comuni, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di incaricare la Direzione regionale Enti locali e Servizi elettorali all’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c.1, del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_541_20_AllegatoA_419892.pdf

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