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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1715 del 29 novembre 2019
Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
Con la presente deliberazione viene aggiornato l’elenco dei soggetti che compongono il “Gruppo Regione del Veneto” con riferimento all’esercizio 2019. Nell’ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale ai sensi del D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato 4/4 così come modificato dal D.M. 29.08.2018.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 68, D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato delle Regioni deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo, pertanto entro il 30.09.2020 con riferimento all’esercizio 2019.
Il Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3 prevede, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».
I due elenchi ed i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinques, D.Lgs. 118/2011, nonché dal citato Principio Contabile applicato 4/4, al paragrafo 2 del richiamato Allegato, “costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP):
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”.
Gli enti strumentali vengono distinti dalla norma in:
- enti strumentali controllati, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- enti strumentali partecipati, come definiti dall’art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopra esposte per gli enti strumentali controllati.
Per le fondazioni, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione (paragrafo 4.4 del principio contabile concernente il bilancio consolidato – All.4/4).
3) Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
Le società sono distinte in:
- società controllate, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.
- società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 %, o al 10 % se trattasi di società quotata.
Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza prevedendo che gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:
a)Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Dall’esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.
Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %.
Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della Regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario.
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
Al fine di individuare i soggetti costituenti il Gruppo Regione ed il perimetro di consolidamento, in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa contabile e dal Principio Applicato 4/4 sopra indicati, il Tavolo tecnico operativo, costituito con DGR 1639/2017, ha svolto un’istruttoria di analisi delle società, enti e altri soggetti della Regione. In particolare, per i soggetti diversi dalle società, al fine di stabilire la loro inclusione nel gruppo, è stato svolto un censimento, coinvolgendo numerose strutture regionali competenti per materia del singolo ente, per valutare e individuare la “strumentalità” degli stessi, tenuto conto sia delle attività svolte da tali enti in correlazione con le funzioni istituzionali della Regione, sia delle finalità contenute nei rispettivi statuti, individuando i seguenti parametri di riferimento:
A seguito dell’istruttoria svolta dal Tavolo tecnico operativo, gli elenchi risultano essere così composti:
Elenco 1 Gruppo Amministrazione Pubblica
Organismi strumentali (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011)
Codice fiscale
Consiglio regionale
80008600274
Enti Strumentali controllati (ai sensi dell’art. 11 ter, comma 1, D.Lgs. 118/2011)
Codice Fiscale
Quota R.V.
A.T.E.R. BL
00092050251
100%
A.T.E.R. PD
00222610289
A.T.E.R. RO
00041640293
A.T.E.R. TV
00193710266
A.T.E.R. VE
00181510272
A.T.E.R. VI
00165800244
A.T.E.R. VR
00223640236
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA – Guppo intermedio”
92281270287
ARPAV
03382700288
AVEPA
90098670277
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
94023150264
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
91004990288
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
90008170293
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
03180130274
ESU PD – gruppo intermedio
00815750286
ESU VE
01740230279
ESU VR
01527330235
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
80017460272
BIOCE - Bacino idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (*)
92055980285
(*) Bioce: Organo unico di gestione della risorsa idromineraria istituito con DGR 1586 del 18.07.1991. Comprende il territorio dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia.
Enti Strumentali partecipati (ai sensi dell’art. 11 ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011)
Quota Regione Veneto
% di partecipazione
Percentuale rappresentanti regionali nell’organo di governo attuale (punto 4/4 principio contabile All.4/4 D.Lgs.118/2011)
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
92116650349
25%
ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE
94002080276
20% (1 su 5)
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI
02630880272
40% (2 su 5)
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA "CISET"
94019430274
25% (1 su 4)
ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO (GESTITO DALLE REGOLE D'AMPEZZO)
00065330250
Assenti (*)
FONDAZIONE ARENA DI VERONA
00231130238
16,66% (1 su 6)
FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA
01030850257
33,33% (1 su 3)
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
00330320276
FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
00379170285
FONDAZIONE ROVIGO CULTURA
93025980298
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA
03411540242
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA
00187480272
(*) Ente Parco delle Dolomiti: L.R. 40/1984 e L.R. 21/1990 - ente la cui gestione è affidata alla Comunanza delle Regole d’Ampezzo (istituto di proprietà collettive delle terre da pascolo e forestali). Assenza di rappresentanti regionali.
Società a partecipazione diretta e indiretta
Quote R.V.
Tipologia Società (ai sensi degli artt. 11quater e quinquies, D.Lgs. 118/2011) - note esplicative
IMMOBILIARE MARCO POLO srl
03298360268
Partecipata diretta - controllata
VENETO ACQUE spa
03875491007
VENETO INNOVAZIONE spa
02568090274
SISTEMI TERRITORIALI spa
06070650582
gruppo intermedio
VENETO SVILUPPO spa
00854750270
51%
VENETO STRADE spa
03345230274
76,42%
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV
03829590276
50%
Partecipata diretta
SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO spa
01310930324
33,00%
INFRASTRUTTURE VENETE srl
03792380283
100,00%
Società trasferita alla Regione del Veneto da parte di Sistemi Territoriali spa in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. 40/2018. La Società mediante scissione parziale proporzionale riceve parte del patrimonio di Sistemi Territoriali spa con efficacia dal 01.01.2020.
VI HOLDING srl in liquidazione
03856480276
Partecipata indiretta - controllata
Partecipata al 100% di Veneto Innovazione. Società in corso di fusione con Veneto innovazione spa, con efficacia retroattiva al 01.01.2019.
FVS SGR spa
01112230329
51,00%
Partecipata al 100% di Veneto Sviluppo
APVS srl
04177050277
26,01%
Partecipata indiretta
Partecipata al 51% di Veneto Sviluppo
Enrive srl
03959660279
25,50%
Partecipata al 50% di Veneto Sviluppo
Veneto Logistica srl
03773480284
56,64%
Partecipata al 56,64% di Sistemi Territoriali
Nord Est Logistica srl
03418970277
60,00%
Partecipata al 60% di Sistemi Territoriali.
Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico -Intermizoo spa
00338110273
95%
Partecipata al 95% di AVISP Veneto Agricoltura
CSQA Certificazioni srl
02603680246
90,33%
Partecipata al 90,33% di AVISP Veneto Agricoltura
Bioagro srl - Innovazione e Biotecnologie Alimentari
02504940244
98,66%
Partecipata al 98,66% di AVISP Veneto Agricoltura
Valoritalia srl
07947361007
38,39%
Partecipata di II livello, al 42,5% di CSQA (partecipata di AVISP Veneto Agricoltura)
Esu Gestioni e Servizi srl
03770230286
Partecipata al 100% di ESU Pd
I gruppi intermedi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così composti:
Gruppi intermedi
Quote possedute da Regione del Veneto
Quote possedute dalla società/ente capogruppo intermedio
SISTEMI TERRITORIALI spa (società consolidante gruppo intermedio)
Veneto Logistica srl (partecipata di Sistemi Territoriali spa)
Nord Est Logistica srl (partecipata di Sistemi Territoriali spa)
60%
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” (ente consolidante gruppo intermedio)
Ente strumentale
Bioagro RLl - Innovazione e Biotecnologie Alimentari
ESU di PADOVA (ente consolidante gruppo intermedio)
Le partecipazioni societarie detenute dalla Regione non classificabili come società controllate (ex art 11-quater, D.Lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011) sono le seguenti:
Denominazione
Quote possedute direttamente dalla Regione
Note
VENETO NANOTECH SCPA in liquidazione
76,67%
in concordato preventivo
AUTOVIE VENETE spa
4,83%
partecipazione inferiore al 20%
VERONAFIERE spa
0,16%
FINEST spa
14,87%
Ai fini dell’individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento è stata quindi determinata la soglia di irrilevanza relativa:
Parametri
Valori da Bilancio economico patrimoniale 2018 della Regione
di cui sanità
note
Parametri Regione del Veneto al netto del perimetro sanità
Soglia di irrilevanza 3%
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI
11.782.374.541,43
9.552.123.072,04
Valore della produzione perimetro sanità
2.230.251.469,39
66.907.544,08
TOTALE ATTIVO
10.669.599.860,42
407.033.822,90
Fondo cassa sanità
10.262.566.037,52
307.876.981,13
PATRIMONIO NETTO
2.255.528.559,52
67.665.856,79
Gli enti considerati irrilevanti sono:
Totale attivo
Patrimonio netto
Totale ricavi caratteristici
importi 2018
% su RV
Regione Veneto
2.652.400,00
0,03%
2.447.898,00
0,11%
1.045.808,00
0,05%
28.393.132,00
0,28%
28.356.944,00
1,26%
0,00
0,00%
13.112.850,00
0,13%
2.516.991,00
576.483,00
Fondazione centro studi transfrontaliero del Comelico e Sappada
217.362,82
209.109,60
0,01%
26.983,00
Fondazione Rovigo cultura
193.967,00
170.851,00
59.926,00
Associazione teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni
3.597.121,65
0,04%
199.030,00
8.030.620,90
0,36%
Fondazione orchestra di Padova e del Veneto
1.748.336,00
0,02%
57.858,00
2.460.108,00
Fondazione teatro comunale città di Vicenza
1.984.891,00
582.510,00
3.440.033,00
0,15%
Fondazione La Biennale di Venezia
71.685.936,00
0,70%
36.918.693,00
1,64%
39.356.349,00
1,76%
Fondazione teatro La Fenice di Venezia
85.560.496,00
0,83%
51.363.949,00
2,28%
34.303.315,00
1,54%
Fondazione Arena di Verona
68.006.897,00
0,66%
21.982.978,00
0,97%
47.075.104,00
2,11%
Centro internazionale di studi sull'economia turistica "CISET"
1.072.152,00
199.424,00
666.624,00
ARTEVEN - Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete
5.233.564,28
701.537,16
6.950.930,24
0,31%
Ente parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo
ND
-
630.086,70
Società Autostrade Alto Adriatico spa
5.999.385,00
0,06%
5.864.617,00
0,26%
97,00
incidenza totale
289.458.490,75
2,82%
151.572.389,76
6,72%
144.622.467,84
6,48%
Note: per tutte le società elencate in tabella si riportano i valori estratti dai rispettivi bilanci d’esercizio al 31.12.2018, ad eccezione dei valori inseriti per APVS srl estratti dal bilancio d’esercizio al 31.10.2018.
Applicando il parametro dell’irrilevanza economica rientrano pertanto nel perimetro di consolidamento i seguenti enti e società:
Elenco 2 – Perimetro consolidamento
Organismi strumentali
Consiglio Regionale
Enti Strumentali Controllati
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” – ente consolidante gruppo intermedio
ESU PD – ente consolidante gruppo intermedio
BIOCE - Bacino idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei
Enti Strumentali Partecipati
AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE spa - CAV
SISTEMI TERRITORIALI spa – società consolidante gruppo intermedio
VI HOLDING srl in liquidazione partecipata di Veneto Innovazione
Con riferimento alla società Concessioni Autostradali Venete spa, il consolidamento del bilancio segue il metodo c.d. proporzionale, per una quota corrispondente alla partecipazione regionale pari al 50% del capitale sociale (restante 50% ANAS spa); con lo stesso metodo, anche l’Ente strumentale partecipato AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po è consolidato per un importo proporzionale alla quota di partecipazione regionale pari al 25% (quote residue Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna).
Inoltre, le Società e gli Enti oggetto di razionalizzazione la cui dismissione si concretizzi entro il 31.12.2019, saranno esclusi dagli elenchi 1 e 2 sopra esposti, nonché dai rispettivi gruppi intermedi, e gli stessi non saranno coinvolti nei successivi processi di elaborazione del bilancio consolidato 2019.
In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.
Sarà cura del Direttore dell’Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017, la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento, delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità ed i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42” e s.m.i;
VISTO il D.M. 29.08.2018 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 118/2011”
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 “Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, i seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:
Elenco 1: Gruppo Amministrazione Pubblica
Percentuale rappresentanti regionali nell’organo di governo (punto 4/4 principio contabile All.4/4 D.Lgs. 118/2011)
ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE - Irrilevante
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI - irrilevante
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA "CISET" - irrilevante
ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO (GESTITO DALLE REGOLE D'AMPEZZO) - irrilevante
FONDAZIONE ARENA DI VERONA- irrilevante
FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA - irrilevante
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA - irrilevante
FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO - irrilevante
FONDAZIONE ROVIGO CULTURA - irrilevante
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA - irrilevante
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA - irrilevante
VENETO INNOVAZIONE SPA
SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO spa- irrilevante
Partecipata al 100% di Veneto Innovazione.
Società in corso di fusione con Veneto innovazione spa, con efficacia retroattiva al 01.01.2019.
FVS SGR spa - irrilevante
APVS srl - irrilevante
Enrive srl - irrilevante
Veneto Logistica srl (partecipata di Sistemi Territoriali Spa)
Agenzia regionale
3. di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i seguenti componenti del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2019:
Elenco 2: Perimetro di consolidamento
4. di determinare la quota di partecipazione della Regione alle fondazioni, associazioni ed altri enti partecipati, in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato al paragrafo 4.4, al fine della valorizzazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto da iscrivere in Stato Patrimoniale del rendiconto regionale;
5. di demandare al Direttore dell’Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017:
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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