Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 30 dicembre 2019

Disposizioni specifiche per la gestione in via sperimentale degli inserimenti delle persone con disabilità in via temporanea nella Comunità Alloggio di cui alla DGR 84 del 16/01/2007. L.R. 22/02.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento stabilisce delle indicazioni per l’inserimento nella Comunità Alloggio di persone con disabilità con riferimento agli standard previsti dalla DGR 84/07.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con L.R. 16/8/2002, n. 22 recante disposizioni normative in materia di “autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” la Regione del Veneto si è dotata dello strumento normativo per la disciplina dei processi di autorizzazione e accreditamento, nonché degli accordi contrattuali relativamente ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, nel quadro delle specifiche previsioni stabilite dal D.lgs. n. 502 del 1992 di riordino del sistema sanitario e dalla legge n. 328 del 2000 di riordino del sistema dei servizi sociali.

Con DGR n. 2473 del 6/8/2004 recante "L.R. 16/8/2002, n. 22: "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio" e DGR n. 2501 del 6/8/2004 recante "Attuazione della LR 16/8/2002, n. 22 in materia di "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e adozione del Manuale delle Procedure", si è provveduto a definire la classificazione delle unità di offerta, i relativi requisiti generali e specifici, per le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, e i requisiti ulteriori, per l'accreditamento, nonché ad approvare il manuale di attuazione della nuova disciplina. In tal modo si è realizzato un primo sistematico aggiornamento del precedente corpo di provvedimenti in materia.

In relazione all'area della disabilità, la DGR n. 2473 del 2004 aveva individuato le seguenti unità di offerta per la residenzialità extraospedaliera con indicazione dell'utenza di riferimento e degli standard di intensità assistenziale e tutelare: Comunità Alloggio (CA - tipologia utenza: "persone con disabilità"), Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA - tipologia utenza: "disabili gravi") e Comunità Residenziali (CR - tipologia utenza: "disabili gravi e gravissimi").

Ai sensi dell'art. 14, co. 1 della L.R. n. 22 del 2002, le DGR n. 2473 e n. 2501 del 2004 venivano sottoposte alla valutazione della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 113 della L.R. n. 11 del 2001. La Conferenza, a seguito dei lavori del 25/10/2004 e del 22/11/2004, proponeva di "sperimentare l'attuazione dei suddetti provvedimenti con riferimento ad alcune significative tipologie di unità di offerta di servizi sociali e socio-sanitari, per verificarne l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali, ed in alcune realtà regionali (territori di alcune Aziende ULSS)". La sperimentazione veniva, quindi, avviata con DGR n. 3855 del 3/12/2004 e le relative risultanze acquisirono il parere positivo della medesima Conferenza regionale in data 19/12/2006.

Con DGR n. 84 del 16/1/2007 recante "L.R. 16/8/2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali", a conclusione del complesso procedimento finalizzato a ridefinire il nuovo sistema veneto di organizzazione ed erogazione dei servizi e prestazioni socio-sanitarie e sociali, venivano approvati gli standard definitivi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie e sociali. Con riferimento all'area della disabilità il provvedimento confermava le seguenti unità di offerta residenziali: CA, RSA e CR.

Nel corso degli anni la Giunta Regionale, a conclusione di specifici percorsi sperimentali, ha adottato diversi provvedimenti che hanno rivisto ed aggiornato gli standard relativi alle Unità di Offerta destinate ad accogliere persone con disabilità.

Sulla base di specifiche esigenze provenienti dal territorio relative alla necessità di favorire la domiciliarità, supportando le famiglie nell’accudimento dei propri parenti con disabilità, sia per eventi prevedibili e/o programmabili mediante inserimenti finalizzati a garantire momenti di sollievo dall’impegno assistenziale sia per situazioni emergenziali qualora le famiglie si trovino nella momentanea impossibilità di assicurare adeguata assistenza a casa al proprio familiare con disabilità, si ritiene di stabilire, in via sperimentale per la durata di due anni, la possibilità, nel rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla suddetta DGR n. 84/2007, di ospitare temporaneamente nelle Comunità Alloggio per persone con disabilità una persona in più rispetto alla capacità ricettiva di 10 posti letto prevista.

La fattibilità dell’undicesimo inserimento esclusivamente temporaneo, per sollievo e/o pronta accoglienza, di cui al presente provvedimento, che può essere assicurato per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili, viene stabilita dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) attraverso la compilazione della scheda SVaMDi sulla base di apposite verifiche effettuate dall’Azienda ULSS di rispetto dei requisiti di cui alla DGR n. 84/2007 e di un regolamento aziendale recante la disciplina, criteri e modalità, dell’undicesimo inserimento.

L’Azienda ULSS dovrà verificare il rispetto degli standard previsti dalla DGR n. 84/2007 con riferimento anche all’undicesimo inserimento temporaneo e monitorare gli stessi nel proprio territorio nel rispetto della programmazione regionale e attuativa locale e delle risorse disponibili.

Ciò premesso, ai fini della predisposizione del regolamento richiamato si forniscono i seguenti criteri direttivi:

Individuazione delle Comunità Alloggio: gli enti gestori in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGR n. 84/2007, comunicano all’Azienda ULSS di riferimento territoriale la disponibilità ad accogliere l’undicesimo inserimento con impegno a garantire il mantenimento dei medesimi requisiti per la durata dell’inserimento. Le aziende ULSS sono tenute ad effettuare le necessarie verifiche di competenza.

Criterio di elettività: l’undicesimo inserimento è subordinato al carattere temporaneo dello stesso, e, come detto al punto precedente, al rispetto da parte dell’ente dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGR n. 84/2007 tenuto conto della durata dell’inserimento.

Accesso: l’attivazione dell’inserimento temporaneo avviene su richiesta dell’interessato o della sua famiglia/tutore e sulla base di specifico progetto individualizzato verificato in sede di UVMD. L’accesso può essere in regime di accoglienza programmata o di pronta accoglienza per cause imprevedibili/urgenti.

Decorrenza dell’inserimento: la decorrenza è definita nell’ambito del progetto individualizzato, tenuto conto di eventuali liste di attesa che dovranno essere gestite secondo priorità riferite anche alle condizioni di urgenza/criticità del nucleo familiare e alla particolare gravosità per quello stesso nucleo dell’impegno assistenziale.

Durata dell’inserimento: trenta giorni prorogabili su valutazione effettuata dall’UVMD.

Attività di assistenza: il progetto individualizzato di inserimento temporaneo deve prevedere l’erogazione di attività assistenziali in continuità con quelle già in atto e, comunque, adeguate ai bisogni specifici della persona con disabilità da accogliere e verificato da parte dell’UVMD.

Remunerazione: si applicano le regole di determinazione della quota sanitaria, sulla base dei punteggi scaturenti dal livello di gravità emerso dalla scheda SVaMDi, e della quota sociale/alberghiera vigenti.

Monitoraggio: l’avanzamento della sperimentazione verrà monitorato attraverso il flusso FAD.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n.19;

RICHIAMATA la DGR n. 2473 del 6/8/2004;

RICHIAMATA la DGR n. 2501 del 6/8/2004;

RICHIAMATA la DGR n. 3855 del 3/12/2004;

RICHIAMATA la DGR n. 1859 del 13/06/2006;

RICHIAMATA la DGR n. 84 del 16/1/2007;

RICHIAMATA la DGR n. 1338 del 30/7/2013;

RICHIAMATA la DGR n. 1804 del 06/10/2014;

VISTO il Decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 149 del 2/12/2013;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 18 del 22/01/2015;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di stabilire la possibilità di prevedere, in via sperimentale per la durata di due anni, a decorrere dal 1/01/2020, l’undicesimo inserimento nella Comunità Alloggio per persone con disabilità ulteriore rispetto ai dieci accreditati ai sensi della DGR n. 84/2007 per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili su valutazione effettuata dall’UVMD;
  3. di incaricare le aziende ULSS del Veneto ad adottare un regolamento per disciplinare l’accesso e le modalità di gestione dei posti di sollievo e o di pronta accoglienza nel rispetto della programmazione regionale e attuativa locale, delle risorse disponibili e dei criteri indicati in premessa;
  4. di incaricare le aziende ULSS a verificare e monitorare il rispetto dei requisiti di cui alla DGR n. 84/2007 delle Comunità Alloggio per persone con disabilità interessate dal presente provvedimento;
  5. di notificare il presente atto alle aziende ULSS;
  6. di incaricare la Direzione dei Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro