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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2020


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2024 del 30 dicembre 2019

Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9, art. 7 bis, comma 1. Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive, nonché dei limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si provvede ad individuare le caratteristiche tecnico-costruttive, nonché i limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi, in attuazione all’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018, come modificata dalla LR n. 29/2019.

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

Va preliminarmente osservato che con Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi” la Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

Nell’ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove altresì la terapia, l’educazione e l’attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell’impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale, migliorare la qualità della vita con una corretta interazione uomo-animale.

Al riguardo, va precisato che per “turismo equestre”, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), s’intendono le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi; per “equidi”, s’intendono invece gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea, quali a titolo di esempio i cavalli, i pony, gli asini e i relativi ibridi, (muli e bardotti).

Nell’ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi - ai sensi delle lettere g), h) e j) dell’art. 1, comma 3, della LR n. 9/2018 - s’intendono altresì:

  • “terapia assistita con gli equidi”: l’intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l’impiego di equidi;
  • “educazione assistita con gli equidi”: l’intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l’impiego di equidi;
  • “attività assistita con gli equidi”: l’intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l’impiego di equidi.

Deve poi essere ricordato che - all’art. 2, comma 2, della LR n. 9/2018 - viene specificato che, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”, le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di turismo rurale; per “turismo rurale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera 0a), della LR n. 28/2012 e s.m.i. s’intende l’insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell’ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche.

Sotto il profilo urbanistico ed edilizio, va poi richiamata la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, che all’art. 44 dispone che, nella zona agricola, sono ammessi in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive. Tali interventi sono consentiti solamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i requisiti minimi di cui al comma 2 del suddetto art. 44, sulla base di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore e approvato dallo Sportello unico agricolo (SUA) dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), che deve presentare i contenuti specificati al comma 3 del medesimo art. 44.

Tuttavia, va evidenziato che all’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 “Disposizioni per la

movimentazione degli equidi” - come modificata dalla LR 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di

adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia” - viene disposto che nell’ambito delle attività previste dalla medesima legge, i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere realizzati in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Vengono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio, sulla salute e sul benessere animale.

Va inoltre evidenziato che il medesimo art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 e s.m.i. dispone, altresì, che i recinti possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale, ovvero dal presente provvedimento.

Va altresì rilevato che, all’art. 7 bis, comma 2, della LR n. 9/2018 e s.m.i. viene precisato che tali strutture, al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.

Al riguardo, si fa presente che i recinti destinati alla movimentazione degli equidi - di cui al sopracitato art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 e s.m.i. - risultano innanzitutto utili per domare ed addestrare giovani equidi, ma anche per allenare soggetti adulti e già addestrati o per farli “sgambare” senza doverli montare o per far "sfogare" gli esemplari più esuberanti. Nei recinti, oltre alle attività motorie e addestrative strettamente connesse al benessere degli equidi, vengono generalmente svolte anche attività di natura sportiva, ludica, ricreativa, turistica, ecc. gestite da operatori specializzati e fruite da utenti che, per vari motivi, hanno uno specifico interesse a interagire con gli equidi.

Generalmente si tratta di tondini coperti, ovvero campi chiusi di forma circolare usati per far girare gli equidi alla longia, talora forniti internamente di giostra per la sgambatura o per l’eventuale riabilitazione degli animali oppure, altrettanto comunemente, di campi coperti di diversa forma planimetrica e di più ampie dimensioni, dove vengono svolte tutte quelle attività assistite con gli equidi fondate sullo speciale rapporto d’interazione tra uomo-animale.

Va evidenziato che, per poter esercitare le attività sopra descritte in modo adeguato e con continuità, risulta quasi ovvia la necessità d’ordine meramente funzionale di coprire tali recinti con coperture, per fornire quindi un riparo efficace e sicuro agli equidi, nonché agli eventuali operatori e fruitori, sia dall’eccessivo soleggiamento, specie durante il periodo estivo, sia dalla pioggia o da altri eventi atmosferici avversi, soprattutto durante il periodo invernale durante il quale gli animali non possono comunque stare fermi o non lavorare.

Usualmente si utilizzano tensostrutture o tendostrutture appositamente progettate per l’agricoltura o per i maneggi, prefabbricate e standardizzate, solide ma nel contempo leggere e versatili, in grado di coprire anche grandi luci e di creare quindi spazi protetti di ampie superfici, nei quali operare a prescindere dalle condizioni atmosferiche, eventualmente disponibili anche a noleggio e completamente smontabili.

Per quanto sopra esposto, per dare attuazione all’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 e s.m.i., nell’Allegato A al presente provvedimento, viene proposta una prima individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture sopra descritte rispetto ai principali elementi compositivi (struttura autoportante, copertura, ancoraggi, pavimentazione, pareti laterali) ai fini della loro stabilità, sicurezza e amovibilità; fornendo altresì indicazioni sulle loro specifiche finalità, sui principali tipi progettuali, sui limiti temporali per il loro utilizzo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”;

VISTO il Codice per la tutela e la gestione degli equidi del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (2009);

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 44 della la legge regionale LR 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha attestato in relazione al presente atto il proprio nulla osta, senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare - ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 come modificata dalla LR n. 29/2019 - le disposizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, avente per oggetto “Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive, nonché dei limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi”;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_2024_19_AllegatoA_411764.pdf

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