Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 21 aprile 2020
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a sostegno degli Enti locali per la copertura di opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. An-nualità 2020.
Approvazione del Bando che individua, per l’annualità 2020, le modalità di assegnazione delle risorse di cui al fondo perduto previsto dall’art. 20, comma 2, della L.R. 12/01/2009, n. 1.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 20, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, stabilisce che, al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto; a tale scopo sono state allocate nel capitolo n. 101251, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2020, risorse per € 3.000.000,00.
Lo stesso articolo 20, comma 3, della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per l'erogazione dei contributi in parola.
Si ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire equità e trasparenza alla procedura di accesso ai fondi in parola, provvedere alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato alla presente deliberazione (Allegato A) teso a definire i potenziali beneficiari - costituiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 244 e 250 del D. Lgs. n. 152/2006, dagli Enti locali territoriali della Regione del Veneto -, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenute ammissibili.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola, che dovranno essere realizzati entro la corrente annualità, potranno riguardare sia aree di proprietà di Enti pubblici, ove gli stessi siano chiamati a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia aree di altra proprietà ove la Pubblica Amministrazione territorialmente competente intervenga ai sensi dell’art. 244 o in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 e dell’art. 192 del sopraccitato decreto legislativo.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 20 comma 2 della L.R. 1/2009, ammontanti, per l’esercizio 2020, ad € 3.000.000,00, è previsto far fronte con le risorse allocate sul capitolo 101251, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2020. Entro i limiti di detta somma sarà assunto il relativo impegno di spesa con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evasa l’istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità ivi stabilite e saranno individuati pertanto i corrispondenti soggetti beneficiari sulla base dei criteri indicati nello stesso Bando.
Le strutture interessate dovranno presentare la richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando (Allegato A) e secondo il modello di domanda riportato in calce al Bando stesso, entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l’articolo 242 e seguenti, come modificato dal D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro