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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 27 gennaio 2020
Autorizzazione per l'esercizio finanziario 2020 all'anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario. Art. 14 della L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
Con il presente provvedimento si autorizza il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad assumere per l’esercizio 2020 gli impegni di spesa e ad effettuare le conseguenti liquidazioni nei limiti dell’importo complessivo massimo di Euro 135.622.174,02 a carico dei capitoli n. 104088 e n. 101860, nelle more degli accertamenti delle entrate da disporre, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nel correlato capitolo di entrata statale vincolato n. 101250.
L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il settore dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico e di navigazione lagunare viene finanziato, a decorrere dal 2013, principalmente dalle risorse erariali rinvenienti dal “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario” nelle Regioni a statuto ordinario, istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 06.07.2012, n. 95, come sostituito dal comma 301, dell’art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013.
I criteri e le modalità con cui dette risorse erariali vengono ripartite e trasferite alle Regioni a statuto ordinario sono state disciplinate con DPCM del 11.03.2013, modificato ed integrato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.12.2015 e del 26.05.2017.
Il successivo D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21.06.2017, ha definito nuovi principi da adottare per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario (FNT), demandando a successivi decreti attuativi, non ancora adottati, la definizione dei criteri di implementazione.
Inoltre, il comma 4 dell' art. 27 del predetto D.L. n. 50 del 24.07.2017 ha stabilito che entro il 15 gennaio di ciascun anno, sia ripartito tra le Regioni, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna Regione l’anno precedente, da effettuarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Lo stesso art. 27 ha altresì stabilito che il riparto definitivo sia effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata.
Il protrarsi del termine di adozione del provvedimento di anticipazione delle risorse sopracitato in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti determina rilevanti criticità inerenti sia la necessità di rispettare le scadenze per il trasferimento delle risorse agli Enti locali fissate dalla L.R. n. 25/1998, fondamentali per garantire la copertura degli oneri dei contratti di servizio sottoscritti dagli Enti stessi con le aziende affidatarie dei servizi, sia la necessità di rispettare i termini di pagamento dei corrispettivi fissati nei contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario.
Il Consiglio regionale è intervenuto quindi con l’art. 14 della L.R. 29.12. 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ad autorizzare la Giunta regionale ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, nelle more dell’anticipazione della quota dello stanziamento del Fondo nazionale, un importo non superiore al limite massimo di quattro dodicesimi della quota del Fondo Nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente con gli obiettivi precipui di:
Per gli anni 2018 e 2019 è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa regionale con deliberazioni n. 130 del 07.02.2018 e n. 110 del 05.02.2019.
Si tratta ora di provvedere ad analoga operazione per l’esercizio finanziario 2020.
Tenuto conto che la quota complessivamente assegnata al Veneto per l’esercizio 2019 è ammontata ad Euro 406.866.522,06, di cui:
e che tale importo complessivo è stato accertato in bilancio con decreti del Direttore dell'UO Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 47 del 2.04.2019 e n. 132 del 27.12.2019, l’importo massimo per il quale si autorizza l’anticipazione è pari ad un totale di Euro 135.622.174,02.
La predetta anticipazione dovrà essere ripartita tra le due modalità di trasporto pubblico in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell’anno precedente a ciascuna modalità.
L’importo di Euro 135.622.174,02 dovrà essere pertanto suddiviso nel modo seguente:
L’erogazione del finanziamento complessivo di Euro 86.550.733,88 a favore degli Enti Locali per i servivi minimi di trasporto pubblico locale dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 32, c. 4 della L.R. 25/1998, in rate mensili anticipate, mentre l’erogazione dei corrispettivi contrattuali per Euro 49.071.440,14 dovrà avvenire per il tramite di Infrastrutture Venete S.r.l. ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1854 del 06.12.2019 di attuazione della L.R. n. 14.11.2018, n. 40.
A tal proposito occorre evidenziare che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 40/2018 e della D.G.R. n. 1854 del 06.12.2019, la società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. è subentrata a far data dal 01.01.2020 alla Regione del Veneto nella titolarità e nella gestione dei contratti di servizio in essere relativi al servizio ferroviario regionale e locale e precisamente nel Contratto di servizio anni 2018-2032 stipulato dalla Regione con Trenitalia S.p.A. in data 11.01.2018 (CIG 7348381BD3) e nel contratto con Sistemi Territoriali S.p.A. per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria- Mestre, Rovigo – Chioggia e Rovigo – Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria - Mestre. Periodo 01/01/2016-31/12/2019. (CIG 66256993C8), prorogato, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1590 del 29.10.2019, entro il termine massimo del 31.12.2022, limitatamente alla parte relativa al servizio di trasporto passeggeri.
Pertanto la Regione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 4, c. 2 della L.R. n. 40/2018, dovrà trasferire, in misura adeguata e nei tempi coerenti, alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ed essa delegate nell’interesse generale, in totale autonomia ed in assenza di vincolo sinallagmatico.
Ai sensi del punto 5 della succitata D.G.R. 1854/2019 i trasferimenti dovranno avvenire in tempi coerenti con lo svolgimento delle attività oggetto di delega e quindi in tempi adeguati al rispetto delle scadenze contrattuali.
Ora, alla luce dell’approvazione, con L.R. 25.11.2019, n. 46 del Bilancio di previsione 2020-2022, con D.G.R. n. 1716 del 29.11. 2019, del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e con decreto n. 10 del 16.11.2019 del Segretario generale della Programmazione e del bilancio finanziario gestionale, occorre autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti alle fasi della gestione contabile delle spese dell’impegno e della liquidazione per l’importo complessivo massimo di Euro 135.622.174,02, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e degli artt. 42 e 44 della L.R. 29.11. 2001, n. 39, con imputazione alle dotazioni dei capitoli di spesa n. 101860 e n. 104088, nelle more degli accertamenti da disporre, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 38 della L.R. 39/2001, a valere sul correlato capitolo di entrata n. 101250.
Va segnalato che in forza della predetta delega interorganica alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. è stato istituito nel Programma 1001 – Trasporto ferroviario , Titolo 1 del vigente bilancio di previsione 2020-2022 il nuovo capitolo di spesa n. 104088 “Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario - trasferimenti correnti (art. 1, c. 301, l. 24/12/2012, n.228 - artt. 37, 38, L.R.. 05/04/2013, n.3)”in sostituzione del capitolo di spesa n.101807 “Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario (art. 1, c. 301, l. 24/12/2012, n.228 - artt. 37, 38, L.R.. 05/04/2013, n.3)” tenuto conto della modifica del macroaggregato di spesa da “acquisto di beni e servizi” (macroaggregato 103) a “trasferimenti correnti” (macroaggregato 104).
Con nota prot. n. 15336 del 14.01.2020 il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ha richiesto alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria la sussistenza della necessaria disponibilità di cassa per procedere con l’operazione contabile autorizzata dal Consiglio regionale.
Con nota prot. n. 20319 del 15.01.2020 il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ha confermato la disponibilità di cassa occorrente per le predette anticipazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge 228 del 24.12.2012;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n. 96 ed in particolare l’art. 27;
Vista la L.R. 30.10.1998, n. 25 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54;
Vista la L.R. 29.11. 2017, n. 45 ed in particolare l’art. 14;
Vista la L.R. 14.11.2018, n. 40;
Vista la L.R. 25.11.2019, n. 46;
Vista la D.G.R. n. 1854 del 06.12.2019;
Vista la D.G.R. n. 1716 del 29.11.2019;
Visto il decreto n. 10 del 16.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto il decreto n. 11 del 19.12.2019 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto l’art. 2, comma 2 lett. a) e b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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