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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1863 del 17 dicembre 2019
Disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo. Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
Con il presente provvedimento si individuano le procedure per il riconoscimento dei distretti del cibo e si aprono i termini per la presentazione delle relative domande di riconoscimento.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L’articolo 1 comma 499 della Legge 27/12/2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ha riformato l’articolo 13 del Decreto legislativo 18/5/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", istituendo i “distretti del cibo”.
Essi sono definiti come sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale, funzionali a perseguire lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.
La norma prevede che siano le Regioni e le Province Autonome ad individuare i distretti del cibo, comunicandoli al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, presso il quale è costituito lo specifico Registro nazionale.
Sono oggetto di riconoscimento le diverse tipologie di distretto del cibo, quali sistemi produttivi locali caratterizzati, alternativamente:
Alla luce di quanto sopra si ritiene di porre in atto le procedure per il riconoscimento dei distretti del cibo, al fine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo di sistemi associativi e multisettoriali che possano esercitare un’azione aggregante più ampia rispetto a quella già prevista e riconosciuta dalle normative di settore, quali ad esempio le Organizzazioni dei produttori e i Consorzi di tutela delle produzioni a denominazione di origine o a indicazione geografica e dal diritto nazionale.
Il distretto opera in quanto soggetto o punto di incontro di evidenze di carattere agricolo ed agroindustriale rispetto ad una peculiarità territoriale, sia essa l’elevata interdipendenza e specializzazione tra imprese agricole e agroalimentari, o l’individuazione di filiere produttive di produzioni di eccellenza riconosciute dai sistemi di certificazione pubblici, ovvero di un territorio in cui la connessione ed il legame tra sapere, cultura, storia e società è intimamente collegato alle tradizioni e produzioni agricole ed agroalimentari, o, infine, di un territorio caratterizzato da una condivisione da parte dei diversi attori economici e sociali, anche pubblici, di principi di sostenibilità e recupero ambientale e sociale.
Il distretto rappresenta quindi uno strumento di grande rilievo sia per la valorizzazione del sistema agroalimentare come parte del tessuto sociale delle aree individuate e, quindi, funzionale anche alla salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale.
La individuazione dei distretti, le cui finalità devono essere in coerenza con le tipologie individuate dalla legge, deve far riferimento ad un determinato contesto geografico, all’analisi, nell’ambito di tale contesto, della situazione economico-sociale e ad un’analisi dei punti di forza e debolezza - in relazione alle finalità per cui si propone la costituzione del distretto – che determineranno le conseguenti azioni da intraprendere da parte dei soggetti aderenti al distretto stesso.
L’adesione al distretto da parte dei soggetti ed il loro impegno a perseguire le finalità del distretto, avverrà mediante la sottoscrizione dello statuto del distretto, dove, oltre all’oggetto e finalità del raggruppamento, saranno espliciti gli organi di governance, le modalità di adesione, partecipazione e recesso degli aderenti, gli obblighi delle parti.
Trattandosi di strumenti funzionali all’integrazione tra imprese e tra impresa e territorio, si propone che siano i soggetti economici e sociali che possano valutare la loro costituzione e quindi presentare la proposta di riconoscimento alla Regione, nell’ambito delle tipologie individuate dalla Legge nazionale, affidando l’istruttoria di ammissibilità delle domande di riconoscimento ed il relativo atto finale alla Direzione Agroalimentare.
Si propone, pertanto, di approvare le disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo, contenute nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale vengono specificati i requisiti necessari per il riconoscimento, la tipologia di soggetti proponenti ed aderenti, le modalità di presentazione delle domande e della relativa istruttoria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 1 comma 499 della Legge 27/12/2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.
delibera
(seguono allegati)
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