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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 21 gennaio 2020
Scheda per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, ai sensi della L.R. 11/2004, art. 4 comma 4 bis. Deliberazione di Giunta Regionale n.116/CR del 29.10.19. Approvazione.
La L.R. n. 29/2019, introduce il comma 4 bis all’art. 4 della L.R. 11/2004, il quale stabilisce che la Giunta regionale debba predisporre una “scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano programma.” Il successivo comma 4 ter stabilisce quanto segue: “La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro 30 giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis”.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Tutti i processi pianificatori che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale devono, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, del D.lgs. 152/2006 e della DGR 791/2009, essere accompagnati dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Ai sensi dell’art.6 comma 3 del citato decreto legislativo per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la VAS è necessaria solo qualora l’Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, valutazione svolta secondo la procedura individuata dall’art. 12 del decreto legislativo in parola, che prevede che l’autorità procedente trasmetta all’autorità competente un rapporto ambientale preliminare, contenente la descrizione del piano, le informazioni circa gli impatti possibili conseguenti alla sua attuazione, la previsione del coinvolgimento, in fase istruttoria, dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali osservazioni, pervenute entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano stesso, i pareri o le prescrizioni. In sostanza una procedura complessa e dispendiosa, che non trova giustificazione a fronte di determinate fattispecie caratterizzate dalla semplicità e dal sicuro modesto impatto ambientale del piano o programma in esame.
Il Consiglio regionale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. l comma l L.12 luglio 2011, n. 106, che evidenzia e sottolinea in modo generale come le pubbliche amministrazioni debbano attenersi a criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di rendere più efficace, celere ed incisiva l'attività amministrativa pubblica, ha approvato la L.R. n. 29/2019, il cui art.2 reca: Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, ed individua una procedura di verifica semplificata di sostenibilità ambientale.
La citata L.R. n. 29/2019, introduce il comma 4 bis all’art. 4 della L.R. 11/2004, il quale stabilisce che la Giunta regionale debba predisporre una “scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano programma.” Il successivo comma 4 ter stabilisce quanto segue: “La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro 30 giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis”.
La scheda, così predisposta e debitamente compilata da parte del soggetto proponente/procedente, costituisce il documento da sottoporre alla fase istruttoria del procedimento di valutazione facilitata di assoggettabilità a procedura VAS e, da ultimo, all’esame della Commissione regionale VAS, individuata dalla DGR n.3262/06, per la formulazione del parere motivato di competenza, entro 45 giorni dal ricevimento della pratica.
Più precisamente si è provveduto a predisporre la scheda identificata come segue: “Valutazione Semplificata di Assoggettabilità – scheda contenente gli elementi informativi” nel rispetto delle indicazioni e dei punti richiamati dalla legge regionale in parola.
La scheda è stata adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n.116/CR del 29.10.19 e trasmessa alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere ex art.4 comma 4 ter della L.R. 11/04.
La Seconda Commissione Consiliare con parere n. 467 del 16.12.19, ha licenziato favorevolmente la scheda di valutazione, evidenziando l'opportunità di stralciare dal titolo la parola "Semplificata" sostituendola con la parola "Facilitata", recependo le modifiche non sostanziali, illustrate dalla Giunta Regionale nel corso della seduta della Commissione stessa, di seguito descritte:
La scheda, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stata aggiornata con le suddette modifiche introdotte a seguito dell’esame della Commissione consiliare e viene proposta per l’approvazione della Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva CE 2001/42/CE del 27.06.01;
VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii.;
VISTO l’art. 5 della L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ed in particolare l’art. 4, commi 4 bis e 4 ter, introdotti dall’art. 2 della L.R n. 29/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009;
VISTA la LR 29 del 25.07.19, ed in particolare l’art. 2;
VISTO il parere della Seconda Commissione regionale n.467 del 13.12.19;
delibera
(seguono allegati)
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