Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 12 maggio 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 28 aprile 2020

Approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza per il conseguente aggiornamento e pubblicazione degli elenchi delle stesse che risultano operanti nel territorio della Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza, anche attraverso l’attivazione di strutture volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme con eventuali figlie e figli minori. L’articolo 7 della citata legge prevede che le suddette strutture comunichino con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, la quale l’approva e rende pubblico l’elenco delle stesse, presenti ed operanti nel territorio veneto.

Con deliberazione n. 1254 del 16.07.2013 la Giunta regionale ha approvato la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza presenti in Veneto, individuate in centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello e le relative disposizioni operative declinate nel “Regolamento per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza”, Allegato D alla citata deliberazione.

Con successive deliberazioni n. 2546 e n. 2547 del 20.12.2013, n. 932 e n. 933 del 10.06.2014, n. 1355 del 28.07.2014, n. 147 del 16.02.2016 e n. 674 del 17.05.2016 e n. 761 del 29.05.2017 la Giunta regionale ha approvato le articolazioni organizzative delle strutture di accoglienza e sostegno presenti nel Veneto.

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 5 e della modifica dell’art. 4 della L.R. n. 5/2013, disposte con la legge regionale n. 22 del 21 giugno 2018, sono state riconosciute, quali strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza, i centri antiviolenza e le case rifugio distinte in due tipologie, case rifugio di tipo A e case rifugio di tipo B.

Conseguentemente, con deliberazioni n. 1503 del 16.10.2018 e n. 789 del 11.06.2019 la Giunta regionale ha approvato le articolazioni organizzative delle strutture in argomento secondo le intervenute modifiche di legge. In particolare con DGR n. 789/2019 è stata approvata l’articolazione organizzativa di n. 22 centri antiviolenza e n. 22 case rifugio (n. 13 di tipo A e n. 9 di tipo B).

Il citato Regolamento al punto 3 prevede che, in caso di nuova attivazione, il responsabile della struttura provveda a comunicare i relativi dati alla Regione per l’approvazione, mentre al punto 5, relativamente all’aggiornamento dei dati della struttura di accoglienza, dispone che lo stesso provveda alla compilazione e alla trasmissione di schede di rilevazione entro il 28 febbraio di ogni anno. Il mancato aggiornamento, comporta la cancellazione della struttura dall’elenco.

Conformemente quindi alle disposizioni del Regolamento in parola, la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione internazionale ha acquisito le schede di rilevazione trasmesse entro il 28 febbraio 2020 dalle strutture di accoglienza e sostegno, verificando la sussistenza dei requisiti strutturali ed operativi previsti dalla normativa regionale e nazionale di riferimento.

A conclusione della fase istruttoria, viste le schede di rilevazione e la documentazione agli atti, la predetta Struttura regionale ha provveduto ad elaborare l’aggiornamento degli elenchi delle strutture di accoglienza e sostegno presenti nel Veneto, come riportato nell’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto” e nell’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Con specifico riferimento all’elenco di cui all’Allegato A e nel dettaglio all’ente gestore associazione Centro Veneto Progetti Donna, si evidenzia quanto segue:

1) L’associazione, già ente promotore e gestore di altre strutture riconosciute, ha presentato la scheda di rilevazione per il nuovo centro antiviolenza Leuké, assegnatario con Deliberazione della Giunta regionale n. 1328 del 18 settembre 2019 di un finanziamento statale per la sua attivazione. A seguito di istruttoria della documentazione agli atti, si è rilevato che:

  1. non è stato ancora perfezionato e quindi prodotto l’atto di concessione (onerosa o gratuita) della sede del centro antiviolenza da parte del proprietario, Comune di Rubano (PD);
  2. conseguentemente il locale individuato quale sede del nuovo centro antiviolenza non è ancora stato allestito e non è idoneo ad accogliere le utenti, con ciò determinando l’impossibilità di fornire indicazioni utili alla rilevazione quali: indirizzo, data di avvio della struttura, oltre che orari e giorni di apertura.

In considerazione delle criticità rilevate il centro antiviolenza Leuké non è stato inserito nell’elenco di cui all’Allegato A, ma potrà, a seguito del perfezionamento della procedura di concessione della sede e dell’avvio delle attività con specifici giorni e orari di apertura, rientrare nei successivi aggiornamenti della mappatura regionale.

2)  L’associazione nella scheda di rilevazione ha incluso uno sportello - facente capo all’omonimo centro antiviolenza di Padova - sito nel Comune di Cadoneghe (PD) e dichiarato operativo fino al 31 gennaio 2020. Con nota n. 6413 del 18.03.2020, acquisita al prot. regionale n. 124942 del 18.03.2020, il Comune di Cadoneghe ha comunicato il mancato rinnovo, alla scadenza del 31.01.2020, del protocollo di intesa con l’associazione per il funzionamento dello sportello, le cui attività si svolgevano in locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale. Con la medesima nota il Comune di Cadoneghe ha comunicato che sono in via di perfezionamento accordi di collaborazione con un diverso ente del terzo settore per la prosecuzione dell’offerta del servizio. In quanto privo di sede, lo sportello afferente al citato centro antiviolenza non risulta dunque più operativo e per questo motivo non è stato inserito nell’elenco di cui all’Allegato A. Lo sportello potrà rientrare nei successivi aggiornamenti della mappatura regionale una volta reperita una nuova sede e ripresa l’attività sul territorio.

L’eventuale nuova struttura promossa direttamente dal Comune di Cadoneghe potrà essere inserita nella mappatura regionale solo a seguito della definizione delle modalità di gestione e dell’avvio delle attività di accoglienza delle donne vittime di violenza, previa verifica dei requisiti strutturali ed operativi previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Sempre con riferimento all’Allegato A, la Cooperativa La Esse s.c.s. ha presentato, in data 15 aprile 2020 con nota acquisita al prot. n. 155088 del medesimo giorno, la scheda di rilevazione per il nuovo centro antiviolenza Centro delle donne libere dalla violenza, assegnatario con Deliberazione della Giunta regionale n. 1328 del 18 settembre 2019 di un finanziamento statale per la sua attivazione. Dalla documentazione agli atti risulta che il Centro, dal 7 aprile scorso, è aperto e operativo per l’accoglienza delle donne vittime di violenza.

In considerazione della verificata operatività, il centro antiviolenza Centro delle donne libere dalla violenza, la cui conformità alla normativa regionale e nazionale di riferimento era già stata rilevata in fase di istruttoria per il procedimento di cui alla menzionata DGR n. 1328/2019, è stato inserito nell’elenco di cui all’Allegato A.

Con specifico riferimento invece all’elenco di cui all’Allegato B e nel dettaglio all’Associazione Belluno DONNA, si evidenzia che la stessa, già ente promotore e gestore di altre strutture riconosciute, ha presentato la scheda di rilevazione per la nuova casa rifugio Silvia, assegnataria con Deliberazione della Giunta regionale n. 1328 del 18 settembre 2019 di un finanziamento statale per la sua attivazione. A seguito della circolare di ricognizione territoriale trasmessa dalla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione internazionale con nota prot.n. 142975 del 02.04.2020, la suddetta Associazione con nota del 06.04.2020, nell’ambito delle informazioni relative alle modalità di accoglienza individuate per le donne nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, ha evidenziato che per la citata struttura avviata a gennaio, sono state sospese le attività di arredamento e fornitura di attrezzatura ed elettrodomestici e che pertanto la stessa non è ancora utilizzabile.

In considerazione delle criticità rilevate, la casa rifugio Silvia non è stata inserita nell’elenco di cui all’Allegato B, ma potrà, a seguito del completamento delle attività di arredamento e fornitura di attrezzature ed elettrodomestici che la rendono utilizzabile, rientrare nei successivi aggiornamenti della mappatura regionale.

Ciò premesso con il presente provvedimento, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione internazionali sulle schede di rilevazione presentate dalle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto, si propone di approvare, la nuova articolazione organizzativa delle stesse, così come individuate nell’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto” e nell’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”. Si propone altresì, di incaricare il Direttore della citata Unità Organizzativa della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet istituzionale dei predetti elenchi, come previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 1254/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;

Vista la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;

Vista la DGR n. 1328 del 18 settembre 2019;

Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;

delibera

  1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare la nuova articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto, come individuate nell’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto” nell’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”;
  3. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione degli elenchi aggiornati delle strutture indicate negli Allegati di cui al punto 2, sul sito internet istituzionale;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_521_20_AllegatoA_419491.pdf
Dgr_521_20_AllegatoB_419491.pdf

Torna indietro