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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 18 febbraio 2020


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 03 febbraio 2020

Espressione dell' intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 54 del 26 settembre 2019 concernente misure di regolamentazione dell'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 54 del 26 settembre 2019 “Misure di regolamentazione dell’esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’area di Piazza San Marco e dell’area Realtina, da sottoporre ad intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività culturali –S.A.B.A.P. ai sensi dell’art.1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222”.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 54 del 26 settembre 2019 il Consiglio comunale di Venezia adottava alcune misure di regolamentazione e limitazione delle attività commerciali operanti nell’area di Piazza San Marco e nell’area Realtina ai fini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Venivano individuate le seguenti aree: Piazza San Marco, Piazzetta San Marco, Piazzetta dei Leoncini, Ponte di Rialto, Ruga dei Oresi, Sotoportego dei Oresi, Sotoportego de Rialto, Campo San Giacomo di Rialto, Naranzeria, ed Erbaria.

Le misure proposte dal Comune prevedevano in particolare:

  1. il divieto, per un periodo di tre anni, di insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare e di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, compresa la panificazione, o il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica;
  2. l’apertura nelle suddette aree, anche per trasferimento, per un periodo di tre anni, di alcune tipologie di attività commerciali tassativamente elencate, quali:
  • commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
  • librerie;
  • gallerie d’arte e antiquari;
  • arredamento e design;
  • commercio al dettaglio e/o produzione di oggetti preziosi;
  • commercio di orologi di alta gamma;
  • commercio e restauro di oggetti d’arte, cose antiche o articoli d’antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
  • artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”;
  1. il divieto, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di effettuare trasferimenti nell’ambito delle suddette aree, nonché il divieto di trasferimento da altre zone;
  2. il trasferimento di attività esistenti e diverse da quelle ammesse è consentito esclusivamente nelle aree di provenienza a condizione che non comporti significativi aumenti di superficie, né di categoria merceologica.

Il provvedimento comunale prevedeva altresì, per le attività già esistenti nelle aree interessate, alcune misure tecniche di adeguamento estetico/visivo al contesto territoriale di riferimento, da attuarsi entro il termine di sei mesi dall’intesa regionale.

Il provvedimento comunale veniva adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; tale disposizione prevede infatti che i Comuni, d'intesa con le Regioni, sentita la competente Soprintendenza presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, nonché le associazioni di categoria, adottino provvedimenti limitativi all'esercizio di attività economiche per ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Tali misure possono consistere nel divieto ovvero nell'assoggettamento al regime dell'autorizzazione laddove l'attività sia libera ovvero sottoposta al regime semplificato della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della vigente normativa.

Il provvedimento si inseriva in un più ampio quadro di misure adottate dal Comune al fine di assicurare un più adeguato livello di tutela del patrimonio culturale del territorio della Città Antica.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 maggio 2018 veniva espressa una prima intesa regionale, ai sensi della citata normativa statale, sulla deliberazione della Giunta comunale n. 138 dell’11 maggio 2018 recante misure di limitazione delle attività di vendita e/o di produzione di generi alimentari per il consumo su pubblica via (cd. “take away”) non ritenute compatibili con le suddette esigenze di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del centro storico veneziano.

In relazione all’odierno provvedimento comunale, pervenuto l’ 11 ottobre 2019, con nota regionale del 23 ottobre 2019 venivano richiesti chiarimenti contenutistici e documentali con particolare riferimento al divieto di trasferimento delle attività esistenti e diverse da quelle ammesse; si rendeva necessario altresì acquisire documentazione planimetrica relativa all’area di Piazza San Marco, poiché alla documentazione originariamente trasmessa dal Comune era stata allegata la sola planimetria dell’area Realtina.

Il Comune, con note del 13 novembre 2019 e 9 dicembre 2019, riscontrava la richiesta regionale evidenziando che, per quanto concerne le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, in deroga al divieto di trasferimento all’interno delle aree interessate dalle nuove misure di limitazione, di cui alla sopra citata lettera c), sono consentiti trasferimenti nell’ambito delle medesime aree a condizione che detti trasferimenti non comportino aumenti di superficie superiori al 10 per cento della superficie autorizzata o di categoria merceologica.

Ciò premesso, si prende atto della volontà espressa dall'amministrazione comunale, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 222 del 2016, di introdurre, per un periodo di tre anni, le predette misure di limitazione di carattere merceologico e insediativo, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concernente le menzionate aree di Piazza San Marco e Rialto.

Tali aree, come osservato dal Comune, stante la presenza di complessi architettonici di rilevante interesse culturale e in relazione alla cospicua entità dei flussi turistici che le caratterizzano, necessitano infatti di un particolare livello di tutela anche sotto il profilo degli standard qualitativi dell’offerta commerciale, tesa alla valorizzazione del contesto territoriale di riferimento e delle sue tradizioni, in conformità con le linee di indirizzo formulate nel piano di gestione del sito Unesco “Venezia e la sua laguna”, richiamato nel provvedimento comunale.

L’iniziativa comunale risulta peraltro esser già stata intrapresa in altri comuni italiani in cui sono presenti aree aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di particolare rilevanza e, a quanto consta, tali iniziative presso gli altri comuni hanno avuto il positivo vaglio della giurisprudenza amministrativa per quanto attiene alla conformità con i principi europei e statali che governano l’esercizio delle attività economiche.

Si prende altresì atto del parere positivo, con prescrizioni, formulato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna -, richiamato nel provvedimento comunale, nonché del parere positivo espresso dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, come evidenziato nel provvedimento comunale medesimo.

Da ultimo si prende atto dell’esigenza, rappresentata nel provvedimento comunale, di effettuare un’attività di monitoraggio sugli effetti diretti e indiretti connessi all’introduzione delle nuove misure, nell’ambito del predetto periodo triennale di efficacia delle misure stesse.

La previsione infatti del predetto limite triennale di applicazione delle predette misure e il contestuale monitoraggio dei relativi effetti assicurano il carattere di proporzionalità e adeguatezza delle misure stesse rispetto alle finalità di tutela che si intendono perseguire.

Si propone pertanto di esprimere, in relazione al predetto provvedimento comunale, l'intesa regionale stabilita dall'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 222 del 2016, precisando sin d'ora che l'intesa ha carattere meramente programmatorio, demandando al Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella diretta ed esclusiva competenza comunale.

In considerazione della durata triennale delle misure proposte dal Comune si evidenzia che l'intesa regionale ha anch'essa durata triennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

RICHIAMATA la  propria deliberazione n. 766 del 26 maggio 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 54 del 26 settembre 2019;

VISTA la nota regionale del 23 ottobre 2019 e le successive note comunali di riscontro del 13 novembre 2019 e del 9 dicembre 2019;

delibera

  1. di approvare le premesse del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  2. di esprimere conseguentemente l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 54 del 26 settembre 2019 “Misure di regolamentazione dell’esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’area di Piazza San Marco e dell’area Realtina, da sottoporre ad intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività culturali –S.A.B.A.P. ai sensi dell’art.1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222”;
  3. di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, l'intesa di cui al punto 2) ha validità triennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
  4. di demandare alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi l'esecuzione del presente provvedimento;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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