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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 18 febbraio 2020
Determinazioni in merito alla rete sanitaria per pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza non detentiva - Legge 81/2014. Accreditamento CTRP A Don Girelli ed attivazione di una nuova struttura CTRP A. Deliberazione n. 2/CR del 7 gennaio 2020.
Con il presente provvedimento viene definita la programmazione regionale dell'offerta residenziale extraospedaliera per i pazienti autori di reato in misura di sicurezza non detentiva.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il DPCM 1° Aprile 2008 ha previsto il trasferimento dall’Amministrazione Penitenziaria alle Regioni delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Il suddetto trasferimento interessa anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), come illustrato dalle “Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Casa di Cura e Custodia” di cui all’Allegato C del predetto DPCM.
La legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” e in particolare l’articolo 3-ter dal titolo “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ha stabilito che a far data dalla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie denominate Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – REMS - fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di Salute Mentale.
Il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 recante “disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” che dispone modifiche all’art 3 ter sopra citato, ha previsto, tra l’altro, la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 31 marzo 2015. Rileva il principio dell'extrema ratio dei ricoveri in REMS, solo là dove le misure di sicurezza non detentive non siano assolutamente praticabili.
Nelle REMS possono essere ricoverati soltanto pazienti autori di reato affetti da gravi disturbi mentali quali disturbi dello spettro psicotico o depressivi maggiori o disturbi gravi della personalità (Cass., S.U. Pen., 9163/2005), eventualmente in comorbidità con altri disturbi, che si sono espressi sul piano funzionale in reati sintomo e che manifestano un effettivo bisogno di cure psichiatriche a elevata intensità.
Nella Regione del Veneto la rete dei servizi per pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza è così strutturata:
A fronte della DGR 3442/2010 è stata successivamente approvata, con DGR 1331/2012 la sperimentazione della CTRP A Don Girelli per n. 18 posti letto.
Con il presente provvedimento, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni della L. 81/2014 che stabiliscono il carattere residuale degli internamenti in REMS ponendo al centro del nuovo sistema i trattamenti in contesti territoriali e residenziali, si propone di ridefinire il sistema di offerta residenziale con l’attivazione di una CTRP A altamente specializzata nella presa in carico di pazienti autori di reato in misura di sicurezza non detentiva, di sesso femminile, con accreditamento per 16 p.l., di cui due per pazienti residenti nella Regione del Veneto; si rappresenta che è già stato avviato l’iter ai sensi della Legge 22/2002. I rimanenti 14 posti letto sono destinati esclusivamente a pazienti provenienti da altre Regioni con oneri a carico di queste ultime.
In sintesi la programmazione regionale in materia deve prevedere 18 posti letto come di seguito declinato:
Le suddette unità di offerta si configurano come CTRP tipo A con aumentata capacità ricettiva e diversa equipe rispetto alle CTRP A di cui alla DGR 1616/2008 e succ. modif. Restano invariati gli altri requisiti.
Per quanto riguarda l'equipe si deve far riferimento alle indicazioni di cui alle DGR 3442/2010 e 1331/2012.
Le spese sanitarie generate dall’inserimento di pazienti (retta sanitaria) trovano copertura dal Fondo statale per la realizzazione del programma assistenziale per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) (D.L. 22/12/2011 n. 211 – DEL. CIPE 21/12/2012 n. 143), nella misura definita in sede di riparto del finanziamento.
La complessità derivante dell’applicazione della Legge 81/2014 richiede l’implementazione di continui momenti formativi, considerati elementi fondamentali nella Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura per una appropriata gestione delle misure di sicurezza per i non imputabili.
Inoltre, al fine di aumentare concretamente la collaborazione fra area sanitaria e magistratura, nel rispetto dei reciproci ruoli ed in armonia con quanto previsto dal Protocollo tra la Regione e la Magistratura si propone di attivare un elenco di esperti di comprovata esperienza per l’effettuazione di perizie su richiesta della magistratura. Per definire tale elenco sarà formalizzato uno specifico avviso di selezione rivolto al personale delle Aziende Ulss dipendente e convenzionato.
La Quinta Commissione consiliare ha esaminato nella seduta n. 163 del 16 gennaio 2020 la proposta di deliberazione n. 2/CR/2020 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (Pagr n. 496 trasmesso con nota acquisita al prot. regionale n. 30136 del 22/01/2020).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il DPCM 1° Aprile 2008;
VISTA la legge 17 febbraio 2012, n. 9;
VISTA la legge 30 maggio 2014, n. 81;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 48 del 2018;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 2 del 7 gennaio 2020;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 16 gennaio 2020 (Pagr n. 496-2/CR/2020 trasmesso con nota acquisita al prot. regionale n. 30136 del 22/01/2020);
delibera
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