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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 10 aprile 2020


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 388 del 31 marzo 2020

Sostegno finanziario alle PMI colpite dall'epidemia di COVID-19. Adesione della Regione del Veneto all'"Addendum all'Accordo per il credito 2019" sottoscritto il 6 marzo 2020 tra ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese. Applicazione agli strumenti di sostegno regionali delle misure previste dall'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. Individuazione degli strumenti agevolativi regionali interessati.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aderisce all'"Addendum all’Accordo per il credito 2019" attraverso la sospensione e l'allungamento dei finanziamenti agevolati in essere al 31 gennaio 2020, concessi alle imprese con risorse regionali gestite in cofinanziamento con il sistema bancario, e si individuano gli strumenti agevolativi regionali interessati sia all’Addendum che all’applicazione dell'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, l'Assessore Federico Caner e l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 9 marzo 2010 la Regione del Veneto ha aderito all'"Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema creditizio", sottoscritto in data 3 agosto 2009, e alla successiva integrazione sottoscritta in data 23 dicembre 2009 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana, Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti Confagricoltura, Confapi, Confartigianato Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Legacoop.

L'iniziativa era diretta a favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo regionale, fornendo alle piccole e medie imprese, con adeguate prospettive economiche, liquidità per superare la fase di maggior difficoltà attraverso la sospensione temporanea del pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing, nonché l'allungamento delle anticipazioni bancarie su crediti. L'integrazione del 23 dicembre 2009 ha esteso l'ambito di applicazione dell'Avviso ai finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, previa individuazione delle misure agevolative, avvenuta con la citata deliberazione n. 584 del 2010.

In continuità con quanto sopra, con successive deliberazioni n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013, la Giunta regionale ha aderito all'accordo denominato "Nuove misure anticrisi", sottoscritto in data 28 febbraio 2012 e prorogato inizialmente al 31 marzo 2013 e, successivamente, al 30 settembre 2013, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana, l'Alleanza Cooperative Italiane (Legacoop, Confcooperative e AGCI), Assoconfidi, C.I.A, C.L.A.I., Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria e Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani).

Successivamente, in data 1 luglio 2013, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto l'"Accordo per il credito 2013" che, riprendendo i contenuti dell’”Avviso Comune per la sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema creditizio”, prevedeva la possibilità per le parti aderenti di sospendere i pagamenti della quota capitale delle rate dei finanziamenti o di allungare la scadenza dei finanziamenti. L'Accordo ammetteva alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, così come individuati dall'ente gestore dell'agevolazione con riferimento alla specifica norma agevolativa.

Con deliberazione n. 1960 del 28 ottobre 2013, la Giunta regionale prendeva atto dell’Accordo disponendone l'applicazione alle misure agevolative gestite in cofinanziamento con il sistema bancario individuate con i succitati provvedimenti n. 83 del 2013 e n. 756 del 2013. L'elenco delle misure agevolative a cui applicare l'Accordo è stato successivamente aggiornato con i decreti del Dirigente della Sezione Industria e Artigianato n. 126 del 28 maggio 2014 e n. 219 del 15 luglio 2014. La scadenza dell’Accordo, inizialmente fissata al 30 giugno 2014 e in prosieguo prorogata al 31 dicembre 2014 è stata definitivamente stabilita al 31 marzo 2015.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015” all’articolo 1, comma 246, ha previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico si accordino con l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori per l'individuazione di misure volte a consentire, ad imprese e famiglie, di ridefinire il piano di ammortamento di mutui e finanziamenti. In data 31 marzo 2015 è stata, quindi, raggiunta l’intesa per un nuova moratoria denominata “Accordo per la ripresa 2015" a cui la Regione del Veneto ha aderito con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 14 maggio 2015. L'adesione è stata prorogata con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi n. 99 del 22 febbraio 2018 fino al 31 luglio 2018.

In data 18 novembre 2018 l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno stipulato un nuovo accordo denominato “Accordo per il credito 2019”.Le misure previste dal nuovo Accordo, in analogia con i precedenti, sono:

  • sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing (in questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
  • allungamento della scadenza dei finanziamenti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento (per i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione l'allungamento è previsto per un periodo massimo pari, rispettivamente, a 270 giorni e 120 giorni).

In base all'Accordo il tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto originario solo in funzione degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 punti base.

L'Accordo rafforza, inoltre, la collaborazione tra banche e imprese per svolgere un’azione comune per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al credito per le imprese. I beneficiari della moratoria sono le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che al momento della presentazione della domanda risultino in bonis, vale a dire che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti all'Accordo a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.

Considerato che l'emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività e che, perciò, occorre sostenere anche finanziariamente tali imprese al fine di evitare loro la perdita di capacità produttiva e di relazioni commerciali, l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, in data 6 marzo 2020, hanno sottoscritto un Addendum estendendo l’applicazione dell'"Accordo per il credito 2019" ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.

Inoltre, in data 18 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, dato che l'epidemia di COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave  turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’articolo 56 prevede che le micro e le piccole imprese danneggiate dall’epidemia possano avvalersi, dietro comunicazione da effettuarsi alla banca, all’intermediario finanziario o altro soggetto abilitato alla concessione di credito, delle seguenti misure straordinarie di sostegno:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati fino al 30 settembre 2020;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il relativo piano di rimborso è dilazionato; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende aderire al predetto “Addendum all’Accordo per il credito 2019”evidenziando che gli interventi agevolativi oggetto dell’iniziativa sono quelli individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 380 del 2 aprile 2019 e dal decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 232 del 21 giugno 2019.

A tali interventi devono aggiungersi quelli individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2459 del 4 agosto 2009, n. 1201 del 25 giugno 2012, n. 1884 del 15 ottobre 2013, n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 605 del 14 maggio 2019, n. 1674 del 12 novembre 2018, n. 711 del 13 maggio 2014, n. 1701 del 19 novembre 2019, n. 2421 del 16 dicembre 2014 e n. 339 del 10 maggio 2019.

Agli interventi agevolativi regionali sopra individuati sono applicabili anche le misure  straordinarie di sostegno di cui all’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020; per le iniziative interessate dall'Addendum e dall'applicazione dell'art. 56 del decreto legge n. 18 del 2000 la conferma dell’intervento agevolativo avviene per via automatica.

Inoltre, per rafforzare il supporto finanziario alle imprese venete danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, si propone di consentire loro di stipulare con le banche e gli intermediari finanziari accordi, riferiti ai finanziamenti in essere a valere sulle agevolazioni sopra richiamate, anche al di fuori delle previsioni sia dell’'"Addendum all'Accordo per il Credito 2019" che dell’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020, purché il loro perfezionamento sia preceduto dall’assenso del soggetto gestore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'”Accordo per il credito 2019”;

VISTO l'Addendum all’Accordo per il credito 2019”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;             

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2459 del 4 agosto 2009, n. 1201 del 25 giugno 2012, n. 1884 del 15 ottobre 2013, n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 605 del 14 maggio 2019, n. 1674 del 12 novembre 2018, n. 711 del 13 maggio 2014, n. 1701 del 19 novembre 2019, n. 2421 del 16 dicembre 2014, n. 380 del 2 aprile 2019 e n. 339 del 10 maggio 2019;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 232 del 21 giugno 2019;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
  1. di aderire all'Addendum all’Accordo per il credito 2019”, sottoscritto il 6 marzo 2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese, valido fino al 31 dicembre 2020 a valere sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020;
  1. di disporre che l’adesione all'Addendum all’Accordo per il credito 2019” riguardi le iniziative agevolative gestite in cofinanziamento con il sistema bancario individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2459 del 4 agosto 2009, n. 1201 del 25 giugno 2012, n. 1884 del 15 ottobre 2013, n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 605 del 14 maggio 2019, n. 1674 del 12 novembre 2018, n. 711 del 13 maggio 2014, n. 1701 del 19 novembre 2019, n. 2421 del 16 dicembre 2014, n. 380 del 2 aprile 2019 e n. 339 del 10 maggio 2019 nonché dal decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 232 del 21 giugno 2019;
  1. di disporre che agli interventi agevolativi regionali individuati al punto 3. sono applicabili anche le misure straordinarie di sostegno di cui all’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
  1. di disporre che, in caso di accordi conformi agli interventi di cui ai punti 2. e 3., le agevolazioni in essere siano confermate automaticamente, senza preventivo assenso del soggetto gestore;
  1. di disporre che, al fine di rafforzare il supporto finanziario alle imprese venete danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, le stesse possano stipulare con le banche e gli intermediari finanziari accordi, riferiti ai finanziamenti in essere a valere sulle agevolazioni di cui al punto 3., anche al di fuori delle previsioni sia dell’'"Addendum all'Accordo per il Credito 2019" che dell’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020, purché il loro perfezionamento sia preceduto dall’assenso del soggetto gestore;
  1. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Direttore dell’Area Sviluppo economico;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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