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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 31 marzo 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 17 marzo 2020

Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria e dalla fauna protetta nell'intero territorio regionale (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da Grandi Carnivori selvatici alle produzioni zootecniche nel 2020.

Note per la trasparenza

Si provvede all’aggiornamento dei criteri per la corresponsione di contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince) nel 2020, autorizzando a tal fine un importo previsionale complessivo di € 250.000,00 a valere sul fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i.).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della LR 6/2013), fondo che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993, destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3, le disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n.1.

Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale.

Avuto riguardo, nello specifico, ai danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all’Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente confermati di anno in anno con modifiche non sostanziali concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti.

Con DGR 180 del 20.02.2018 si è inoltre provveduto, oltre al suddetto aggiornamento dei criteri per la quantificazione dei danni, ad approvare la pertinente modulistica, in particolare il modello di verbale di accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico e il modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nonché lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, allegati confermati con modifiche non sostanziali anche per il 2019 con DGR n. 318 del 26.03.2019.

Dal punto di vista giuridico, le corresponsioni erogate a valere sui fondi regionali a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche si configurano, secondo un’impostazione consolidata dal 2015, quali Aiuti di Stato, regolamentati per quanto riguarda il settore agricolo e forestale dagli “Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” pubblicati nella GUCE C204 del 01.07.2014 e recentemente modificati con Comunicazione della Commissione n. 2018/C 403/06 pubblicata nella GUCE del 9.11.2018.

Detti Orientamenti stabiliscono (Punto 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti) che sono da considerarsi compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le condizioni indicate negli orientamenti stessi (tra le condizioni indicate, viene prevista in particolare la messa in atto di  misure preventive e che venga stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto). L’intensità dell’aiuto ammesso è pari al 100% sia dei danni diretti subiti dall’azione della specie protetta sia, alla luce delle recenti modifiche, dei costi indiretti sostenuti.

Sulla base dei suddetti Orientamenti Comunitari, in esito ai lavori di uno specifico tavolo tecnico interistituzionale il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha provveduto in data 6 giugno 2018 a trasmettere alla Commissione Europea lo schema di decreto da utilizzare come base giuridica per la notifica, da parte degli Enti concedenti, del regime nazionale sui danni da fauna selvatica protetta.

Con Decisione C(2019) 772 del 29.01.2019, la Commissione Europea ha informato il Governo italiano di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato e, conseguentemente, con nota 9791 del 26.02.2019 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo ha comunicato di aver attivato la procedura per la trasmissione alla Conferenza unificata dello schema di decreto interministeriale di cui trattasi, che costituisce la base giuridica del regime di aiuto.

Nel corso del 2019, in esito alla successiva discussione emersa in sede di Conferenza unificata, è stata avviata un’ulteriore interlocuzione con la Commissione Europea concernente alcune modifiche non sostanziali allo schema di aiuto già notificato, interlocuzione infine positivamente riscontrata dalla CE con nota C(2019)8522 del 21.11.2019 ad oggetto “Aiuti di Stato/Italia  SA 55614 (2019/N) Modifica del regime di aiuti SA 51285 (2018/N) recante modalità di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti.”.

Detto regime di aiuto, concernente sia l’indennizzo dei danni da fauna selvatica protetta sia gli investimenti per la prevenzione degli stessi danni, costituisce uno schema “quadro” nazionale che, una volta approvato definitivamente nella forma di Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  potrà quindi essere attivato e declinato dalle Regioni, Province autonome e Enti gestori delle aree protette nazionali in alternativa al regime de minimis, applicato finora ai fini della corresponsione degli indennizzi di tali danni e dei contributi per la relativa prevenzione.

Peraltro, sempre nel 2019, il regime de minimis per il settore agricolo di cui al Regolamento UE 1408/2013 è stato modificato con Regolamento (UE) 2019/316, con l’innalzamento ad € 20.000,00 del tetto contributivo massimo riconoscibile per azienda nel triennio di riferimento.

Tutto ciò premesso, nelle more della definitiva entrata in vigore a livello nazionale del regime di aiuto notificato di cui sopra, nonché della opportuna interlocuzione con le associazioni di categoria in merito all’opportunità e  modalità di attivazione a livello regionale, sulla base dello schema nazionale, dello specifico regime di aiuto, si rende necessario, come ogni anno, assicurare comunque la continuità della funzionalità dello specifico fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 ai fini della corresponsione immediata dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, avuto riguardo alle istanze del 2020 e alle istanze relative a danni da predazione occorsi nel 2019 ma non indennizzate a valere sui fondi del medesimo anno perché pervenute successivamente alla chiusura dell’operatività di Bilancio regionale, e ciò confermando per il momento, a titolo di indennizzo, l’erogazione di contributi de minimis ai sensi del Reg. UE 1408/2013.

Al fine della determinazione dei contributi erogabili, dato atto, da un lato dell’interlocuzione intercorsa tra la competente struttura tecnica regionale e l’Associazione Regionale Allevatori ARAV ai fini della conferma dei valori tabellari di riferimento dei capi predati, dall’altro della necessità di aggiornare e modificare in maniera non sostanziale i criteri e le modalità per il riconoscimento e la quantificazione dei danni diretti ed indiretti (avuto riguardo, ad esempio, alle predazioni a carico di specie e razze allevate per le quali non sono disponibili valori tabellari di riferimento; alla quantificazione dei danni indiretti di tipo forfettario; alla documentazione comprovante spese riconoscibili a titolo di danno indiretto), si approvano per il 2020 i criteri qualitativi e quantitativi ai fini dell’ammissibilità e della quantificazione dei danni diretti e indiretti, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante della presente delibera, dando atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile agli aventi diritto, a titolo di indennizzo danni, un contributo pari al valore economico del danno quantificato sulla base dei suddetti criteri.

Per quanto riguarda la modulistica (Modello di verbale di accertamento predazione da grande carnivori al bestiame domestico; Modulo di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, già approvati con la richiamata DGR 318/2019), si dà atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l’approvazione di eventuali modifiche o aggiornamenti dei suddetti modelli che dovessero rendersi necessari.

Per quanto riguarda infine l’iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, lo stesso viene aggiornato nei termini riportati nell’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, e ciò in particolare alla luce della riorganizzazione delle funzioni non fondamentali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione dal 1° ottobre 2019 ai sensi della DGR n. 1079 del 30/07/2019.

Infine, tenuto conto delle istanze per indennizzo danni da grandi carnivori già pervenute ai competenti Uffici regionali dalla fine 2019 ad oggi e dell’andamento tendenziale delle predazioni negli anni precedenti, si confermano in via previsionale in € 200.000,00 i fabbisogni per l’anno 2020 ai fini dell’erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni di cui trattasi, da quantificarsi secondo i criteri di cui al presente provvedimento.

Avuto riguardo ai relativi interventi di prevenzione, si dà atto della prossima attivazione del Bando 2020 relativo all’Intervento 4.4.3 del PSR Veneto 2014-2020 concernente “Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica” (misure di prevenzione dagli attacchi al bestiame domestico da parte di grandi carnivori selvatici), con una dotazione, come già  nel 2019, pari ad € 500.000,00 ai fini della corresponsione al 100% delle spese ammissibili per l’acquisto di sistemi di prevenzione (recinzioni elettrificate mobili e semimobili, recinzioni fisse, dissuasori acustici e ottici). Peraltro, preso atto dei vincoli imposti dalla regolamentazione generale dei bandi PSR, concernenti sia i criteri per l’assegnazione dei punteggi e l’individuazione di un punteggio minimo, sia le tempistiche di apertura dei bandi stessi, nonché considerata l’importanza strategica degli interventi di prevenzione dei danni da predazione in un’ottica di migliore coesistenza tra la presenza dei Grandi carnivori e le attività economiche montane, si ravvisa l’opportunità di prevedere una dotazione finanziaria, comunque residuale rispetto al suddetto bando PSR, dell’importo di € 50.000,00 a valere sul fondo regionale di cui al presente provvedimento (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6), ai fini della corresponsione in regime de minimis ai sensi  del Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i, di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per interventi di prevenzione dei danni da predazione da Grandi carnivori, in particolare nei seguenti casi:

  1. nei contesti territoriali e aziendali per i quali, sulla base dei criteri per l’assegnazione del punteggio fissati dal bando per la Misura 4.4.3 del PSR, non viene raggiunto il punteggio minimo (35 punti) previsto per l’ammissibilità dell’istanza;
  2.  per interventi di carattere urgente e indifferibile non compatibile con le tempistiche previste dal suddetto Bando del PSR, ad esempio a seguito di eventi di predazione che avvengano successivamente alla chiusura del bando in aree precedentemente non interessate dalla presenza di grandi Carnivori.

Le condizioni di ammissibilità al suddetto strumento di sostegno, gli interventi ammissibili e i criteri per il riconoscimento delle spese sostenute sono definiti nell’Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento, dando atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l’approvazione della relativa modulistica.

Tutto ciò premesso, preso atto delle disponibilità recate per l’annualità 2020 dal capitolo di spesa n. 101930 “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria “ del Bilancio di previsione 2020 -2022, con il presente provvedimento si autorizza l’importo massimo complessivo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi de minimis (Regolamento 1408/2013 e s.m.i.) a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, di cui indicativamente € 200.000,00 per indennizzo danni ed € 50.000,00 a titolo di prevenzione.

Ai fini dell’erogazione agli aventi titolo dei contributi di cui trattasi, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria:

  1. la notifica agli aventi titolo dei contributi de minimis per indennizzo e prevenzione dei danni causati da grandi carnivori erogabili sulla base dei criteri riportati rispettivamente nell’Allegato A e nell’Allegato C, facenti parte integrante del presente provvedimento, previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale de minimis, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  2. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) e s.m.i.,  ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall’attività venatoria;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;

VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014 e s.m.i.;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018 e n. 318 del 26.03.2019;

PRESO ATTO della disponibilità recata per l’annualità 2020 dal capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio di previsione 2020 - 2022;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

  1. di approvare, in applicazione dell’articolo 3 della LR. 6/2013, ai fini della corresponsione di contributi de minimis ai sensi del Regolamento 1408/2013 e s.m.i a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici (Orso, Lupo e Lince) alle produzioni agricole e zootecniche nel 2020:
    1. i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione economica dei danni causati nel 2020 da grandi carnivori selvatici (Orso, Lupo e Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, Allegato A al presente provvedimento;
    2. lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, Allegato B al presente provvedimento;
    3. i criteri e le condizioni di ammissibilità ai fini dell’erogazione di contributi a titolo di prevenzione, Allegato C al presente provvedimento;
  2. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni relativi alle istanze del 2019 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all’Allegato A alla DGR n. 318 del 26.03.2019;
  3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo massimo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi de minimis (Regolamento 1408/2013 e s.m.i.) a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche di cui al punto 1, lettera a), nonché dei danni relativi ad istanze del 2019 residue, non evase nell’anno di riferimento in quanto pervenute dopo la chiusura dell’operatività di bilancio, di cui al punto 2;
  4. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria:
    1. l’approvazione e le modifiche che dovessero rendersi necessarie alla modulistica, già approvata con DGR n. 318 del 26.03.2019, relativa all’accertamento e alle istanze a titolo di indennizzo dei danni, nonché l’approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze a titolo di prevenzione di cui al punto 1, lettera c;
    2. la concessione agli aventi titolo dei contributi de minimis per prevenzione e danni causati da grandi carnivori di cui al punto 1 lettere a) e c), previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale de minimis, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
    3. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera b), per un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo 101930 dell’annualità 2020 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
  5. di determinare in € 250.000,00  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per l’anno 2020 sul capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione 2020-2022;
  6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_321_20_AllegatoA_417277.pdf
Dgr_321_20_AllegatoB_417277.pdf
Dgr_321_20_AllegatoC_417277.pdf

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