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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 07 aprile 2020


Materia: Referendum

Deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 24 marzo 2020

Referendum regionali per la variazione delle circoscrizioni comunali di cui alla Legge regionale 24 Dicembre 1992 n. 25. Approvazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione dei Comuni alle spese per lo svolgimento dei referendum. Art.8 bis LR 25/1992.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si procede, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 bis della LR 25/1992, a fissare i criteri e le modalità per la compartecipazione dei Comuni alle spese per lo svolgimento dei referendum regionali per la variazione delle circoscrizioni comunali.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Legge regionale 24 dicembre 1992 n.25;
Legge regionale 30 gennaio 2020 n.3,
Circolare n. 3/2015 Presidente Regione del Veneto.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, la Regione Veneto ha dettato, a distanza di molti anni ed all’esito dei numerosi procedimenti referendari tenutisi in materia, una nuova disciplina in tema di fusioni tra Comuni.

La nuova disciplina, che interviene in novellazione della L. R. 25/1992, ha inteso responsabilizzare le collettività e gli Enti locali interessati sull’importanza del processo di fusione e sui suoi esiti.

Si è inteso, in primo luogo, ribadire e rafforzare l’importanza del processo di comunicazione che gli Enti locali interessati devono fornire alla collettività circa il significato del percorso di fusione che essi stanno portando avanti, nonché gli effetti organizzativi, economici e sociali che dallo stesso deriverebbero.

In questa prospettiva, è stato introdotto l’art. 7bis alla L.R.25/1992, in forza del quale “Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi. Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati”.

E’ stato, inoltre, introdotto un giudizio semplificato di meritevolezza per quei processi di fusione che vengano a riguardare, per quanto in questa sede interessa, quei Comuni interessati già da tempo da fenomeni associativi, sotto forma di Unione di Comuni o gestione associata di funzioni mediante convenzione.

L’intervento di novellazione ha poi riguardato un atto sovente prodromico all’avvio dell’iter di fusione, ovverosia lo studio di fattibilità predisposto dai Comuni interessati. Tali studi sono un importante strumento di supporto e conoscitivo ai fini della predisposizione della relazione al disegno di legge della Amministrazione regionale che introduce la fase istruttoria del procedimento, nonché ai fini del giudizio di meritevolezza da parte della commissione consiliare regionale competente, la quale ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. R. 25/1992 deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta.

A rafforzare la ratio legislativa di responsabilizzazione sull’importanza e significato del processo di fusione, sta, infine, la reintroduzione del quorum di partecipazione alla consultazione referendaria e la previsione della compartecipazione, secondo una quota stabilita dalla Amministrazione regionale, dei Comuni proponenti, alle spese della consultazione referendaria.

In merito a quest’ultimo punto l’art.8bis della L.R. 25/1992 come introdotto dal comma 1, art. 8, della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 prevede che “Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l’iniziativa sia assunta, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali”.

Si tratta quindi di definire, con il presente atto, i criteri e le modalità per la compartecipazione dei Comuni alle spese referendarie.

Si è presa a riferimento la circolare n. 3 del 30 Dicembre 2015 (approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1873/2015) della Amministrazione regionale “Determinazione dei criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l’effettuazione delle consultazioni referendarie regionali indette ai sensi della L.R. 12 gennaio 1973, n. 1) “Norme sull’iniziativa popolare  per le leggi e i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”. La summenzionata circolare ha disciplinato tali aspetti con riferimento a tutti i referendum consultivi regionali in cui l’Amministrazione regionale può avvalersi delle Amministrazioni comunali interessate dai referendum.

Si tenga presente che ai procedimenti referendari per la fusione dei Comuni, si applica la disciplina prevista dalla succitata L.R. 1/1973 per i referendum consultivi regionali, in forza della previsione di cui all’art.6 comma 5 della L. R. 25/1992.

La circolare n. 3/2015 identifica delle precise categorie di spesa sostenute dai Comuni interessati dai procedimenti referendari, categorie che corrispondono nella loro totalità a quelle previste dall’Amministrazione statale con riferimento ai rimborsi delle spese sostenute dagli Enti locali per le operazioni elettorali e referendarie statali (da ultimo vedasi circolare n. 2/2020 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno).

Da una analisi storica delle rendicontazioni presentate dai Comuni all’Amministrazione regionale, ai sensi della succitata circolare n. 3/2015, in ordine ai referendum regionali consultivi regionali tenutisi negli ultimi 5 anni in materia di fusioni, si può concludere come la categoria di spesa che più è suscettibile di essere posta carico delle Amministrazioni locali è quella relativa alle retribuzioni per prestazioni straordinarie rese dal personale comunale, che svolge attività durante le operazioni referendarie.

Come reso evidente dai lavori preparatori della legge regionale 3/2020, e come sopra ricordato, la nuova disciplina in materia di procedimenti referendari sulle fusioni mira a responsabilizzare le Amministrazioni locali proponenti nella più ampia condivisione e comunicazione con la popolazione, le associazioni economiche, sociali e produttive circa gli obiettivi strategici per il territorio che, con la fusione, i Comuni interessati vogliono perseguire. In accordo con la richiamata finalità si pone la previsione legislativa di un concorso delle Amministrazioni proponenti alle spese di organizzazione della consultazione referendaria.

La spesa per gli straordinari svolti dal personale comunale in occasione delle consultazioni referendarie è quella che più direttamente impatta sul bilancio dell’Amministrazione locale e più incide, quindi, anche in tema di accountability dell’Ente, verso i propri cittadini in ordine alle spese sostenute per la celebrazione della consultazione.

Si ritiene, pertanto, di porre tale categoria di spesa a carico del/dei soggetto/i proponente/i il referendum consultivo regionale, fissando, comunque il limite massimo di compartecipazione alla spesa nel 30% della spesa complessiva sostenuta per il referendum e oggetto di rendicontazione.

In altre parole tale categoria di spesa resta a carico del/dei soggetto/i proponente/i nella misura massima del 30% della spesa complessiva sostenuta; per la parte eventualmente eccedente la voce di spesa viene rimborsata da parte della Amministrazione comunale.

Quanto appena disposto non si applica con riferimento all’ipotesi della c.d. fusione per incorporazione prevista dall’art.7ter della L.R. 25/1992 come introdotto dall’art. 7, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3: tale procedura speciale, prevede infatti a monte lo svolgimento di una consultazione referendaria comunale a cui fa seguito, a chiusura del procedimento, la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di un disegno di legge da approvarsi dal Consiglio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art 2, comma della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la legge regionale 24 Dicembre 1992 n.25, in particolare l’art.8bis;

VISTA la legge regionale 30 Gennaio 2020, n.3;

Vista la circolare n. 3/2015 del Presidente della Regione del Veneto;

VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

delibera

  1. di stabilire, ai sensi dell’art. 8bis della L.R. 25/1992, che i criteri e le modalità per la compartecipazione dei Comuni alle spese per lo svolgimento dei referendum regionali per la variazione delle circoscrizioni comunali, sono quelle indicati nella circolare n.3/2015 del Presidente della Regione del Veneto;
  2. di porre a carico dei Comuni la categoria di spesa, prevista dalla suddetta circolare n. 3/2015 e relativa alle retribuzioni per prestazioni straordinarie rese dal personale comunale, nel limite massimo del 30% della spesa complessiva sostenuta dal Comune e oggetto di richiesta di rimborso alla Amministrazione regionale;
  3. di stabilire che l’eventuale parte eccedente il 30% della categoria di spesa di cui al punto 2 del presente deliberato, venga rimborsata al Comune, nel rispetto delle previsioni di cui alla summenzionata circolare n. 3/2015 del Presidente della Regione del Veneto;
  4. di dare atto che quanto approvato con il presente provvedimento non si applica con riferimento all’ipotesi della c.d. fusione per incorporazione prevista dall’art.7ter della L. R. 25/1992, come introdotto dall’art. 7, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c.1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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