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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 27 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 23 dicembre 2019

POR FESR 2014-2020. Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili". Modifica dei requisiti di ammissione al bando approvato con DGR 1242/2019 e proroga dei termini.

Note per la trasparenza

Modifica dei criteri di ammissione e proroga dei termini del bando approvato con DGR 1242/2019, nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili". In particolare vengono ammessi al contributo interventi di efficientamento energetico di edifici per i quali sono avviati i lavori di adeguamento o miglioramento strutturale.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Con comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento “Europa 2020” che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17/12/2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020.

In particolare, con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state date le norme comuni ai fondi SIE, mentre con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 sono state definite le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Con Decisione C (2015) 5903-finale del 17/8/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale − Parte FESR relativo alla programmazione 2014-2020 e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 01/9/2015.

In applicazione dell’art. 110 c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n. 1500 del 29/10/2015, in data 3/2/2016 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che guidano la fase di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno.

Con deliberazione n. 1055 del 29/06/2016 era stato approvato il primo Avviso pubblico per il sostegno mediante procedura a sportello dell’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici a strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili”.

Successivamente il POR è stato modificato con le decisione di esecuzione (CE) C(2018) 4873 final del 19/07/2018 e C(2019)4061 final del 5/06/2019. Anche i criteri di selezione riguardanti l’asse 4 sono stati modificati, da ultimo, con le determinazioni assunte durante la seduta del Comitato di Sorveglianza del 27/06/2019.

Con deliberazione n. 1242 del 20/08/2019 è stato approvato il secondo bando pubblico per l’assegnazione di contributi in conto capitale per interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico non residenziale, in attuazione dell’obiettivo specifico “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture del  pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” e dell’azione “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” dell’Asse prioritario 4 del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato dalla Commissione Europea il 17 agosto 2015 con decisione C(2015)5903.

Il bando, della dotazione di 25.000.000,00 euro, è teso a finanziare i lavori di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico a destinazione non residenziale, in proprietà degli Enti Locali del territorio regionale.

Nella quasi totalità dei casi si tratta di edifici che, ai sensi della OPCM 3685/2003 e della DGR 3645/2003, sono classificabili come strategici o rilevanti per la prevenzione del rischio sismico. Pertanto, allo scopo di non disperdere le risorse in interventi di efficientamento energetico di immobili che, non possedendo i requisiti minimi di sicurezza in caso di evento sismico, necessitano prioritariamente di lavori di adeguamento o miglioramento strutturale, oppure in immobili dei quali non è neppure nota la condizione di rischio, si è ritenuto di limitare l’ammissibilità agli edifici che, al momento della presentazione della domanda di contributo, fossero dotati della prescritta verifica di resistenza alle sollecitazioni sismiche e che la stessa evidenzi un determinato grado di sicurezza.

Con nota prot. n. 169147/2019 del 05/12/2019 Avepa ha informato di aver ricevuto, successivamente alla pubblicazione del bando avvenuta sul BUR n. 98 del 30/08/2019, numerose segnalazioni da parte di enti potenziali beneficiari, in merito ad interventi di adeguamento o di miglioramento sismico in fase di avvio o di realizzazione che, una volta ultimati, risulterebbero rispondenti al requisito prestabilito dal bando e alla norma.

Ora, pertanto, si ritiene approvare la modifica del bando ammettendo al finanziamento anche interventi di efficientamento energetico da realizzare su immobili che, al momento di presentazione della domanda, si trovano in fase di adeguamento o miglioramento. Tale condizione è dimostrata allegando, alla domanda di contributo, il certificato di inizio dei lavori di adeguamento o miglioramento sismico del fabbricato oggetto d’intervento, e la relazione di calcolo strutturale dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati.

Contestualmente alla modifica sopra descritta, si ritiene opportuno concedere la proroga per la presentazione delle istanze, definendo il nuovo termine al 6/3/2020 alle ore 17:00.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;

VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;

VISTA la CR n. 77 del 17/06/2014;

VISTA la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;

VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;

VISTA la DGR n. 1500 del 29/10/2015;

VISTA la DGR n. 581 del 28 aprile 2017 che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017 che approva il contenuto dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;

VISTO l’art. 2 c. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2019-2021;

delibera

1.  di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.  di sostituire la lettera g) del comma 9 dell’art. 5 rubricato “Interventi ammissibili”, del bando approvato con deliberazione n. 1242 del 20/08/2019, con il testo seguente:

“g) nel caso in cui l’edificio oggetto dell’efficientamento energetico sia classificabile come strategico o rilevante per la prevenzione del rischio sismico (ai sensi della OPCM 3685/2003 e DGR 3645/2003) l’intervento è ammissibile se si verifica uno dei seguenti casi:

- la verifica sismica di cui al art. 2 della OPCM 3274/2003 è stata effettuata e l’indice di rischio risulta non inferiore a 0,60; in tal caso è necessario allegare alla domanda di contributo la scheda di sintesi della verifica di livello 1 o livello 2 allegata all’OPCM 9/3/2006 n. 3502, firmata dal tecnico che ha redatto la verifica (pubblicata in G.U. 16/3/2006 n. 63 e in G.U. 31/3/2006 n. 76);

- la verifica sismica di cui all’art. 2 della OPCM 3274/2003 è stata effettuata e, in presenza di un indice di rischio inferiore a 0,60, l’Ente richiedente ha già iniziato i lavori di adeguamento sismico il cui collaudo statico è previsto che avvenga entro il medesimo termine per la presentazione della domanda di saldo relativa ai lavori di efficientamento energetico; in tal caso è necessario allegare alla domanda di contributo la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il certificato di inizio dei lavori;

- la verifica sismica di cui all’art. 2 della OPCM 3274/2003 è stata effettuata e, in presenza di un indice di rischio inferiore a 0,60, l’Ente richiedente ha già iniziato i lavori di miglioramento, con indice di rischio a lavori conclusi non inferiore a 0,60, il cui collaudo statico è previsto che avvenga entro il medesimo termine per la presentazione della domanda di saldo relativa ai lavori di efficientamento energetico; in tal caso è necessario allegare alla domanda di contributo la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il certificato di inizio dei lavori;

- l'edificio è stato integralmente costruito in base ad un progetto delle strutture basato su norme tecniche vigenti successivamente al 1984 e relative alla seconda categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in zona sismica 2, alla terza categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in zona sismica 3; in tal caso è necessario allegare alla domanda di contributo il certificato di collaudo statico dal quale si evince che l’edifico ricade in tale fattispecie; (N.B.: la presente condizione non è applicabile per edificio in zona sismica 4);

- l'edificio è stato integralmente costruito o adeguato in base ad un progetto delle strutture basato su norme tecniche vigenti successivamente al 2003; in tal caso è necessario allegare alla domanda di contribuito il certificato di collaudo statico dal quale si evince che l’edifico ricade in tale fattispecie”;

3.  di sostituire la lettera m) del comma 6 dell’articolo 10, rubricato “Termini e modalità di presentazione della domanda”, del bando approvato con deliberazione n. 1242 del 20/08/2019, con il testo seguente:

“m) indice di rischio sismico dell’edificio allo stato attuale, nei casi in cui è obbligatoria la verifica sismica, come specificato all’art. 5 comma 9 lettera g)”;

4.  di sostituire la lettera n) del comma 7 dell’articolo 10, rubricato “Termini e modalità di presentazione della domanda”, del bando approvato con deliberazione n. 1242 del 20/08/2019, con il testo seguente:

“n) nel caso in cui l’edificio oggetto dell’efficientamento energetico sia classificabile come strategico o rilevante per la prevenzione del rischio sismico, è necessario allegare alla domanda di contributo quanto specificato all’art. 5, comma 9, lettera g); in particolare si evidenzia che, qualora il requisito dell'indice di rischio non inferiore a 0,60 non sia presente alla data di presentazione della domanda di contributo, è necessario allegare il certificato di inizio dei lavori di adeguamento o miglioramento sismico del fabbricato oggetto di intervento e la relazione di calcolo strutturale dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati”;

5.  di aggiungere, dopo la lettera t) del comma 1 dell’articolo 13 rubricato “Obblighi a carico del beneficiario”, del bando approvato con deliberazione n. 1242 del 20/08/2019, il testo seguente:

“u) ove il beneficiario sia stato ammesso alle condizioni di cui all'art. 5 comma 9 lettera g), secondo o terzo alinea, si impegna a concludere i lavori di adeguamento o miglioramento sismico del fabbricato oggetto dell'intervento e a redigere il certificato di collaudo statico, entro il medesimo termine previsto per la presentazione della domanda di saldo relativa lavori di efficientamento energetico, pena la revoca del contributo”;

6.  di aggiungere, dopo la lettera h) del comma 6 dell’articolo 15 rubricato “modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno”, il testo seguente:

“i) nel caso in cui l’edificio oggetto dell’efficientamento energetico sia stato ammesso al contributo secondo i casi previsti all’articolo 5, comma 9, lettera g), alinea secondo o terzo, alla domanda di saldo è necessario allegare altresì il collaudo statico dei lavori di adeguamento o miglioramento, in mancanza del quale viene disposta la revoca del contributo, e l’eventuale SCIA sostitutiva del certificato di agibilità”;

7.  di prorogare al 6/3/2020 alle ore 17:00 il termine per la presentazione delle domande di contributo, di cui all’articolo 10 comma 2, del bando approvato con deliberazione n. 1242 del 20/08/2019;

8.  di confermare quant’altro approvato con la deliberazione n. 1242 del 20/08/2019;

9.  di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica dell’esecuzione del presente atto;

10. di integrare la pubblicazione della deliberazione n. 1242 del 20/08/2019, effettuata ai sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, articolo 26 comma 1, con la presente deliberazione;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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