Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 05 maggio 2020


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 490 del 21 aprile 2020

Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete. Deliberazione della Giunta regionale n. 40/CR del 7 aprile 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiornano le disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, al fine di supportare le esigenze di liquidità delle imprese venete colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid 19".

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, sta producendo danni rilevanti alle imprese venete che, nella maggior parte dei casi, hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività e che, pertanto, necessitano di essere sostenute anche finanziariamente al fine di evitare loro la perdita di capacità produttiva e di relazioni commerciali. Quanto sta accadendo, infatti, sta già determinando fenomeni di recessione economica molto preoccupanti che avranno un impatto immediato e molto negativo sulle imprese venete. Per questo si rende necessario intervenire, con la massima urgenza, al fine di evitare il fallimento di molte aziende e le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale, con il rischio di un vero e proprio collasso del sistema economico e sociale veneto e non solo.

Il Governo è intervenuto con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, entrato in vigore nella medesima data, finalizzato ad introdurre misure di sostegno economico per imprese e famiglie, ma è essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese venete colpite dalle misure legate al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

In tal senso, la Regione del Veneto ha già adottato un primo provvedimento con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Si vuole ora intervenire sul fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete rafforzando il ruolo dei confidi nell’azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.

Al riguardo, si ricorda che, tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle PMI.

Con deliberazione n. 4333 del 30 dicembre 2005, in considerazione del ruolo svolto da Veneto Sviluppo S.p.A. nel sostenere la richiesta di supporto finanziario proveniente dal mondo produttivo veneto, nonché dell'esperienza maturata nella gestione di analoghe iniziative, la Giunta regionale ha costituito presso la finanziaria regionale un fondo di garanzia e controgaranzia (Fondo), anche in favore dei Confidi costituiti fra PMI, limitatamente ai settori produttivi extra agricoli. Con una serie di provvedimenti successivi, la Giunta regionale ha rivisto la dotazione iniziale del fondo, portandola a complessivi euro 36.669.175,56, e ne ha definito gli ambiti di operatività.

In tale contesto, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata estesa l'operatività del fondo regionale di garanzia e controgaranzia prevedendo operazioni di riassicurazione di garanzie prestate alle PMI dai Confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB).

Con la citata deliberazione n. 903 del 2013 sono state approvate anche le disposizioni operative per le operazioni di riassicurazione, con l’obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, intervenendo su specifiche tipologie di linee di credito che non trovavano riscontro negli strumenti finanziari esistenti. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 23 giugno 2017, le predette disposizioni sono state aggiornate al fine di rendere lo strumento finanziario ancora più flessibile e snello e facilitare ulteriormente l'accesso al credito delle PMI. Con riferimento ai settori produttivi extra agricoli, a tutt'oggi le risorse del fondo di garanzia e controgaranzia riservate ad operazioni di riassicurazione agevolata ammontano a circa euro 28.500.000,00.

In base alle suddette disposizioni, è possibile riassicurare il credito concesso dalle Banche alle PMI nella misura dell'80% delle garanzie prestate dai Confidi a sostegno delle operazioni previste dalle sotto elencate linee di intervento, con applicazione di un cap variabile tra il 5 e il 10 per cento in funzione della linea prescelta:

1. Linea A - Sostegno ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine;

2. Linea B - Sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;

3. Linea C - Sostegno al circolante.

Le garanzie consortili sono di importo fino all’80% delle sottostanti operazioni bancarie e, in funzione della linea di intervento, possono essere a prima richiesta (anche con congruo anticipo) o sussidiarie.

Ciò premesso, il citato decreto legge n. 18 del 2020, all'articolo 49, successivamente sostituito dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto interventi straordinari connessi al funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, volti a fronteggiare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle imprese italiane. In particolare, per la durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è stata fissata al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Pertanto, è opportuno uniformare la disciplina regionale a quella prevista per il Fondo centrale di garanzia per le PMI, al fine di rendere la misura regionale complementare a quella statale evitando duplicazione di interventi. L’obiettivo è quello di ampliare la possibilità di accesso a finanziamenti di supporto alla liquidità aziendale anche a quelle imprese, comunque bancabili, che non possono accedere alla garanzia statale in quanto si collocano nelle classi di merito più basse del sistema di rating adottato dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Allo scopo di rendere l’intervento di riassicurazione del fondo regionale di garanzia e controgaranzia funzionale alla primaria finalità di cui sopra, si propone, a far data dal 17 marzo 2020, di elevare la percentuale di copertura del Fondo regionale al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi e di raddoppiare il cap di rischio, attualmente previsto dalle disposizioni operative di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 2013, portandolo tra il 10 e il 20 per cento, in funzione della linea prescelta, per le PMI non agricole.

Inoltre, si propone di abolire il contributo mutualistico a carico dei Confidi sulle nuove operazioni presentate a far data dal 17 marzo 2020 a fronte di una corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese, verificata da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. Si propone altresì, ai fini della massima razionalizzazione ed efficienza dello strumento finanziario sia nella fase di applicazione da parte dei Confidi che in quella di gestione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., di applicare all'intervento regionale di riassicurazione le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché (anche con riguardo alla verifica dei requisiti di ammissibilità) di individuazione delle fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all’impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI. A riguardo, si propone che le procedure del Fondo di Garanzia per le PMI di cui sopra siano applicate, oltre che alle nuove istanze, anche alle richieste di attivazione e/o intervento al Fondo presentate a far data dal 17 marzo 2020.

Si dà atto che la citata legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2004, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 15 aprile 2020, ha espresso parere favorevole all'unanimità senza modifiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19 , e in particolare, l'articolo 5, comma 5, e 2 aprile 2014, n. 11;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013 e n. 939 del 23 giugno 2017;

VISTE le disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia per le PMI;

VISTA la deliberazione n. 40/CR del 7 aprile 2020;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 15 aprile 2020;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
  2. di elevare la percentuale di copertura del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi e di raddoppiare il cap di rischio attualmente previsto dalle disposizioni operative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013 portandolo tra il 10 e il 20 per cento, in funzione della linea prescelta, per le PMI non agricole;
  3. di abolire il contributo mutualistico a carico dei Confidi a fronte della corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese e di applicare all'intervento regionale di riassicurazione le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché (anche con riguardo alla verifica dei requisiti di ammissibilità) di individuazione delle fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all’impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI;
  4. di applicare le procedure del Fondo di Garanzia per le PMI di cui al punto 3. sia alle nuove istanze che alle nuove richieste di attivazione e/o intervento al fondo regionale di garanzia e controgaranzia presentate al gestore;
  5. di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 2. e 3. trova applicazione a partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di sostegno economico per famiglie e le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro