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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 12 maggio 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 28 aprile 2020

Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

il presente provvedimento conclude i procedimenti di rilascio e di rinnovo di accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture residenziali sanitarie extraospedaliere nell’area della salute mentale, in coerenza con la programmazione regionale e i piani di massima di cui alle DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 e n. 1437 del 1° ottobre 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento, si conclude il percorso articolato e complesso avviato al fine di garantire stabilità alla rete residenziale extraospedaliera nell’area della salute mentale, preposta all’erogazione di prestazioni socio sanitarie e sanitarie fortemente integrate. A tal fine, si propongono le risultanze dei procedimenti volti al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture residenziali sanitarie extraospedaliere nell’area della salute mentale, in coerenza con la programmazione regionale e i piani di massima di cui alle DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 e n. 1437 del 1° ottobre 2019, nel quadro normativo di seguito riepilogato.

La Regione Veneto assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” del 30 dicembre 1992 e di cui all'articolo 22, commi 2 e 4 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Allo scopo di garantire detti livelli essenziali di assistenza, lo stesso D.Lgs. n. 502/92 disciplina all’art. 8-quater l’accreditamento istituzionale, istituto riconosciuto dalla Regione quale strumento che legittima la presenza nel sistema sanitario regionale (SSR) di erogatori privati di prestazioni sanitarie, che risultino, fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, ha disciplinato con la Legge Regionale (L.R.) n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Nel piano socio sanitario 2012-2016, approvato con L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 la tutela della salute mentale rientra tra le aree assistenziali più complesse, caratterizzate da una forte integrazione socio-sanitaria.

La L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta e individuato nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss. In particolare l'art. 15 recita: “…la Giunta Regionale provvede ad una riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine di…i) sostenere il modello socio-sanitario veneto di servizi integrati alla persona, garantendo l’equità territoriale, favorendo lo sviluppo di un sistema di offerta in grado di cogliere l’evoluzione dei bisogni della popolazione nelle varie aree, quali: famiglia, infanzia, adolescenza, giovani, anziani, disabili, dipendenze, salute mentale, sanità penitenziaria, promuovendo la piena integrazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella costruzione e gestione del sistema integrato.”

In sede di prima attuazione di tale norma regionale, con DGR n. 2174 del 23 dicembre  2016 sono state adottate disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma sopra citata. In particolare, come previsto dall’allegato H, è stato sospeso il rilascio di accreditamento a nuovi soggetti per tutto il 2017.

Il Piano socio sanitario 2019-2023, approvato con L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, alla voce n. 8 “La salute mentale” dell’allegato, prevede il consolidamento e la qualificazione della “rete residenziale a gestione diretta o esternalizzata, secondo adeguata pianificazione e gli standard previsti”.

Nella Regione Veneto le strutture dedicate all’erogazione di prestazioni di natura sanitaria e sociosanitaria nell’area della Salute mentale sono previste e disciplinate dalle seguenti delibere di giunta regionale (DGR):

  • DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 “Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali)”, che individua e classifica le diverse unità di offerta in base all’ intensità terapeutica e riabilitativa erogata;
  • DGR n. 748 del 7 giugno 2011 “Aggiornamento Standard e Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l’accreditamento istituzionale della “CTRP – Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta” e della “CA – Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici” (LR n. 22/2002; DGR n. 1616/2008)” che stabilisce che le Co-munità Terapeutiche Riabilitative Protette per pazienti psichiatrici (CTRP) abbiano quale capienza massima 14 posti letto (p.l.,) non più i 20 p.l. previsti dalla DGR n.1616/2008, e distingue due moduli in relazione alle caratteristiche dei pazienti e alle conseguenti intensità assistenziali.

Nel quadro di tale disciplina, le unità di offerta di interesse del presente provvedimento risultano quindi:

  • Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP):
  • ad alta attività assistenziale (modulo A);
  • attività assistenziale intermedia (modulo B).
  • Comunità Alloggio (CA) a protezione differenziata per pazienti nell’ambito di programmi assistenziali personalizzati e per periodi di tempo prolungati, con verifiche predefinite e rinnovabilità degli stessi con due moduli:
  • modulo di base (12 h di assistenza)
  • modulo estensivo (24 h di assistenza)
  • Gruppi Appartamento Protetti (GAP) con assistenza socio-sanitaria di bassa intensità.

In tale cornice di riferimento la Regione Veneto, al fine di rendere il sistema coerente ai mutati bisogni socio-epidemiologici, di innovare il  modello organizzativo sulla scorta delle migliori pratiche realizzate in questi anni e di garantire un’equa distribuzione delle risorse sul territorio, ha individuato il fabbisogno di residenzialità extraospedaliera nell’area della salute mentale riferito ai nuovi bacini territoriali delle Aziende U.l.s.s. così come individuati dalla L.R. n. 19/16. Tale fabbisogno è formalizzato negli attuali provvedimenti di programmazione in materia e, in particolare:

  • DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018” che definisce le dotazioni massime di posti letto di strutture sanitarie e socio sanitarie per ciascuna Azienda Ulss, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie die/utenti,  il sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, gli strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi nella fase iniziale, intermedia e finale. Tale delibera, allo scopo di garantire da un lato una risposta adeguata alle necessità cogenti, dall’altro una risposta prospettica strutturata al fabbisogno di lungoassistenza, individua altresì la “Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica” (RSSP) e ne definisce i criteri di inclusione ed esclusione.
  • DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR n. 1673 del 12 novembre 2018.” che approva piani di massima alla luce delle proposte delle Aziende Ulss e in conformità alle indicazioni programmatorie contenute nella DGR n. 1673/2018:
  • fabbisogno massimo di riferimento per le strutture sanitarie di 2 p.l./10.000 abitanti maggiorenni;
  • fabbisogno massimo di riferimento per le strutture socio-sanitarie di 3 p.l./10.000 abitanti maggio-renni;
  • garantire la territorialità della cura, fatte salve particolari situazioni psicopatologiche che possono beneficiare di collocazione in struttura extra Ulss;
  • rispetto della dotazione massima (fabbisogno) a disposizione di ciascuna Azienda Ulss, indipendentemente dalla collocazione dei posti letto intra o extra ulss/regione;
  • le Comunità Alloggio modulo estensivo non potranno costituire più della metà della dotazione complessiva di p.l. prevista per tutte le strutture socio-sanitarie.

Tale delibera precisa inoltre che i posti letto assegnati alle strutture private accreditate possono essere allocati anche in sedi di proprietà dell’Azienda Ulss previa stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso e che nelle unità di offerta afferenti l’area della salute mentale devono operare gli educatori professionali socio sanitari od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596, con Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02 (precedente ordinamento), o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019.

In tale contesto, con il coordinamento dell’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, si sono conclusi i procedimenti volti al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell’area della salute mentale, presenti sul territorio regionale, nel rispetto dell’art. 16 della L.R. n. 22/2002. Tale norma subordina il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento a precise condizioni quali: il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Nel rispetto del quadro normativo descritto è stata svolta dagli uffici regionali la relativa istruttoria secondo le fasi di seguito sintetizzate.

1. Censimento delle domande di rilascio e rinnovo di accreditamento agli atti, presentate da soggetti privati titolari di strutture residenziali extraospedaliere private dell’area della salute mentale.

I procedimenti oggetto di analisi riguardano n. 148 domande, (1222 p.l.) di cui:

  • n. 80 domande di accreditamento
  • n. 68 domande di rinnovo di accreditamento

Le domande risultano presentate per le seguenti unità di offerta:

  • CTRP A n. 8
  • domande di accreditamento: n. 4
  • domande di rinnovo di accreditamento: n. 4
  • CTRP B n. 14
  • domande di accreditamento: n.5
  • domande di rinnovo di accreditamento: n. 9
  • COMUNITA’ ALLOGGIO ESTENSIVA n. 39
  • domande di accreditamento: n. 30
  • domande di rinnovo di accreditamento: n. 9
  • COMUNITA’ ALLOGGIO BASE: n. 28
  • domande di accreditamento: n. 7.
  • domande di rinnovo di accreditamento: n. 21
  • GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO n. 59
  • domande di accreditamento: n. 34
  • domande di rinnovo di accreditamento: n. 25

2. Ricognizione delle verifiche svolte sul possesso dei requisiti.

Alla luce L.R. n. 19/16, l’attribuzione della competenza a svolgere la fase di verifica tecnica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 16 ella L.R. n. 22/02 è ora di Azienda Zero che svolge la funzione di organismo tecnicamente accreditante (OTA); quanto alle verifiche svolte sulle domande agli atti emerge quanto segue:

  • delle 80 strutture che hanno presentato domanda di rilascio di accreditamento:
  • 40 strutture non sono state oggetto di verifica;
  • 40 strutture sono state oggetto di verifica come segue:
  • 12 da parte di Azienda Zero nel 2018;
  • 28 da parte delle Aziende Ulss (1 nel 2017, 20 nel 2016, 7 nel 2015);
  • delle 68 strutture che hanno presentato domanda di rinnovo di accreditamento:
  • 41 strutture non sono state oggetto di verifica in sede di rinnovo;
  • 27 strutture sono state oggetto di verifica, di cui:
  • 23 da parte di Azienda Zero;
  • 4 da parte delle Aziende Ulss.

Per portare a compimento le verifiche sulle strutture richiedenti, è stato conferito ad Azienda Zero l’incarico per la presentazione di un piano di verifica 2020 (prot. reg. 66266 dell’11 febbraio 2020). Azienda Zero ha trasmesso il piano di verifica 2020 (acquisito con prot. reg. 75799 del 17 febbraio 2020).

Si precisa che, in materia di verifiche sui requisiti di autorizzazione e di accreditamento, si è reso necessario un approfondimento sul requisito di standard di personale previsto per l’autorizzazione all’esercizio della RSSP nella DGR n. 1673/2018. Infatti, la presenza settimanale ivi prescritta per le diverse figure professionali è rappresentata con differenti unità di misura: tempo pieno equivalente (TPE) per alcune figure e ore settimanali per altre. Da tale approfondimento, avviato nella seduta dell’Organismo Tecnico Consultivo in data 22 luglio 2019 e approdato nel chiarimento formulato dalla struttura regionale competente con nota prot. reg. 519001 del 2 dicembre 2019, emerge la necessità di utilizzare, come riferimento univoco, la presenza oraria settimanale, fermo restando le indicazioni relative al rapporto operatore/utente.

Pertanto, alla luce di detti chiarimenti si propone che il requisito di autorizzazione all’esercizio n.8 della RSSP, come previsto dalla DGR n. 1673/2018 sugli standard di presenza settimanale del personale, sia riformulato come segue:

  • Medico psichiatra: 5,5 ore settimanali;
  • Psicologo psicoterapeuta: 8 ore settimanali;
  • Infermiere: 54 ore settimanali, con presenza sette giorni su sette;
  • OSS: 324 ore alla settimana (n. 2 OSS al mattino, 2 OSS al pomeriggio, 1 OSS ore notturne, 1 OSS reperibile in ore notturne, sette giorni su sette);
  • Educatore professionale/Tecnico della riabilitazione psichiatrica: 43 ore alla settimana.

3 – Acquisizione del parere di coerenza con la programmazione regionale.

Il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale di cui all’art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n. 22/02 è stato richiesto sulle domande censite (prott. regg. 209225 del 29 maggio 2019, 33876 del 23 gennaio 2020 e 51654 del 3 febbraio 2020) e rilasciato dalla competente struttura regionale di programma-zione (prott. regg. 455745 del 23 ottobre 2019, 542836 del 16 dicembre 2020; 44593 del 29 gennaio 2020 e 57989 del 6 febbraio 2020).

Tale parere è stato rilasciato in considerazione dei piani di massima formulati su proposta delle Aziende Ulss ed approvati con DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019. Tale delibera prevede l’attuazione entro 18 mesi di alcune modifiche, attese sia con riferimento alla distribuzione territoriale della presenza di strutture e posti letto, sia con riferimento a singole strutture che si dovranno trasformare in unità di offerta diversa oppure che dovranno aumentare o diminuire il numero di posti letto accreditabili.

In tale quadro il riscontro sulla programmazione è stato rilasciato per categorie di domande, classificate come riportato di seguito:

“A. Unità di offerta  che non modificano né la tipologia di struttura, né il numero di posti letto. Trattasi di strutture che hanno già presentato istanza di accreditamento e che in taluni casi sono già state oggetto di visita di verifica..

B. Unità di offerta che non modificano la tipologia ma diminuiscono i posti letto previsti nei piani di massima DGR 1437/2019.

C. Unità di offerta che non modificano la tipologia ma aumentano i posti letto previsti nei piani di massima DGR 1437/2019.

D. Unità di offerta che modificano la tipologia di struttura.

E. Unità di offerta attive che non sono state inserite nella programmazione presentata dalle Aziende ULSS.

4. Esame della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) sulle proposte istruttorie, di cui si propone di approvare le conclusioni come riportato nell’Allegato A.

Nella seduta della C.R.I.T.E. del 14 giugno 2019 (come da parere prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019) è stato disposto il rinvio dell’esame dell’istruttoria delle domande come sopra censite a successiva seduta.

La C.R.I.T.E come previsto dalla DGR n. 435 del 4 aprile 2014, nella seduta del 18 febbraio 2020 ha espresso parere sugli esiti istruttori riferiti alle domande come sopra censite, sentiti i Direttori Generali delle Aziende Ulss, come da parere prot. reg. 123681 del 17 marzo 2020, con le risultanze di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

In tale seduta, la C.R.I.T.E. ha valutato quanto segue:

Con riferimento alla decorrenza dell’accreditamento istituzionale:

  • Il rinnovo di accreditamento è rilasciato in continuità, fatti salvi gli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti che presuppongono la titolarità e la validità delle autorizzazioni necessarie (autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all’esercizio). Ove la verifica dia esito negativo, ovvero siano trascorsi i termini previsti per l’adeguamento alle prescrizioni senza ottemperanza alle stesse, l’accreditamento decade.
  • Il rilascio di accreditamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti e presuppone la titolarità e la validità delle autorizzazioni necessarie (autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all’esercizio). Per le strutture non ancora sottoposte a verifica l’accreditamento decorre dall’esito positivo delle verifiche sui requisiti previsti. Qualora le verifiche contengano prescrizioni, gli accreditamenti decorrono dall’accertamento dell’ottemperanza alle stesse.

Con riferimento alla durata dell’accreditamento istituzionale, alla luce dell’evoluzione della programmazione regionale, come da Piani di Massima approvati con DGR n. 1437/2019, si prevede quanto segue, sia per i procedimenti di rilascio che di rinnovo:

  • Unità di offerta che non modificano né la tipologia di struttura, né il numero di posti letto (in Allegato A indicate con la lettera “A”): l’accreditamento ha durata triennale.
  • Unità di offerta che non modificano la tipologia, ma per cui è prevista la diminuzione dei posti letto (in Allegato A indicate con la lettera “B”): l’accreditamento ha durata triennale. Per i posti letto di cui è prevista la riduzione, l’accreditamento ha durata massima di 18 mesi dalla DGR 1437/2019; durante tale arco temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione del posto letto accreditato fino al raggiungimento della capacità ricettiva ridotta, come prevista nei Piani di Massima.
  • Unità di offerta che non modificano la tipologia ma per cui si prevede l’aumento dei posti letto (in Allegato A indicate con la lettera “C”): l’accreditamento ha durata triennale; è espresso parere favorevole anche all’aumento di posti letto, come da proposta delle Aziende Ulss e nel rispetto dei Piani di Massima.
  • Per i posti letto in aumento le strutture interessate dovranno acquisire le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio nonché presentare la relativa domanda di accreditamento, avviando un procedimento ulteriore.
  • I posti letto in aumento dovranno essere prioritariamente occupati da pazienti (di competenza dell’azienda Ulss ove è ubicata la struttura in questione) attualmente inseriti in strutture analoghe afferenti ad altre aziende Ulss, che – ove previsto dai Piani di Massima - riducono i relativi posti letto.
  • Unità di offerta tenute a modificare la tipologia (in Allegato A indicate con la lettera “D”), l’accreditamento rilasciato ha durata massima di 18 mesi dalla pubblicazione della DGR n. 1437/2019, al fine di garantire la continuità nella fase transitoria di attuazione della programmazione regionale; è espresso parere favorevole anche alla variazione di tipologia di struttura, come da proposta delle Aziende Ulss e nel rispetto dei Piani di Massima.
  • Per la nuova unità di offerta la struttura interessata dovrà acquisire l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché presentare la relativa domanda di accreditamento, avviando un procedimento ulteriore, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’accreditamento rilasciato all’unità attuale.
  • Unità di offerta non inserite nella programmazione presentata dalle Aziende (in Allegato A indicate con la lettera “E”): il parere favorevole riguarda i soli procedimenti di rinnovo dell’accreditamento al fine di garantire la continuità nella fase transitoria di attuazione della programmazione regionale, per la durata massima di 18 mesi dalla pubblicazione della DGR n. 1437/2019 e fatto salvo l’esito positivo delle verifiche. Durante tale arco temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione di posti letto accreditati. Sulle altre domande, invece, è espresso parere non favorevole trattandosi di unità di offerta non inserite nella programmazione presentata dalle Aziende Ulss, che pertanto non risultano rispondenti alla condizione di accreditamento prevista alla lett. b), comma 1, art. 16 della L.R. n. 22/2002 “coerenza della struttura alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”, come da Piano di Massima approvato con DGR n. 1437/2019.

La Commissione Regionale salute mentale terrà monitorato il processo di attuazione dei Piani Aziendali alla luce di quanto sopra, previa acquisizione di relazione trimestrale redatta dalle singole Aziende Ulss.

Azienda Zero fornirà supporto inerente alla rilevazione dei flussi di attività al fine di un idoneo monitoraggio della riorganizzazione del sistema di offerta nell’ambito della Salute Mentale.

La C.R.I.T.E. ha ulteriormente precisato che il parere favorevole è condizionato al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, svolte da Azienda Zero sulle strutture private, secondo il piano di lavoro agli atti.

Si dà atto che il rilascio dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione.

In tale cornice di riferimento, a conclusione dell'iter istruttorio descritto, al fine di portare a termine il percorso di stabilizzazione della rete residenziale extraospedaliera nell’ambito dell’area della salute mentale, si propone di approvare il rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti titolari di strutture residenziali sanitarie private nell’area della salute mentale come da Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposi-zioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 1616 del 2008 “Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanita-rie, socio sanitarie e sociali”

VISTA la DGR n. 748 del 2011 Aggiornamento Standard e Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l’accreditamento istituzionale della “CTRP – Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta” e della “CA – Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici” (LR n. 22/2002; DGR n. 1616/2008.

VISTA la DGR n. 1438 del 5 settembre 2017 “Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22”;

VISTA la DGR n. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2”;

VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 “Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria”;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della con-ferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002. Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018”;

VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”;

VISTA la DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018”;

VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. del Veneto agli atti;

VISTA la richiesta di parere sulle domande pervenute di cui alla nota prot.reg. n. 209225 del 29 maggio 2019 integrata con note prot. reg. n. 33876 del 23 gennaio 2020 e 51654 del 3 febbraio 2020;

VISTI i relativi riscontri rilasciati con nota prot. reg. n. 455745 del 23 ottobre 2019, integrata con note prot. reg. n. 542836 del 16 dicembre 2020; 44593 del 29 gennaio 2020 e 57989 del 6 febbraio 2020;

VISTA la richiesta di piano di verifica ad Azienda Zero nota prot. n. 66266 dell’11 febbraio 2020;

VISTO il piano di verifica di Azienda Zero acquisito al prot. reg. 75799 del 17 febbraio 2020;

VISTO il verbale della seduta della CRITE del 14 giugno 2019, prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019;

VISTO il verbale della seduta CRITE del 18 febbraio 2020, nota prot. reg. 123681 del 17 marzo 2020;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale ai soggetti titolari di strutture residenziali dell’area della salute mentale come indicati e alle condizioni specificate nell’Allegato A;

3. di non rilasciare l’accreditamento istituzionale per le strutture che, in quanto non inserite nella programmazione presentata dalle Aziende Ulss, non risultano rispondenti alla condizione di accreditamento prevista alla lett. b), comma 1, art. 16 della L.R. n. 22/2002 “coerenza della struttura alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”, come da Piano di Massima approvato con DGR n. 1437/2019, come specificato nell’Allegato A;

4. di incaricare Azienda Zero dello svolgimento della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di accreditamento come da Piano di verifica inviato alla Regione e eventuali successive modifiche e integrazioni necessarie comunicate alla Regione;

5. di incaricare le Aziende Aulss di inviare all’Area Sanità e sociale relazione sintetica trimestrale inerente la riorganizzazione del sistema di offerta di residenzialità extraospedaliera pubblica e privata dell’area della salute mentale, fino ad avvenuto completamento della stessa;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda Ulss territorialmente competente;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere esclusivamente nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;

8. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;

9. di dare atto che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare, prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale, l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata nonché acquisire le comunicazioni antimafia come previste dalla vigente normativa;

10. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

11. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

12. di dare atto che come previsto nella DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 i posti letto assegnati alle strutture private accreditate possono essere allocati anche in sedi di proprietà dell’Azienda Ulss previa stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso;

13. di dare atto come previsto nella DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 nelle unità di offerta afferenti l’area della salute mentale, devono operare gli educatori professionali socio sanitari od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02 (precedente ordinamento), o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019;

14. di notificare il presente atto ai soggetti di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;

15. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all’Area Sanità e Sociale e la Direzione programmazione sanitaria – LEA per quanto di rispettiva competenza dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;

16. di disporre che il versamento degli oneri di accreditamento dovuti sia accertato da Azienda Zero, Ente che garantisce lo svolgimento delle verifiche tecniche attraverso l’Organismo Tecnicamente Accreditante - O.T.A. come previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_522_20_AllegatoA_419492.pdf

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