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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 18 febbraio 2020


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 166 del 14 febbraio 2020

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 - DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese". Azione 3.4.2 - DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Determinazioni sui requisiti delle società fornitrici della figura professionale di Temporary Export Manager (TEM). Proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sul "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese", giusta DGR n. 1779 del 29 novembre 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in relazione ai bandi in oggetto citati, si dispone la modifica delle disposizioni che determinano i requisiti d’idoneità delle società di servizi a fornire servizi di consulenza specialistici per l’internazionalizzazione e l’export tramite figure professionali denominate “Temporary Export Manager (TEM)”. Contestualmente si approva la proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando approvato con DGR n. 1779/2019.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Il POR FESR Veneto 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo specifico “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, contempla l’azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, specificamente destinata ad incentivare gli strumenti definiti con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese” e l’azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”, con la quale si intende aumentare il numero delle PMI venete che intraprendono processi di internazionalizzazione e di penetrazione o consolidamento nei mercati esteri.

In attuazione della citata azione 3.4.1, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 del 29 novembre 2019 è stato approvato il “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”, di cui all’Allegato A, parte integrante della stessa deliberazione. Riguardo, invece, all’azione 3.4.2, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1967 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle PMI”, di cui all’Allegato A, parte integrante della stessa deliberazione.

Ciò premesso, in entrambi i bandi sopra citati, per la realizzazione dei riferiti progetti esecutivi, tra le spese ammissibili sono previste quelle d’impiego di una figura manageriale specialistica, esterna al personale delle imprese coinvolte nel progetto, quindi a carattere temporaneo, definita Temporary Export Manager (TEM), il quale è dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nei mercati dei paesi obiettivo, all’analisi per la commercializzazione o lo sviluppo di iniziative commerciali da condurre all’estero, alla definizione di modelli di business per l’internazionalizzazione e di piani export.

Nel “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese” (Allegato A alla DGR n. 1779/2019) la definizione di Temporary Export Manager (TEM) ed i relativi requisiti sono individuati all’articolo 6, comma 3, lettera a), all’interno della specifica voce di spesa “a.2” – “Consulenze specialistiche di business”.

Nel “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle PMI” (Allegato A alla DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019) la definizione di Temporary Export Manager (TEM) ed i relativi requisiti sono individuati all’articolo 5, commi 2 e 4. In particolare, al comma 2 è inserita la tabella dei servizi specialistici per l’internazionalizzazione finanziati dal bando, la quale individua lo specifico servizio denominato “C.1” – “Affiancamento specialistico (Temporary Export Manager – TEM)”.

Per entrambi i bandi, tra le modalità di acquisizione del Temporary Export Manager (TEM), è prevista la possibilità che il TEM possa essere << un professionista messo a disposizione da una società di Temporary Export Manager iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico vigente alla data di pubblicazione del presente bando. >>. Al termine del citato periodo, ciascun bando riporta poi la seguente indicazione operativa tramite nota a piè di pagina, che recita: << Si rimanda alla pagina dedicata nel sito Internet del MISE:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037085-voucher-per-l-internazionalizzazione-2017 >>.

Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 58285 il 6 febbraio 2020 a firma del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene segnalato, con specifico riferimento al solo bando approvato con DGR n. 1779/2019, che con adunanza del 4 febbraio 2020 l’Autorità ha rilevato che la diposizione sopra citata è stata ritenuta idonea a << restringere ingiustificatamente il novero dei Temporary Export Manager disposti a prestare la specifica consulenza richiesta per le imprese partecipanti >>, in quanto l’elenco a cui il bando fa riferimento << è stato predisposto ai fini dello svolgimento di quella specifica procedura bandita nel 2017 e, pertanto, oggi non è più possibile inserire alcun nuovo iscritto ancorché dotato dei requisiti richiesti >>.

Nel precisare che, i bandi in oggetto, ai fini dell’acquisizione da parte dell’impresa partecipante del Temporary Export Manager non prevedono la sola modalità sopra richiamata ma, per le attività consulenziali previste, consentono anche il ricorso al << libero professionista in possesso di partita IVA, associato o accreditato, in data antecedente alla pubblicazione del presente bando, presso organizzazioni associative di rappresentanza di manager che hanno sottoscritto contratti nazionali >> (Allegato A alla DGR n. 1779/2019, art. 6, c. 3, lett. a), 2° punto e Allegato A alla DGR n. 1967/2019, art. 5, c. 4), si ritiene in ogni caso di recepire le indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Pertanto, come peraltro evidenziato dalla stessa Autorità, si ritiene di ammettere in relazione alle pertinenti voci di spesa di entrambi i bandi di cui trattasi anche quelle relative a servizi prestati da società di Temporary Export Manager che rispondono a requisiti analoghi a quelli previsti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “decreto interministeriale”) dell’8 aprile 2019 e stabiliti con “circolare operativa” n. 2/394/2019, rubricata “Inserimento temporaneo in azienda di Temporary Export Manager (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE”.

Si propone, pertanto, di modificare l’articolo 5 dell’Allegato A alla DGR n. 1967/2019 e l’articolo 6 dell’Allegato A alla DGR n. 1779/2019 includendo tra i soggetti idonei a fornire i servizi di TEM le Società di Servizi che rispondono ai seguenti requisiti:

  • sono attive e risultano iscritte al Registro delle imprese;
  • sono costituite nella forma di società di capitali;
  • hanno nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).

Di conseguenza, l’Allegato A alla DGR n. 1779/2019, articolo 6, comma 3, lettera a), 2° punto, viene modificato disponendo la soppressione della nota a piè di pagina n. 20 e l’aggiunta, dopo il periodo <<oppure un professionista messo a disposizione da una società di Temporary Export Manager iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico vigente alla data di pubblicazione del presente bando.>> della seguente parte: <<Sono altresì ammessi i professionisti messi a disposizione dalle società di Temporary Export Manager che alla data di presentazione della domanda di sostegno rispettano i seguenti requisiti:

  • sono attive e risultano iscritte al Registro delle imprese;
  • sono costituite nella forma di società di capitali;
  • hanno nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).>>.

L’Allegato A alla DGR n. 1967/2019, articolo 5, comma 4, viene modificato disponendo la soppressione della nota a piè di pagina n. 6 e l’aggiunta, dopo il periodo <<oppure un professionista messo a disposizione da una società di Temporary Export Manager iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico vigente alla data di pubblicazione del presente bando.>> della seguente parte: <<Sono altresì ammessi i professionisti messi a disposizione dalle società di Temporary Export Manager che alla data di presentazione della domanda di sostegno rispettano i seguenti requisiti:

  • sono attive e risultano iscritte al Registro delle imprese;
  • sono costituite nella forma di società di capitali;
  • hanno nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).>>.

Le stesse modifiche sopra citate sono inoltre oggetto di inserimento negli Allegati “D” - “Modalità operative di rendicontazione” alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1779/2019 e n. 1967/2019, all’interno di ciascun paragrafo 3.

Inoltre, nell’Allegato D alla DGR n. 1967/2019, paragrafo 2.3 “Ammissibilità delle spese” si registra una dicitura non corrispondente a quella indicata all’articolo 6 “Spese ammissibili” del bando (Allegato A alla DGR n. 1967/2019). Si propone la correzione delle indicazioni nell’Allegato D, dovute a un mero errore materiale, secondo quanto stabilito nel bando all’articolo 6, comma 2 << (…) Le spese devono essere sostenute e pagate entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di concessione del sostegno. (…) >>. Pertanto, nell’Allegato D alla DGR n. 1967/2019, paragrafo 2.3 “Ammissibilità delle spese”:

  • il periodo contenuto nel punto elenco: << - Le spese possono essere sostenute (fa fede la data di emissione della fattura o parcella) dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno e fino alla presentazione della domanda di pagamento del sostegno. >> viene sostituito dal seguente periodo: << - Le spese possono essere sostenute (fa fede la data di emissione della fattura o parcella) dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno ed entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di concessione del sostegno.>>;
  • il periodo contenuto nel punto elenco: << - le spese sostenute devono essere pagate entro la data di presentazione (tramite “SIU”) della domanda di pagamento del sostegno. >> viene sostituito dal seguente periodo: << - le spese sostenute devono essere pagate entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di concessione del sostegno.>>.

Infine, vista la prossima scadenza stabilita per la presentazione delle domande di sostegno in relazione al “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”, Allegato A alla DGR n. 1779/2019, articolo 10, comma 2, alla luce delle determinazioni introdotte con il presente provvedimento, al fine di porre tutti i potenziali partecipanti al bando nelle condizioni di conoscere quanto stabilito con il presente provvedimento, si dispone la proroga del termine per la presentazione delle domande dalle ore 17.00 del giorno 18 febbraio 2020 fino alle ore 17.00 del giorno 10 marzo 2020.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo, 2 comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la comunicazione COM (2010) del 3 marzo 2010 della Commissione europea;

VISTO i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea;

VISTA la decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 della Commissione europea;

VISTE le leggi regionali 25 novembre 2011, n. 26 e 30 maggio 2014, n. 13;

VISTO l’articolo, 2 comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45;

VISTA la deliberazione n. 77/CR del 17 giugno 2014 della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014 del Consiglio regionale;

VISTE le deliberazioni n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1° settembre 2015, n. 1500 del 29 ottobre 2015, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216, n. 226 del 28 febbraio 2017, n. 581 del 28 aprile 2017, n. 1140 del 31 luglio 2018, n. 1779 del 29 novembre 2019, n. 1967 del 23 dicembre 2019 della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;

VISTO il decreto interministeriale MISE – MEF dell’8 aprile 2019 e la riferita circolare operativa n. 2/394/2019 “Inserimento temporaneo in azienda di Temporary Export Manager (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE”, punto 6. “Requisiti della società di servizi”;

VISTA la nota del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rif. n. S3833, registrata al protocollo regionale al n. 58285 il 6 febbraio 2020;

delibera

  1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

  2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, la modifica della DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”, in relazione all’Allegato A, articolo 6, comma 3, lettera a), 2° punto, disponendo la soppressione della nota a piè di pagina n. 20 e aggiungendo, dopo il periodo “oppure un professionista messo a disposizione da una società di Temporary Export Manager iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico vigente alla data di pubblicazione del presente bando.” la seguente parte: “Sono altresì ammessi i professionisti messi a disposizione dalle società di Temporary Export Manager che alla data di presentazione della domanda di sostegno rispettano i seguenti requisiti:
    • sono attive e risultano iscritte al Registro delle imprese;
    • sono costituite nella forma di società di capitali;
    • hanno nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese;
    • non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).";
  3. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, la modifica della DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle PMI” in relazione all’Allegato A, articolo 5, comma 4, disponendo la soppressione della nota a piè di pagina n. 6 e aggiungendo, dopo il periodo “oppure un professionista messo a disposizione da una società di Temporary Export Manager iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico vigente alla data di pubblicazione del presente bando.” la seguente parte: “Sono altresì ammessi i professionisti messi a disposizione dalle società di Temporary Export Manager che alla data di presentazione della domanda di sostegno rispettano i seguenti requisiti:
    • sono attive e risultano iscritte al Registro delle imprese;
    • sono costituite nella forma di società di capitali;
    • hanno nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese;
    • non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).";
  4. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, la proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”, disponendo la modifica dell’Allegato A alla DGR n. 1779 del 29 novembre 2019, articolo 10, comma 2, mediante la sostituzione delle parole “ore 17.00 del 18 febbraio 2020” con le parole “ore 17.00 del 10 marzo 2020”;
  5. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa e in conseguenza alle modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3, le seguenti modifiche all’Allegato D “Modalità operative di rendicontazione” della DGR n. 1779 del 29 novembre 2019:
    Al paragrafo 3, sub-paragrafo 3.2, punto 2 “Consulenze specialistiche di business”, dopo il secondo punto elenco è aggiunto il seguente ulteriore punto elenco: “- Sono altresì ammessi i professionisti messi a disposizione da società di Temporary Export Manager che rispettano i requisiti previsti con decreto interministeriale MISE – MEF dell’8 aprile 2019 e stabiliti nell'Allegato A alla DGR n. 1779/2019 (bando), articolo 6.”;

  6. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa e in conseguenza alle modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3, le seguenti modifiche all’Allegato D “Modalità operative di rendicontazione” della DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019:

  • Al paragrafo 3, sub-paragrafo 3.1, dopo il dodicesimo punto elenco è aggiunto il seguente ulteriore punto elenco: "- Sono altresì ammessi i professionisti messi a disposizione da società di Temporary Export Manager che rispettano i requisiti previsti con decreto interministeriale MISE – MEF dell’8 aprile 2019 e stabiliti nell'Allegato A alla DGR n. 1967/2019 (bando), articolo 5. ";
  • Al paragrafo 2.3 “Ammissibilità delle spese”:
    • il periodo contenuto nel punto elenco: "- Le spese possono essere sostenute (fa fede la data di emissione della fattura o parcella) dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno e fino alla presentazione della domanda di pagamento del sostegno." viene sostituito dal seguente periodo: "- Le spese possono essere sostenute (fa fede la data di emissione della fattura o parcella) dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno ed entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di concessione del sostegno.";
    • il periodo contenuto nel punto elenco: "- le spese sostenute devono essere pagate entro la data di presentazione (tramite “SIU”) della domanda di pagamento del sostegno." viene sostituito dal seguente periodo: "- le spese sostenute devono essere pagate entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di concessione del sostegno.";
  1. di disporre la pubblicazione sul sito Internet regionale, alla sezione “Bandi Avvisi e Concorsi”, alle pagine dedicate ai bandi di cui trattasi, delle versioni consolidate degli Allegati “A” e “D” alle DGR n. 1779/2019 e n. 1967/2019, che comprendono le modifiche approvate con il presente atto;
  2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ad esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA di cui alla DGR n. 226/2017, il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;

  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

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