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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 18 febbraio 2020
Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021 (Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019).
Con il presente provvedimento viene recepito l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali delle strutture accreditate, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, rinnovato per il triennio 2019-2021, con contestuale assegnazione dei budget.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 4 della Legge 24 ottobre 2000 n. 323, di riordino del settore termale, prevede, al comma 4, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle more del rinnovo del succitato accordo, la Regione con DGR 4 giugno 2019 n. 752 ha confermato il tetto complessivo lordo regionale così come definito dalla precedente DGR 6 giugno 2017, n. 815 pari a 23.940.316,00 €, mantenendo invariate sia le quote tariffarie di cui all’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 9 febbraio 2017, relative alle prestazioni di cui all’Allegato 9 del DPCM 12 gennaio 2017, che la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni termali pari a 55,00 €.
In data 17 ottobre 2019, la Conferenza Stato-Regioni con atto Rep. Atti n. 169/CSR ha espresso l'Intesa ai fini del recepimento dell'Accordo tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e Federterme per il triennio 2019-2021. L’Accordo, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, stabilisce di non incrementare le tariffe termali di cui all’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, già recepito con delibera regionale n. 815 del 6 giugno 2017, ancorché scadute il 31 dicembre 2018. Le tariffe rimangano quindi validi ed efficaci fino a quando saranno sostituite da un nuovo accordo.
Così pure vengono confermati i livelli tariffari differenziati nella misura definita all’epoca sulla base della partecipazione o meno al finanziamento della Fondazione per la Ricerca Scientifica termale ovvero ad altro ente di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 323/2000 ovvero ad enti iscritti all’anagrafe di cui all’articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382.
Come previsto nel precedente provvedimento succitato, ogni struttura accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l’anno di competenza. Nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato, l’eventuale attività in supero al budget potrà essere ristorata attraverso la riscossione del ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta nessuna altra remunerazione, oltre al ticket riscosso.
L’eventuale economia sul tetto regionale rilevata a consuntivo sarà ripartita tra le strutture interessate proporzionalmente all’attività in esubero e al netto del ticket, con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.
Si propone, quindi, di assegnare per ogni stabilimento termale accreditato la quota di budget secondo quanto definito con DGR del 6 giugno 2019 n. 752 e successive modifiche intervenute. Le quote di budget assegnate per ogni singolo stabilimento termale accreditato sono indicate nell’Allegato B alla presente delibera che ne costituisce parte integrante.
Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale la stessa sarà valorizzata secondo le tariffe vigenti per l’anno di competenza.
Inoltre, le prestazioni erogate oltre il budget lordo assegnato devono essere comunicate dalla struttura termale all’Azienda ULSS competente separatamente rispetto all’attività a carico del SSR, nel dettaglio tipologia della prestazione e relativo importo, e saranno oggetto di contabilizzazione nel flusso regionale ed extraregionale esclusivamente le prestazioni oltre budget remunerate per intero, fino al pieno utilizzo della somma da ripartire. Le somme riconosciute a copertura delle prestazioni erogate oltre il budget non costituiscono incremento di budget per l’anno successivo.
Gli stabilimenti termali sono tenuti alla chiusura contabile dell’attività annuale nel rispetto delle tempistiche utili per l’invio dei flussi di attività e di mobilità.
Le Aziende ULSS e le strutture termali accreditate della Regione Veneto perfezionano gli accordi contrattuali secondo le disposizioni e lo schema approvato di cui alla DGR n. 752/2019, Allegato B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 24 ottobre 2000, n. 323; VISTA la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208; VISTO il DPCM 12 gennaio 2017; VISTA la DGR 31 luglio 2007, n. 2417; VISTA la DGR 6 giugno 2017, n. 815; VISTA la DGR 4 giugno 2019, n. 752; VISTO il DDR 22 luglio 2019, n. 83; VISTA l’Intesa - Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019; VISTO l'art. 2 comma 2 della lett. c) della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
(seguono allegati)
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