Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 473 del 14 aprile 2020
Avvio del processo di attuazione della Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, "Legge per la cultura". Composizione e modalità di funzionamento della Consulta regionale della cultura. Art. 10, L.R. 16 maggio 2019, n. 17. Deliberazione n. 32/CR del 17.03.2020.
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale prende atto del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 01.04.2020 in merito alla Deliberazione CR n. 32 del 17.03.2020 e approva la disciplina riguardante la composizione e del funzionamento della Consulta regionale della cultura prevista dall’art. 10 della Legge regionale 16 maggio 2019, n.17.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” racchiude in un unico testo la disciplina degli interventi regionali in materia, dalla valorizzazione dei beni culturali alla promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo, abrogando la maggior parte delle leggi che ne disciplinavano i settori.
Introduce istituti innovativi, come il Programma triennale per la cultura, di seguito Programma, un nuovo importante strumento di pianificazione regionale che definisce i criteri informatori, le linee di indirizzo strategiche e le priorità degli interventi, gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli stessi, i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere.
Il Programma costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e gli operatori culturali in Veneto ed è anche il mezzo di conoscenza e di definizione strategica delle politiche culturali regionali.
La Regione normalmente, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale, in particolare dall’articolo 5, assume la programmazione come metodo di intervento, ne determina gli obiettivi generali e concerta con gli enti locali e le parti economiche e sociali per definire strategie e condividere forme di intervento. Tale percorso di condivisione ha portato l’Amministrazione regionale a un modello di relazioni istituzionali fondato sul principio di leale collaborazione, come confermano le potenzialità espresse e la ricchezza dell’attività svolta nell’ambito di tutti le sedi di concertazione oggi presenti all’interno dell’ordinamento regionale.
Per l’elaborazione del Programma, anche nel rispetto dei principi posti dall’art. 2 della LR 17/2019, la Giunta regionale intende adottare il sistema della programmazione partecipata con i soggetti pubblici e privati che operano in campo prettamente culturale o in campi collegati in stretta connessione alla cultura.
Il Programma dovrà essere definito raccordando le politiche culturali con quelle in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria, attività produttive e innovazione, così da promuovere la traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali al sistema economico produttivo.
Per la sua formulazione è prevista dall’art. 10 della LR n. 17/2019 la costituzione di un organismo denominato Consulta regionale della cultura, di seguito Consulta, luogo di collaborazione propositiva e confronto sulle linee di azione, con l’obiettivo di costruire un quadro strategico-programmatorio finalizzato a ottimizzare le capacità di intervento regionale. La Consulta ha dunque funzioni consultive e propositive rispetto al Programma ma, considerato l’approccio scelto di pianificazione strategica e di progettazione integrata e partecipata, la Giunta regionale potrà avvalersene anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia.
Con questo provvedimento la Giunta regionale, in conformità alle indicazioni del citato art. 10, stabilisce la composizione e regola il funzionamento della Consulta.
Il Presidente della Giunta provvederà a costituire, con proprio decreto, la Consulta nominandone i componenti, che dovranno includere esperti e rappresentanti dei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo, delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare (art. 10, co.2, LR n. 17/2019).
Si propone dunque che la Consulta sia composta, come indicato nell’Allegato A parte integrante del presente
provvedimento, dai componenti di seguito elencati:
Ai lavori della Consulta partecipano i direttori delle strutture appartenenti alla Direzione Beni Attività culturali e Sport. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare alle sedute esperti di settore per questioni particolari, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private e i direttori delle altre Direzioni regionali interessate.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento e le articolazioni interne della Consulta, si propone l’approvazione delle disposizioni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che tengono conto dei principi generali in materia di funzionamento degli organismi collegiali.
Le disposizioni di cui all’Allegato A, in base al comma 4 dell’art. 10 della citata LR n. 17/2019, sono state sottoposte all’esame della competente Commissione consiliare. La Sesta Commissione consiliare, nella seduta dell’1.04.2020, ha espresso in merito il proprio parere favorevole (parere n. 522).
Con la presente deliberazione si propone pertanto di prendere atto del sopracitato parere favorevole e di approvare le disposizioni, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare l’art. 9 “Partecipazione”;
Vista la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17;
Visto il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione Consiliare in data 01/04/2020 (parere n. 522);
Visto l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro