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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2000 del 30 dicembre 2019

Accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento per l'anno 2020. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone il rinnovo e rilascio dell’accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) alle strutture di cui all’allegato elenco, per l’anno 2020, alla luce degli esiti del monitoraggio previsto dalla DGR n. 1201/19, in merito alla capacità delle Aziende U.l.s.s. di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA nei termini prescritti dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale disciplina quadro legittima nel sistema sanitario regionale la presenza delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con un approccio di sistema.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai bisogni di salute della persona D. Lgs. n. 502/92.

Il Decreto Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede all’art. 8-quater l’istituto dell’accreditamento istituzionale rilasciato a soggetti giuridici pubblici e privati erogatori di prestazioni sanitarie che risultino, fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale allo scopo di garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

La Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, all’art. 16, ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio alle seguenti condizioni: possesso dell’autorizzazione all’esercizio, sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

La medesima legge regionale, all’art. 17 bis, ha definito una procedura più articolata per il rilascio dell’accreditamento istituzionale a erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Tale norma prevede tra l’altro che, prima del provvedimento conclusivo della procedura di accreditamento istituzionale adottato dalla Giunta regionale, i Direttori Generali della Aziende Ulss interessate esprimano il parere di coerenza con la programmazione attuativa locale e, successivamente alla conclusione dell’istruttoria, si esprima la competente Commissione consiliare.

Con DGR n. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2” è stato approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 bis della L.R. n. 22/02. In detta delibera sono stati codificati gli adempimenti ed individuate le strutture competenti nonché la relativa scansione procedimentale.

Successivamente, con DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002”, l’applicazione del procedimento di cui all’art. 17 bis della L.R. n. 22/02, attuato con DGR 435 del 4 aprile 2014, è stato esteso a tutte le tipologie di strutture sanitarie, così uniformando la scansione temporale di tutti i procedimenti di rilascio di nuovo accreditamento istituzionale o di rinnovo dello stesso, all’iter previsto dalla legge regionale medesima per le strutture ambulatoriali.

Nell’anno in corso, come da indicazioni attuative di detta disciplina e come da modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione Veneto, è stato applicato per la prima volta a tutte le tipologie di strutture sanitarie il percorso per il rinnovo dell’accreditamento nonché per il rilascio di estensioni dell’accreditamento e di nuovi accreditamenti.

Tra le domande pervenute nel 2019 vi sono anche quelle riferite al rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

La DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 ha recepito le previsioni riferite alla DSA di cui alla DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 alla luce delle novità introdotte dalla disciplina regionale, al fine di accordare i contenuti con le necessarie misure di razionalizzazione e semplificazione.

In particolare, la citata deliberazione ha previsto la necessità di monitorare annualmente la capacità del SSR di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA nei termini prescritti dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.

Come precisato dalla DGR 1201 del 14 agosto 2019 e dalla DGR 1838 del 6 dicembre 2019, la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 14 giugno 2019, prot. reg.307122 del 10 luglio 2019, ha espresso sulle domande di cui all’Allegato A il parere favorevole al rinnovo e rilascio dell’accreditamento istituzionale per un anno, ovvero per l’anno 2020, previo esperimento del monitoraggio presso le Aziende U.l.s.s. della Regione, per verificare la necessità delle medesime di avvalersi di strutture accreditate al fine di assicurare la corretta tempistica nell’erogazione del servizio.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, dalla documentazione agli atti, risulta che per le strutture di cui all’Allegato A:

  • il Legale rappresentante della struttura ha presentato domanda di accreditamento istituzionale;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. reg. n. 526051 del 5 dicembre 2019 all’esito del monitoraggio previsto con DGR 1201/19, la coerenza con la programmazione sanitaria regionale, come da seduta CRITE del 14 giugno 2019 prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019;
  • Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale con esito positivo e in un caso positivo con prescrizione.

Si precisa altresì che con DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019 è stato recepito, fra gli altri, il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in relazione alla nuova domanda di accreditamento relativa alla Associazione La Nostra Famiglia per la sede di San Donà di Piave Via Forlanini, 18 (Azienda U.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale).

Alla luce di quanto esposto, si propone il rinnovo e rilascio dell’accreditamento istituzionale per il rilascio della DSA come da Allegato A per l’anno 2020.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 “Recepimento Accordo-Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma”;

VISTA la DGR N. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di presta-zioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2”;

VISTA la DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”;

VISTA la n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1201 del 14 agosto 2019 "Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti titolari di strutture sanitarie private a valere dall'anno 2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019 "Estensione e rilascio di nuovo accreditamento istituzionale - Conclusione dei procedimenti avviati da titolari di strutture sanitarie private, a valere dall’anno 2020 - Deliberazione n. 84 CR del 30 luglio 2019 e n. 115 CR del 29 ottobre2019. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTO il verbale della seduta CRITE del 14 giugno 2019 prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019;

VISTI i rapporti di verifica di Azienda Zero agli atti;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di disporre il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come da Allegato A per l’anno 2020;
  3. di incaricare Azienda Zero dell’accertamento del superamento di eventuali prescrizioni e di comunicarne gli esiti alla Regione e alla Azienda U.l.s.s. competente:
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  5. di dare atto che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  7. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  8. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_2000_19_AllegatoA_410917.pdf

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