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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 17 marzo 2020


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 233 del 02 marzo 2020

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2020. Deliberazione/CR n. 10 del 14.02.2020 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità di attuazione, anno 2020, degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento, in specifici settori, per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 21 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati quali assegnatari dei contributi tra i 157 Comuni destinatari.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale” e sue s.m.i., la Regione del Veneto ha promosso, tra l’altro, interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare, con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure, termini e modalità per l’attuazione dei medesimi.

Con riferimento quindi ai Comuni montani, a partire dall’esercizio 2007 e fino al 2010, la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani destinatari dei contributi, elencati secondo l’ordine decrescente di una graduatoria di “svantaggio socio-economico” determinata in base alle priorità ed ai criteri individuati dalla legge medesima e con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti.

Allo stesso scopo, a partire dal 2008, gli interventi regionali in oggetto sono stati finalizzati anche al sostegno delle spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, L.R. 30/2007) in specifici settori, e cioè: servizi sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e scuole.

In tale arco temporale, la Giunta Regionale, con appositi provvedimenti che per ciascun esercizio finanziario ne hanno stabilito criteri e modalità attuative, ha determinato, tra i Comuni individuati quali destinatari, il numero degli assegnatari di contributo, specificando anche gli importi a ciascuno spettanti, fino all’esaurimento delle somme stanziate per ciascun esercizio e con un limite massimo contributivo assegnabile rimasto invariato negli anni e pari ad euro 20.000,00.

In continuità e analogia con il passato, la Regione del Veneto intende promuovere, anche per il corrente anno 2020 e con riguardo alle sole spese di gestione e funzionamento, il sostegno ai Comuni delle aree svantaggiate di montagna.

Infatti, la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022” ha provveduto a stanziare, per il corrente esercizio, euro 150.000,00 sul capitolo 101064 “Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna”, art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30.

Con riguardo alle suddette risorse finanziarie a disposizione, e ad indicazione normativa invariata nonché sulla scorta di quanto deliberato nel periodo 2008/2019, con il presente atto si ripropongono anche per il 2020, ai fini dell’assegnazione contributiva in argomento, i criteri approvati nell’esercizio 2016 (D.G.R. n. 1233/01.08.2016) come confermati nei successivi esercizi 2017, 2018 e 2019, rispettivamente con le DD.G.R. nn. 715/29.05.2017, 400/10.04.2018 e 509/30.04.2019.

All’approvazione della Giunta Regionale, quindi, per l'attuazione degli interventi in oggetto per il corrente esercizio finanziario 2020, si propongono i criteri e le modalità operative specificati nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, considerato che, destinatari degli interventi regionali in oggetto risultano essere i 157 Comuni montani elencati nell’ordine decrescente della graduatoria di svantaggio di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, così determinata con riferimento ai punteggi attribuiti sia agli indici di svantaggio che alle priorità ed alla preferenza (punti 1., 2. e 3 del predetto Allegato A).

Analogamente, sulla base dei medesimi criteri di attuazione della legge regionale in oggetto specificati nell’Allegato A suddetto, e nel confermare la destinazione dei contributi al sostegno delle spese di gestione e funzionamento in specifici settori (rispettivamente, punti 4., 5., e 6. dello stesso Allegato A) si propongono altresì, quali assegnatari dell’intervento regionale, i 21 Comuni in situazione di “elevato svantaggio” socio-economico, elencati nell’ordine di graduatoria di cui all’Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, e per le quote per ciascuno determinate e specificate nell’ultima colonna dello dell’Allegato C medesimo.

Da ultimo, ai fini della liquidazione e revoca dei contributi come sopra determinati, nonché della gestione delle eventuali economie, con il presente provvedimento si propongono all’approvazione della Giunta Regionale i criteri e le modalità di cui ai punti 7., 8., 9., 10. e 11. dell’Allegato A, relativi:

  • ai termini ed alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione contributi, e relativa documentazione da allegare: punto 7.
  • all’impegno di spesa: punto 8.
  • all’erogazione dei contributi: punto 9.
  • alla revoca dei contributi: punto 10.
  • alla gestione delle eventuali economie: punto 11.

In data 26 febbraio 2020 la Terza Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla suddetta ripartizione dei criteri.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29.11. 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 26.10.2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale”;

VISTA la L.R. 07.01.2011, n. 1 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTO l'articolo 2 co. 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l’articolo 26, c. 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 01.08.2016 n. 1233, 29.05.2017 n. 715, 10.04.2018 n. 400, e 30.04.2019 n. 509;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022”;

VISTA la D.G.R. 29.11.2019, n. 1716 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16.12.2019, n. 10 “Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022”;

VISTA la D.G.R. 21.01.2020, n. 30 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 – 2022”;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 10 del 14.02.2020;

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla Terza Commissione Consiliare in data 26 febbraio 2020;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare, a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e per il corrente esercizio 2020, i criteri e le modalità specificati nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, di attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento in specifici settori (art. 7, c. 3, L.R. 26/10/2007 n. 30), già stabiliti dalla Giunta Regionale nell’esercizio 2016 con deliberazione n. 1233/2016, e confermati anche nelle successive annualità 2017, 2018 e 2019;
  3. di individuare per la medesima annualità 2020, ai fini dell’assegnazione nonché erogazione dei contributi regionali di cui al precedente punto 2.:
  • quali destinatari degli interventi in oggetto (art. 2 comma 1 lettera a, L.R. 26/10/2007 n. 30), i 157 Comuni montani elencati secondo la graduatoria di “svantaggio socio-economico” di cui all’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
  • quali assegnatari degli interventi in argomento, i 21 Comuni in situazione di elevato “svantaggio socio-economico”, elencati nella graduatoria di cui all’Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
  • di determinare l’entità dei contributi negli importi indicati a fianco di ciascun Comune assegnatario elencato nella graduatoria dell’Allegato C suddetto (ultima colonna);
  1. di determinare in € 150.000,00 l'importo massimo dell’obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio e con proprio atto, il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101064 “Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del Bilancio di Previsione 2020/2022;
  2. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con l’apposito atto di cui al precedente punto 4.:
  • è di natura non commerciale;
  • rientra nell’obiettivo DEFR 2020/2022 “09.07.02/00 Sostenere i piccoli Comuni nelle aree svantaggiate di montagna”
  • non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di provvedere, con proprio atto e come stabilito nell’Allegato A:
  • all’erogazione dei contributi economici ai Comuni collocati nella graduatoria di assegnazione di cui al precedente punto 3. (Allegato C), che adempiano alla trasmissione, con la tempistica e le modalità indicati nei criteri specificati nell’Allegato A, di apposita domanda di erogazione dei contributi negli importi individuati ed assegnati con il presente provvedimento;
  • all’eventuale revoca dei contributi assegnati, nonché alla gestione di eventuali economie;
  1. di incaricare altresì il Direttore medesimo dell’esecuzione della presente deliberazione;
  2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, c. 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_233_20_AllegatoA_416221.pdf
Dgr_233_20_AllegatoB_416221.pdf
Dgr_233_20_AllegatoC_416221.pdf

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