Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 11 febbraio 2020


Materia: Edilizia ospedaliera

Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 27 gennaio 2020

Art. 20 L. 67/88 - Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità. Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Assegnazione finanziaria L. n. 145/18 - esercizio 2019. Delibera CIPE n. 51/2019 del 24/07/2019. Assegnazione risorse.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene avviato il programma del quinquennio 2020-2024 di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale da finanziarsi con i fondi di cui all’art. 20 della L. n. 67/88.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

IL FINANZIAMENTO DELL'ART. 20 DELLA L. N. 67/88

Dal 1988 al 1999

L’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, autorizzava l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per oltre 15 miliardi di euro.

Il programma era articolato in due fasi: la prima si è conclusa nel 1996 con un impegno complessivo di € 4.854.694.851,44 di cui € 288.983.974,34 assegnati e interamente utilizzati dal Veneto.

Con vari e successivi provvedimenti finanziari statali, da ultimo con l’art. 2, comma 279, della legge finanziaria 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007 e con l’art. 2, comma 69, della legge finanziaria 2010, n. 191 del 23 dicembre 2009, le risorse disponibili per l’attuazione della seconda fase dell’art. 20 della L. n. 67/88 destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, sono state incrementate rispettivamente di ulteriori 8 e 1 miliardi di euro, elevando in tal modo il finanziamento complessivo del programma a 24 miliardi di euro.

Tale somma, con varie e diverse deliberazioni del CIPE, è stata ripartita alle Regioni e Province Autonome per la prosecuzione dei programmi regionali di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione dell’importo di 1 mld di euro assegnato con la “finanziaria 2010” che è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere su 23 miliardi di euro.

L’effettivo utilizzo di queste ultime risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta di riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per acquisizione dell’Intesa e successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l’assegnazione alle Regioni e Province Autonome.

Rispetto ai circa 18 miliardi di euro assegnati e ripartiti complessivamente alle Regioni per l’intera seconda fase del programma dell’art. 20 della L. n. 67/88, il Veneto ha ricevuto la somma complessiva di € 1.036.274.367,52 oltre ad € 93.264.110,89 per interventi urgenti da realizzare nel settore della sicurezza e nel programma specifico della II fase dell’art. 20 (antecedenti all’obbligo della definizione degli Accordi di Programma), a € 61.974.827,87 per gli interventi collegati all’attività libero professionale e ad € 909.576,12 per il programma di radioterapia per un totale complessivo di quasi 1,2 mld di euro.

Dal 2000 al 2016

A partire dall’anno 2000, gli oltre 1.036 milioni di euro sono stati interamente utilizzati all’interno degli Accordi di Programma stipulati con il Ministero della Salute, da ultimo con la sottoscrizione avvenuta in data 10/11/2016 per  74 milioni di euro; soldi quest’ultimi resi disponibili solamente nel corso del 2018 nel bilancio dello Stato.

Ad oggi l’intero importo previsto negli Accordi di Programma sottoscritti, riferito ai quasi 300 progetti approvati, è stato ammesso a finanziamento da parte del Ministero della Salute e iscritto nel bilancio regionale.

La tabella che segue meglio dettaglia la situazione attuale anche in relazione ai tempi necessari tra l’assegnazione dei finanziamenti e l’effettiva e concreta possibilità di utilizzo degli stessi che si perfeziona solamente con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma:

Anno e delibera assegn.ne CIPE

1998
n. 52/1998

1998
n. 52/1998

1998
n. 52/1998

Data accordo di programma

22/06/2000

18/04/2001

01/09/2004

Importo finanz.to

290.618.863,22

115.561.342,62

24.086.361,91

Stato attuazione (*)

Completato al 100%

Completato al 100%

Completato al 100%

 

Anno e  delibera assegn.ne CIPE

1998+2002
n. 52/1998 n. 65/2002

2006
n. 98/2008

2006
n. 98/2008

Data accordo di programma

02/10/2007

11/12/2009

22/03/2012

Importo finanz.to

245.290.900,57

120.526.921,38

35.000.000,00

Stato attuazione (*)

Completato al 98%

Completato al 78%

In corso - avanzamento 16%

       

Anno e  delibera assegn.ne CIPE

2008

n. 97/2008

2008

n. 97/2008

 

Data accordo di programma

01/03/2013

10/11/2016

 

Importo finanz.to

130.295.524,09

74.894.277,63

 

Stato attuazione (*)

In corso - avanzamento 36%

In corso - avanzamento 14%

 

(*) rispetto all’utilizzo dei fondi ex art. 20

In sintesi tutti gli impegni deliberati dal CIPE fino al 2008 vedono: lavori ultimati, in fase di realizzazione o pronti ad essere appaltati, ad esclusione degli interventi previsti nell’ultimo accordo di programma sottoscritto nel 2016 per i quali di fatto, risulta posticipato l’iter di realizzazione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 31 del D.L. n. 50/2017, che obbliga le Regioni ad utilizzare i fondi previsti solo a partire dal 2018.

In conclusione, a valere sullo stanziamento complessivo di 23 miliardi di euro fino ad allora previsto dall’art. 20 della L. n. 67/88 e ripartito dal CIPE, la Regione Veneto ha esaurito tutte le risorse per un importo complessivo di € 1.036.274.367,52, permettendo così di poter essere destinataria prioritariamente degli ulteriori fondi, quasi 1 mld di euro, disposti dalla Finanziaria Statale 2010.

Dal 2017 ad oggi

L’art. 1, comma 555, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), eleva l’importo destinato al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, già rideterminato in 24 miliardi di euro, a 28 miliardi di euro, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati.

L’incremento è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro. L’effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta di riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per acquisizione dell’Intesa e successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l’assegnazione alle Regioni e Province Autonome.

La proposta di riparto è stata discussa positivamente in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 rep. atti n. 77 ed il CIPE ha conseguentemente deliberato il riparto con deliberazione n. 51 in data 24 luglio 2019.

L’efficacia della deliberazione CIPE n. 51/2019 diviene perfezionata, dopo un articolato iter procedimentale che prevede tra gli altri la verifica sugli impatti di finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ed il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che è l’ultima fase attualmente in corso.

Procedure per l’attuazione dell’art. 20 legge 67/88

E’ necessario a questo punto ricordare che l’attuazione dei programmi di investimento dell’art. 20 avviene mediante specifici Accordi di Programma stipulati dalla Regione con il Ministero della Salute e quello dell’Economia.

Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso i quali il Ministero della salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi, rispetto agli obiettivi generali posti dal legislatore con l’avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l’offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa.

L’Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della Salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato (di seguito denominati soggetti interessati):

  1. Protocollo d’intesa;
  2. documento programmatico,
  3. articolato contrattuale,
  4. schede tecniche relative ai singoli interventi.

Per la stipula dell’Accordo di programma la Regione trasmette al Ministero della Salute, oltre al provvedimento di approvazione del programma regionale degli investimenti, la documentazione (documento programmatico, schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all’Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse anche utilizzando l’applicativo "Osservatorio".

Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l’articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della Salute al Ministero dell’Economia e Finanze per l’acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.

A completamento dell’iter e dopo l’espressione dell’intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa e, finalmente, si arriva alla sottoscrizione dell’Accordo.

Dalla data di sottoscrizione le Regioni hanno a disposizione 30 mesi per trasmettere al Ministero della Salute il provvedimento di approvazione del progetto da appaltare per l’ammissione a finanziamento che avviene con specifico Decreto Ministeriale.

Con tale provvedimento il Ministero “impegna” la quota concessa nel bilancio dello Stato e, entro diciotto mesi dalla data di comunicazione di tale provvedimento, l’Azienda ULSS che realizza l’intervento deve provvedere all’aggiudicazione dell’appalto dell’opera.

Il mancato rispetto di uno solo dei due termini sopra evidenziati comporta, per legge, la revoca automatica del finanziamento concesso.

PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2020-2029

Con deliberazione adottata in data odierna, la Giunta Regionale ha approvato il programma di investimenti delle strutture per il decennio 2020-2029, che riporta il fabbisogno finanziario, per singola Azienda ULSS e Ospedaliera, per gli interventi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi alla programmazione regionale, agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari, di adeguamento sismico e antincendio oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati.

Con tale provvedimento, la Giunta ha dato mandato agli uffici dell’Area Sanità e Sociale – Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive all’attuazione dello stesso.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019, con la quale viene assegnato alla Regione Veneto il finanziamento di € 330.156.845,63 a valere sulle risorse ex art. 20 della L. n. 67/88, appare comunque necessario procedere con l’approvazione del piano di riparto di tali risorse, coerentemente con il succitato programma, ed al successivo invio al Ministero della Salute della presente deliberazione e dei documenti necessari per perfezionare, quanto prima, la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma.

Si ritiene di confermare gli interventi di 1^ fase, individuati nella delibera adottata in data odierna, per un fabbisogno complessivo di € 371.824.503,51 e contestualmente di assegnare le quote di finanziamento ex art. 20 della L. n. 67/88 alle Aziende ULSS per la loro realizzazione, come indicato nell’Allegato A al presente provvedimento.

Si rende necessario autorizzare Azienda Zero a provvedere all’individuazione delle risorse eccedenti rispetto alla quota finanziata con i fondi dell’art. 20 della L. n. 67/88 ma indispensabili alla realizzazione degli interventi, come indicato nell’Allegato A al presente provvedimento; ciò al fine di consentire alle Aziende ULSS coinvolte di poter disporre della disponibilità finanziaria per avviare, fin da subito, la progettazione delle opere finanziate con la stesura dei progetti di Fattibilità tecnico-economica propedeutici alla progettazione definitiva/esecutiva.

Inoltre, si incaricano gli uffici dell’Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, sia di predisporre il Documento Programmatico e le relative Schede tecniche degli interventi da trasmettere, unitamente al presente provvedimento, al Ministero della Salute per la successiva sottoscrizione dell’Accordo di Programma che degli ulteriori adempimenti connessi alla gestione e attuazione dell’Accordo stesso ad avvenuta sottoscrizione.

Si ritiene infine indicare, sin d’ora, quale responsabile dell’attuazione degli Accordi di Programma di cui all’art. 20 della L. n. 67/88 il Direttore dell’Area Sanità e Sociale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l’art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l’Allegato A al presente provvedimento che riporta il fabbisogno finanziario per gli interventi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari, di adeguamento sismico e antincendio oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati e di assegnare, per singola Azienda, le risorse ivi indicate da finanziarsi con i fondi ex art. 20 della L. n . 67/88 ripartiti con delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019 in corso di pubblicazione;
  2. di incaricare gli uffici dell’Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, di predisporre il Documento Programmatico da trasmettere, unitamente al presente provvedimento, al Ministero della Salute per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma;
  3. di indicare, quale responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 20 della L. n. 67/88 il Direttore dell’Area Sanità e Sociale;
  4. di incaricare Azienda Zero di individuare la copertura finanziaria delle risorse eccedenti rispetto alla quota finanziata con i fondi dell’art. 20 della L. n. 67/88, in relazione agli importi per singola Azienda indicati all’Allegato A;
  5. di autorizzare, con il presente provvedimento, le Aziende interessate all’avvio della progettazione delle opere finanziate e riportate nell’Allegato A;
  6. di incaricare gli uffici dell’Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive agli ulteriori adempimenti connessi alla gestione e attuazione dell’Accordo di Programma ad avvenuta sottoscrizione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_86_20_AllegatoA_413602.pdf

Torna indietro