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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1988 del 30 dicembre 2019
Incarico di Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".
Si provvede a nominare fino al 31 dicembre 2020 un Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione del funzionamento ordinario dell’Ente nell’attesa dell’applicazione delle nuove norme previste dalla recente approvazione della modifica della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.
Con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2006 del 28 ottobre 2014, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".
Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prorogare il termine iniziale di cui alla deliberazione n. 793/2015 e in particolare è stato nominato e prorogato al 30/12/2019 un Commissario straordinario nella persona dell’Ing. Stefano Angelini, dirigente regionale, ora non più disponibile per il 2020 considerata la sua prevista collocazione in pensione.
Considerata la recente iniziativa legislativa che ha ottenuto il parere favorevole unanime dalla Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto, la cui approvazione definitiva è prevista entro il mese di gennaio 2020, riguardante modifiche alla legge regionale n. 40/2012 e preso atto dell’avvenuto avvio della costituzione degli Organi gestori del Parco ai sensi della legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, vista la necessità di assicurare comunque il funzionamento ordinario della Comunità montana della Lessinia e la sua eventuale trasformazione in Unione montana, si rende indispensabile mantenere la prosecuzione della gestione commissariale dell’Ente.
Le nuove norme approvate prevedono che la Comunità montana della Lessinia se entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della nuova legge, non provvede a costituirsi in Unione montana, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, è dichiarata sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per quanto sopra si ritiene di nominare nell’incarico di Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia, il dr. Simone Bertin dipendente regionale, dando atto che il medesimo è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione, come da curriculum vitae agli atti della Regione e preso, altresì, atto della sua disponibilità a ricoprire tale incarico
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 603/2014, per l'esercizio delle funzioni commissariali, nel periodo previsto al Commissario straordinario, che si si avvarrà operativamente delle strutture della Comunità Montana, si propone possa essergli riconosciuto, analogamente a quanto già disposto con le precedenti citate deliberazioni, esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia.
Il Commissario Straordinario dovrà assicurare, per tutta la durata del suo incarico, il funzionamento della Comunità, nonché la necessaria continuità della gestione amministrativa della stessa. In particolare, al Commissario Straordinario competeranno tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Comunità, nonché l’adozione degli atti aventi natura di indifferibilità ed urgenza.
La nomina del Commissario Straordinario avrà una durata di sei mesi, decorrenti dal 01 gennaio 2020, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione di Giunta regionale.
Al Commissario non spetta un compenso in quanto dipendente regionale, ai sensi dell’art.10 comma 2ter della Legge regionale n.7 del 18 Marzo 2011.
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 603/2014, per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, al Commissario straordinario, che si si avvarrà operativamente delle strutture della Comunità Montana, si propone possa essergli riconosciuto, analogamente a quanto già disposto con le precedenti citate deliberazioni, esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia.
Si dà atto, infine, che l’efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell’interessato, all’atto di accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il parere favorevole della Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto in data 11 dicembre 2019;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
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